Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24821 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO A
bizobj i e..)00
Rilevato che NOME COGNOME e NOME ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna di entrambi per il delitto d aggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.); n
ritenuto che:
– il primo motivo di ricorso – che ha denunciato la violazione della legge penale in ordi mancata qualificazione del fatto come delitto tentato – è manifestamente infondato in quanto criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva» e, dunque, «ris di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere de momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto interve dell’avente diritto o della polizia» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 – 01, che r Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, COGNOME, Rv. 267266, e Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, COGNOME, R 194483); nel caso di specie, come si trae dalle pronunce di merito, il ricorrenti sono stati blocc polizia giudiziaria – il cui intervento è stato richiesto da un sorvegliante – all’uscita del supe discorso, sia pure nei pressi, ma dopo aver oltrepassato la cassa automatica senza pagare i beni imputazione, ragion per cui avevano già conseguito «anche solo momentaneamente l’esclusiva signoria di fatto» su di essi, «assumendo decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio d dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l’intervento di fattori causali ed autonomi» (Sez. 5, n. 48880/2018, cit., che condivisibilnnente ravvisa la conformità d paradigma ermeneutico ai criteri enucleati da Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 01)
– il secondo motivo – che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazi ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. manifestamente infondato in quanto la pena detentiva minima (tre anni di reclusione) posta per il r di cui gli imputati sono stati ritenuti responsabili non rientra nel limite (non più indicato detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, bensì in quella non superiore nel minimo a d anni) entro il quale può trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis (ex art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, in vigore il 30 dicembre 2022, a mente d 6 decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199).
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condan ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore d Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. m.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente
GLYPH