Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23144 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23144 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME (a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO), NOME COGNOME e NOME COGNOME (a mezzo del comune difensore AVV_NOTAIO) ricorrono, con due ricorsi di uguale contenuto, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come furto consumato anziché furto tentato, non ravvisandosi a loro avviso il conseguimento, neanche momentaneo, dell’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, la quale non è mai uscita dalla sfera di controllo e signoria del soggetto passivo.
Lamentano anche il difetto di querela ed eccepiscono, pertanto, l’improcedibilità dell’azione penale.
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il primo motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti i ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dei prevenuti, ed in particolare, in relazione alla qualificazione dei fatti, hanno logicamente motivato il diniego di qualificare il fatto come tentato, dando atto di come le condotte delittuose si siano integrate in tutti i loro elementi costitutivi, essendo stato dimostrato l’avvenuto impossessamento, inteso come materiale disponibilità della refurtiva, nonché la fuoriuscita della stessa dalla sfera di controllo e signoria del soggetto passivo, non essendo giuridicamente rilevante la durata della sottrazione e la circostanza che gli agenti stessero inseguendo gli imputati.
Come si ricorda in sentenza, le fonti di prova acquisite hanno consentito di ricostruire in toto la dinamica degli eventi, dalla manomissione del cancellò elettrico, che ha consentito l’irruzione nello stabile, fino alla sottrazione dei settantun condizionatori e dell’altro materiale poi riposto all’interno degli automezzi utilizzat dagli imputati per commettere il furto e a bordo dei quali si davano alla fuga, culminata nel loro arresto.
La sentenza, pertanto, s’inserisce nel solco del richiamato costante orientamento di legittimità per cui, ai fini della configurabilità de! delitto di furto co mato, non è richiesto dalla legge né l’amotio o abductio de loco ad locum né la protrazione del tempo della detenzione. In altri termini, per ritenere realizzato l’impossessamento sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale (concernente la durata del possesso da parte del ladro), sia quello spaziale (con riferimento al luogo al quale si estende la sfera di dominio del derubato), come pure è irrilevante che la res furtiva sia uscita dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derùba.to o che vi sia la possibilità di intervento più o meno immediato della forza pubblica. Ciò che importa, infatti, è che della cosa il soggetto agente si sia impossessato, sia pure per brevissimo tempo ed anche senza aver mai lasciato il luogo dell’avvenuta sottrazione, non rilevando, peraltro, il mancato conseguimento delfine di profitto (così ex multis Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134 – 01; Sez. 4, n. 21757 del 30/03/2004, Rv. 229167 – 01).
Con riferimento al secondo motivo, lo stesso è manifestamente infondato in quanto dagli atti processuali risulta valida querela, quale condizione di procedibilità, sporta da NOME COGNOME il 31 maggio 2022 negli Uffici della Questura di Reggio Calabria.
Essendo í ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/05/2024