Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32582 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32582 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 864/2025
NOME COGNOME
UP – 04/07/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Con sentenza del giorno 8 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di NOME e NOME COGNOME per furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, resa dal G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata allÕesito di giudizio abbreviato, che aveva concesso a entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche (esclusa la contestata recidiva per NOME COGNOME, e con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva per NOME COGNOME).
Avverso la sentenza il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa illogica e apparente, in ragione della qualificazione del furto in abitazione come consumato e non invece tentato, tenuto conto che Ð come emerso dalla stessa informativa redatta dalla polizia giudiziaria Ð nella specie vi è stato un costante monitoraggio dellÕagire degli imputati da parte degli stessi operanti.
2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del comportamento processuale degli imputati.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
I ricorsi sono nel complesso infondati.
Il primo motivo è infondato.
2.1. Il Collegio intende ribadire quanto espresso da Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo, Rv. 288010 Ð 01, secondo cui Çintegra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilitˆ della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso del bene prima dell’arresto in flagranzaÈ.
Tale decisione Ð muovendo dal piano argomentativo espresso da Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186-01 Ð ha condivisibilmente precisato che non ha rilevanza, ai fini della configurabilitˆ della fattispecie nella forma consumata, l’osservazione a distanza della polizia, non solo quando sia frutto di un’iniziativa occasionale ma anche quando costituisca l’esito di una pregressa attivitˆ di indagine giˆ in corso a carico del reo. Difatti, Çcome si ricava dalla decisione delle Sezioni Unite , consumazione e tentativo si distinguono in ragione della compromissione, o meno, dellÕinteresse protetto dalla norma incriminatrice. Nel furto, lÕinteresse protetto è quello della detenzione del bene da parte di chi ne ha diritto, per cui ove lo stesso è compromesso, il delitto è consumato. Il furto si consuma nel momento e nel luogo in cui lÕagente si impossessa della sottratta, giacchŽ è tale requisito che accentra il disvalore di fattispecie e determina lÕoffesa allÕinteresse tutelato. Non assumono rilievo nŽ il dato spaziale, poichŽ la norma incriminatrice (a differenza di quella corrispondente dellÕabrogato codice) non richiede lo spostamento della sottratta dal luogo
della sottrazione ad altro luogo; nŽ il dato temporale: il furto si consuma se lÕagente consegue, anche solo per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilitˆ della refurtiva. Ne deriva che quando la esce dalla sfera di vigilanza e controllo della persona offesa il furto si consuma, quand’anche lÕintervento di fattori casuali e successivi neutralizzi il consolidamento nel tempo dellÕingiusto profitto e dellÕaltrui danno patrimonialeÈ (Sez. 5, n. 17715/2025, cit.). In sostanza, Çil perno logicoÈ di Sez. U, Prevete Çruota attorno alla considerazione della sfera di sorveglianza dellÕoffeso. Quando la non è uscita dalla sfera di vigilanza dell’offeso (attuata anche tramite propri delegati) e lÕoffeso è ancora in grado di recuperarla, lÕimpossessamento non si perfeziona e il furto non pu˜ dirsi consumato. Pertanto, affinchŽ lÕazione criminosa si cristallizzi alla fase del tentativo è necessario che il complesso delle cautele adottate dallÕoffeso consenta un contestuale intervento contenitivo allÕinterno di quella sfera: è soltanto in tale evenienza che è, a monte, impedita la compromissione dellÕinteresse tutelato e, correlativamente, lÕagente non acquisisce, neppure per un istante, il possesso della cosa sottratta. Da quanto precede deriva che, in caso di osservazione dellÕazione furtiva, il furto è tentato se: a) è possibile individuare una fase tra sottrazione e impossessamento di utile intervento difensivo; b) tale intervento difensivo deve essere attuato dalla persona offesa, o direttamente o tramite i sistemi di osservazione/protezione dalla stessa predispostiÈ ( ). Se, dunque, la distinzione tra consumazione e tentativo è Çimperniat sulla sfera di vigilanza della persona offesa (esercitata anche tramite dipendenti, mandatari, incaricati, siano essi privati o forze dell’ordine)È, diviene irrilevante al riguardo Çche il fatto cada sotto l’osservazione delle forze dellÕordine (non espressione di una antecedente iniziativa cautelativa della persona offesa) poichŽ tale osservazione non solo non avviene ad opera della persona offesa o di personale a lei riconducibili, ma neppure impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso della res, prima dell’arresto in flagranzaÈ (Sez. 5, n. 17715/2025, cit., che richiama Sez. 5, n. 4333 del 27/11/2024, dep. 2025, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 25084 del 17/05/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 Ð 01; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, COGNOME, Rv. 267266 Ð 01; e che si discosta da Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, Botchorishvili, Rv. 282969).
2.2. Nel caso di specie non consta affatto che la polizia giudiziaria abbia agito su della persona offesa, avendo anzi la stessa difesa rappresentato Ð come in effetti esposto nella decisione di primo grado Ð che gli operanti hanno compiuto la propria attivitˆ istituzionale a seguito di un precedente furto in danno di altri (circa venti giorni prima). Ragion per cui dal monitoraggio dei movimenti degli imputati sulla pubblica via e allÕesterno dellÕabitazione della persona offesa e il successivo intervento, che ha consentito di accertare la commissione del furto, non pu˜ conseguire la qualificazione del fatto come tentativo.
Il secondo motivo è inammissibile. E ci˜ non solo per la considerazione che il ricorso ha enunciato le censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza argomentare in alcun modo ma anche perchŽ, il che è dirimente, esse sono
state giˆ concesse del RAGIONE_SOCIALE proprio in ragione del positivo comportamento processuale degli imputati. Il che rende superflua ogni ulteriore considerazione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 04/07/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME