Furto Consumato: Quando un Semplice Occultamento Completa il Reato
La distinzione tra furto tentato e furto consumato è una delle questioni più dibattute nelle aule di giustizia. Capire il momento esatto in cui un furto passa dalla semplice intenzione all’effettiva consumazione è cruciale per determinare la corretta qualificazione giuridica del fatto e, di conseguenza, la pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna sul tema, offrendo chiarimenti fondamentali su quando si possa ritenere che l’agente abbia acquisito la piena disponibilità della refurtiva.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato riconosciuto colpevole di diversi reati, tra cui quello di furto aggravato. Decidendo di impugnare la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando due motivi principali. Con il primo, sosteneva che il reato dovesse essere qualificato come furto tentato e non consumato. Con il secondo, contestava l’entità della pena inflitta, ritenendola sproporzionata.
La Decisione della Cassazione sul Furto Consumato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. I giudici hanno ritenuto che i motivi proposti non fossero altro che una riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte di Appello, senza introdurre nuovi e validi argomenti di diritto.
Il Primo Motivo: Tentato o Consumato?
Il punto centrale della controversia riguardava la qualificazione del furto. L’imputato sosteneva di non aver mai acquisito il pieno controllo dei beni sottratti. La Cassazione, tuttavia, ha confermato l’interpretazione della Corte territoriale. Il furto si era pienamente consumato perché l’imputato, dopo aver sottratto i beni, li aveva occultati all’interno della sua automobile. Questo gesto, sebbene potesse rappresentare un possesso solo momentaneo, era stato sufficiente a integrare l’impossessamento, portando i beni al di fuori della sfera di sorveglianza e controllo della persona offesa. Si era verificata, quindi, l’acquisizione di una ‘signoria autonoma’ sulla refurtiva, elemento che segna il passaggio dal tentativo alla consumazione.
Il Secondo Motivo: La Proporzionalità della Pena
Anche il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato giudicato inammissibile. La Corte di Appello aveva adeguatamente motivato la proporzionalità della pena, basandosi sulla gravità oggettiva dei fatti e sulla significativa capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai suoi numerosi precedenti specifici. Il ricorso, secondo la Cassazione, si è rivelato meramente assertivo e generico, non riuscendo a contrapporre argomentazioni valide al percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano su due pilastri fondamentali. Il primo riguarda la definizione del momento consumativo del furto. Viene ribadito il principio secondo cui il reato si perfeziona non con la semplice sottrazione (amotio), ma con l’impossessamento (ablatio), che si realizza quando l’agente acquisisce un’autonoma ed esclusiva disponibilità della cosa, anche per un breve lasso di tempo e in un luogo vicino a quello della sottrazione. L’occultamento dei beni in un’auto è stato considerato un atto idoneo a consolidare tale signoria autonoma.
Il secondo pilastro è di natura processuale. La Corte sottolinea l’inammissibilità di ricorsi che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e disattese nei gradi di merito, senza un confronto puntuale e critico con la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso per essere ammissibile deve indicare specificamente i profili che il giudice precedente avrebbe trascurato, e non limitarsi a una generica contestazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. Per gli operatori del diritto, essa chiarisce che per aversi furto consumato è sufficiente che l’autore del reato riesca a stabilire un controllo autonomo sulla refurtiva, rendendola indisponibile per il legittimo proprietario, anche se solo per un breve istante. La decisione funge anche da monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici e ben argomentati, evidenziando le precise lacune della sentenza impugnata, pena la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un furto si considera “consumato” e non solo “tentato”?
Un furto si considera consumato nel momento in cui l’autore del reato acquisisce la cosiddetta “signoria autonoma” sui beni sottratti, ovvero quando ne ottiene la piena e indipendente disponibilità, portandoli al di fuori della sfera di sorveglianza e controllo del proprietario.
Nascondere la refurtiva in un’auto è sufficiente per configurare un furto consumato?
Sì. Secondo la sentenza in esame, occultare i beni rubati all’interno della propria auto è un’azione che realizza l’impossessamento, poiché i beni vengono rimossi dalla sfera di controllo della vittima e posti sotto l’esclusiva signoria dell’agente, anche se solo momentaneamente. Questo basta per considerare il furto consumato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come in questo caso, quando è meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza un confronto critico e puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata. Un ricorso generico o assertivo, che non indica ragioni valide in fatto e in diritto trascurate dalla corte precedente, non supera il vaglio di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 27 febbraio 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Velletri in ordine a ai reati di cui agli artt. 624 bis c.p., 625 n. 2 c.p., c.p., 337 c.p., 4 I. 110/1975.
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di furto tentato, in luogo di quello consumato, è inammissibile, in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con argomenti giuridici corretti. La Corte territoriale ha dato atto che il riccirrente, sepp momentaneamente, aveva acquisito la signoria autonoma sui beni sottratti, occultandoli dentro l’auto, sicchè si era verificato, oltre alla sottrazione, anche l’impossessamento al di fuori della sfera di sorveglianza altrui (pagina 7 della sentenza impugnata).
Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto anch’esso riproduttivo di censura già vagliata adeguatamente, in assenza di confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha dato atto che la pena irrogata dal primo giudice era proporzionata rispetto alla gravità dei fatti e alla capacità a delinquere dell’imputato, già gravato da numerosi precedenti specifici. Rispetto a tali rilievi, il ricorso è meramente assertivo e generico, in quanto non indica i profili di cui la Corte non avrebbe tenuto conto e non contrappone in tal modo al percorso argomentativo seguito, alcuna valida ragione in fatto e in diritto.
Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
vvv:3; Così deciso in Roma, il 14 (fiebbraloi 2024
Il Consiglier
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Il Presidente