Furto Consumato: Quando si Perfeziona il Reato? L’Analisi della Cassazione
La distinzione tra furto tentato e furto consumato rappresenta uno dei temi più dibattuti e rilevanti nel diritto penale. Quando si può dire che un furto sia stato portato a termine? È sufficiente superare le casse senza pagare, o è necessario allontanarsi dal luogo del delitto? Con l’ordinanza n. 10558/2024, la Corte di Cassazione torna su questo punto cruciale, offrendo chiarimenti importanti e ribadendo principi giurisprudenziali consolidati.
Il Caso: Furto in un Negozio e il Ricorso in Cassazione
Due donne venivano condannate per furto aggravato, commesso in un esercizio commerciale. Le imputate avevano sottratto della merce, l’avevano nascosta in una borsa e avevano lasciato il negozio. Successivamente, proponevano ricorso in Cassazione per due motivi principali:
1. Sostenevano che il reato dovesse essere qualificato come tentato furto e non furto consumato, poiché la condotta di appropriazione era stata scoperta e interrotta nello stesso luogo di commissione del fatto, impedendo loro di acquisire una reale e autonoma disponibilità della refurtiva.
2. Lamentavano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), ritenendo il danno esiguo.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando i ricorsi inammissibili e confermando la condanna.
Furto Consumato vs. Furto Tentato: La Decisione della Corte
Il cuore della decisione riguarda il momento consumativo del reato di furto. La Suprema Corte, richiamando la sua giurisprudenza pacifica, ha chiarito che il delitto si perfeziona non appena la cosa sottratta passa sotto l’autonoma disponibilità dell’agente, anche se per un periodo di tempo brevissimo.
Non è rilevante né la durata del possesso né la circostanza che l’azione venga scoperta e neutralizzata immediatamente dopo, persino all’interno dello stesso luogo (ad esempio, un supermercato o un negozio). Nel caso di specie, le imputate, nascondendo la merce in una borsa e uscendo dal locale, avevano già realizzato l’impossessamento, sottraendo i beni alla sfera di controllo del proprietario e acquisendone il dominio esclusivo. Questo semplice atto è sufficiente per integrare il furto consumato.
La Non Applicabilità della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede un’analisi complessa e congiunta di tutti gli elementi della fattispecie concreta. In base all’art. 133 del codice penale, il giudice deve considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato la significativa gravità del reato, desumendola dalle “collaudate modalità criminose” messe in atto dalle imputate per impossessarsi di oggetti di “non trascurabile valore”. Questa pianificazione e l’intento criminoso hanno reso impossibile l’applicazione del beneficio della non punibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Cassazione si fondano su principi giuridici stabili. Per quanto riguarda la consumazione del furto, viene riaffermato che il criterio decisivo è l’acquisizione di un potere di disposizione autonomo sulla refurtiva, che interrompe la signoria del precedente possessore. L’essere colti in flagrante subito dopo non fa regredire il reato alla forma del tentativo.
Per quanto concerne l’art. 131-bis c.p., la Corte ribadisce che non si tratta di un automatismo legato al solo valore economico del bene. È necessaria una valutazione globale che tenga conto della personalità dell’agente e delle modalità dell’azione. Una condotta pianificata e astuta, come quella delle ricorrenti, denota una maggiore gravità e una colpevolezza che ostacolano l’applicazione della norma di favore.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza pratica. Ci insegna che per aversi un furto consumato non è necessario riuscire a fuggire con la refurtiva e godersela. Il reato si perfeziona molto prima, nel momento esatto in cui si ottiene un controllo esclusivo, seppur momentaneo, sul bene sottratto. Per gli operatori del settore commerciale e per le forze dell’ordine, questo significa che l’intervento può portare all’arresto per furto consumato anche se avviene appena fuori dalla porta del negozio. Per gli imputati, la sentenza chiarisce che la speranza di derubricare il reato a tentativo in caso di immediata scoperta è, nella maggior parte dei casi, infondata.
Quando un furto si considera consumato e non solo tentato?
Un furto si considera consumato nel momento in cui l’agente acquisisce l’autonoma disponibilità della cosa sottratta, passandola sotto il proprio dominio esclusivo, anche se per un tempo molto breve. Non è necessario che riesca ad allontanarsi o a trarne profitto.
Perché la Cassazione ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto inapplicabile l’art. 131-bis c.p. perché la valutazione non si basa solo sul valore economico del bene, ma su un giudizio complessivo. In questo caso, le “collaudate modalità criminose” e la pianificazione del furto sono state considerate indici di una significativa gravità del reato, incompatibile con la particolare tenuità.
Essere scoperti subito dopo il furto, all’interno dello stesso negozio, trasforma il reato in un tentativo?
No. Secondo la giurisprudenza costante richiamata dalla Cassazione, la circostanza che la condotta venga scoperta e interrotta nello stesso luogo di commissione del reato è irrilevante ai fini della distinzione tra tentativo e consumazione. Se l’agente ha già acquisito un controllo autonomo sulla merce (ad esempio, nascondendola), il reato è già consumato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10558 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 21 giugno 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Latina il 24 novembre 2013);
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo del loro comune difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO Iri DIRITTO
– che il primo motivo, che lamenta la violazione degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per la pacifica giurisprudenza di legittimità, ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottra sia passata, anche per breve tempo, sotto l’autonoma disponibilità dell’agente (Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134); che, in particolare, il delitto di furto di beni esposti alla pubblica fede si perfeziona nel momento in cui la refurtiva passa sotto il dominio esclusivo dell’agente, essendo irrilevanti la durata del possesso e la circostanza che la condotta di appropriazione sia scoperta e frustrata nello stesso luogo di commissione del reato (Sez. 5, n. 36022 del 14/07/2022, Rv. 283649), come nel caso di specie, in cui le imputate, dopo aver sottratto la merce indicata in imputazione, se ne impossessavano infilandola in una busta ed uscendo dal negozio dove avevano commesso il furto (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pagg. 3 – 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha valorizzato la significativa gravità de reato contestato, in ragione delle collaudate modalità criminose escogitate ed attuate dalle imputate per appropriarsi furtivamente di oggetti di non trascurabile valore);
– ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.