Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35582 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35582 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 16/4/2025, ha confermato la pronun Tribunale di Biella del 18/9/2024, che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di m reclusione ed euro 250,00 di multa per il reato di furto, così riqualificato il fatto, contestato come rapina.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione deducendo, c motivo, vizio di motivazione in ordine alla condanna al reato a lui ascritto o, in alte della sentenza per assenza di motivazione.
Il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sos dall’istruttoria dibattimentale non sarebbero emersi elementi tali da poter sostene responsabilità dell’imputato e che la sentenza apparirebbe in ogni caso contraddittoria, valutato compiutamente il valore e tenore letterale delle prove testimoniali assunte, sul quali l’azione posta in essere avrebbe dovuto essere qualificata come mero tentativo (a ricorso:”Lo stesso COGNOME, fatto rientrare presso l’esercizio commerciale, cercava di giubbotto di cui aveva in precedenza tentato la sottrazione”)
3. Il ricorso è inammissibile.
Il motivo dedotto risulta meramente riproduttivo delle doglianze già proposte in appe si confronta con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale, risolven inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
I giudici d’appello hanno pienamente condiviso le ragioni poste dal primo giudice in o qualificazione del reato come furto consumato e non solo tentato. Sulla base delle istruttorie, il Tribunale ha ricostruito i fatti: 1’11 novembre 2018 COGNOME era entrato abbigliamento TARGA_VEICOLO, aveva indossato un giubbotto, tipo piumino, ed era uscito senza pagare, attivare l’allarme antitaccheggio. Il vigilante COGNOME era riuscito a bloccare COGNOME all’interno del negozio per recuperare il bene e ne aveva impedito la fuga.
La motivazione è immune da vizi laddove non ravvisa il tentativo di furto perché è cert COGNOME si sia allontanato dal negozio con indosso uno dei giubbotti destinati a impossessandosene seppur momentaneamente. Come affermato dall’orientament giurisprudenziale consolidato citato in sentenza: “Il reato di furto si consuma qu trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottr dominio esclusivo dell’agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la ‘res furtiva’ ri
di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto” (Cass. n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283
Pertanto, logica appare la conclusione secondo cui il delitto di furto si è perfeziona suoi elementi costitutivi, sebbene l’impossessamento abbia avuto breve durata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di co determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versame somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025
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