Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6636 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6636 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE: CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale capitolino, che lo condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 180,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta violazione e errat applicazione degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. – è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidat giurisprudenza di legittimità. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, integra il de furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla pol giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso del bene prima dell’arresto in flagranza (in particolare, Sez. 5, n. 1771 del 16/04/2025, Ibo Izet, Rv. 288010 che in motivazione ha precisato che non ha rilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie nella forma consumata, l’osservazione a distanza polizia, sia in quanto frutto di un’iniziativa occasionale, sia in quanto costituisca l’esit
pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo; vedi anche Sez. 5, n. 48880 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749, Ouerghi, Rv. 267266);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio 2026
Il consigliere estensore
dente