Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12948 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze, pronunciata in data 11 luglio 2023, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 3, e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. (f commesso in Firenze il 18 maggio 2021);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, con il quale si denuncia l’erronea qualificazione giuridica del fatt termini di furto consumato piuttosto che tentato, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, soltanto quando la polizia giudiziaria monitori continuativamen l’azione e gli spostamenti del “reo” e decida di non interrompere l’attività criminosa in corso esecuzione, manifestatasi già alla fase del tentativo, scegliendo deliberatamente di attendere la sua evoluzione nella forma consumata per ritenute esigenze investigative, sussiste la fattispecie tentata del reato, (Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282969), non quando, come nel caso di specie, l’osservazione e l’intervento della polizia giudiziaria, avvenuto d l’impossessamento, siano stati del tutto casuali e non frutto di una attività investiga preordinata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con il gravame correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, all stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, a elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenz impugnata, in cui la Corte territoriale ha, all’uopo, valorizzato l’assenza di qualsiasi elem positivamente valutabile nel comportamento dell’imputato);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
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