Furto Consumato: L’Intervento Casuale della Polizia Non Rende il Reato un Semplice Tentativo
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione cruciale per la qualificazione giuridica del reato di furto: la differenza tra furto consumato e tentativo, specialmente quando l’azione criminale viene interrotta dall’intervento delle forze dell’ordine. La decisione chiarisce che un intervento casuale e non pianificato della Polizia Giudiziaria non è sufficiente a derubricare il reato a mero tentativo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato sia in primo grado che in appello per il reato di furto aggravato. La difesa sosteneva che il reato non si fosse mai perfezionato, dovendosi qualificare come tentativo, poiché l’intervento delle forze dell’ordine aveva di fatto impedito il consolidamento del possesso della refurtiva.
Secondo la tesi difensiva, l’azione non era giunta a compimento e, pertanto, la condanna avrebbe dovuto essere per la fattispecie meno grave del delitto tentato.
La Distinzione della Cassazione: Furto Consumato e Intervento delle Forze dell’Ordine
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire un principio fondamentale. La distinzione tra furto tentato e furto consumato dipende dalla natura dell’intervento della polizia.
I giudici hanno delineato due scenari:
1. Intervento Pianificato: Se la Polizia Giudiziaria sta già monitorando l’attività criminosa e decide deliberatamente di non interromperla subito, ma di attendere la sua evoluzione per esigenze investigative, il reato si qualifica come tentato. In questa ipotesi, l’azione è costantemente sotto il controllo delle forze dell’ordine, che possono intervenire in qualsiasi momento per impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.
2. Intervento Casuale: Diversamente, se l’intervento della polizia è del tutto fortuito e non programmato, avvenendo accidentalmente durante la fase di impossessamento del bene da parte del ladro, il reato si deve considerare consumato. La casualità e l’estemporaneità dell’intervento non impediscono che, anche solo per un breve lasso di tempo, si sia verificata la sottrazione e l’impossessamento della cosa.
Le Motivazioni della Sentenza
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che l’intervento degli agenti era stato del tutto casuale. Non vi era alcuna attività di indagine preordinata o di monitoraggio sull’imputato. Di conseguenza, l’azione criminosa aveva superato la soglia del tentativo e si era perfezionata nel momento in cui l’autore del reato si era impossessato del bene, sottraendolo alla sfera di controllo della vittima. L’intervento successivo, per quanto tempestivo, non ha potuto degradare la fattispecie a mero tentativo.
La Corte ha sottolineato che, in situazioni di intervento accidentale, non vi è dubbio che la fattispecie di furto consumato sia pienamente integrata, poiché la sottrazione e l’impossessamento si sono già realizzati, anche se per un periodo di tempo limitato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. La qualificazione del reato di furto non dipende meccanicamente dalla presenza o meno di un intervento delle forze dell’ordine, ma dalla natura e dal contesto di tale intervento. Per avvocati, imputati e operatori del diritto, è essenziale analizzare se l’azione di contrasto della polizia fosse il risultato di un’attività di sorveglianza pianificata o di un evento fortuito. Questa distinzione è decisiva per determinare se si tratti di un tentativo, punito meno severamente, o di un reato consumato, con tutte le conseguenze sanzionatorie che ne derivano. La decisione conferma che la semplice interruzione dell’azione da parte della polizia non è, di per sé, sufficiente a escludere la consumazione del furto.
Quando un furto si considera ‘consumato’ e non solo ‘tentato’?
Secondo l’ordinanza, un furto è consumato quando l’autore riesce a impossessarsi del bene, sottraendolo al controllo del proprietario, anche se solo per un breve periodo. Se l’impossessamento si è verificato, il reato è consumato.
L’intervento della polizia trasforma sempre un furto in un tentativo?
No. La Corte chiarisce che solo un intervento pianificato, derivante da un’attività di monitoraggio in cui la polizia ha il controllo della situazione, può far qualificare il fatto come tentativo. Se l’intervento è puramente casuale e accidentale, il reato rimane un furto consumato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina nel merito le questioni sollevate. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31466 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31466 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto aggravato;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla pretesa riqualificazione in tentativo – è manifestamente infondato in quanto l’intervento della Polizia Giudiziaria è stato del tutto casuale e non ha impedito, sia pure per il tempo corrispondente alla fuga del prevenuto, l’impossessamento della res. A questo riguardo il Collegio precisa che la sentenza citata nel ricorso (Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969) ha sancito il principio secondo cui, qualora la polizia giudiziaria monitori continuativamente l’azione e gli spostamenti dell’autore del fatto e decida di non interrompere l’attività criminosa in corso di esecuzione, manifestatasi già alla fase del tentativo, scegliendo deliberatamente di attendere la sua evoluzione nella forma consumata per ritenute esigenze investigative, sussiste la fattispecie tentata del reato, in quanto la preordinazione di plurime modalità di accertamento del reato, in una fase d’indagine già attivata e preordinata funzionalmente a tale verifica, consente alla polizia giudiziaria di pianificare gli interventi necessari per scongiurare, in forza dell’obbli derivante dall’art. 55 cod. proc. pen., la commissione di reati e/o la protrazione delle loro conseguenze ulteriori. Tale caso si distingue- ha tuttavia precisato la Corte – da quello in cui la polizia giudiziaria intervenga del tutto casualmente ed accidentalmente nel corso dell’impossessamento. In questa seconda ipotesi – che è proprio quella verificatasi nel caso di specie – non vi è dubbio che dovrà ritenersi integrata la fattispecie di furto consumato, considerata l’estemporaneità dell’intervento delle forze dell’ordine, che non impedisce la sottrazione e l’impossessamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.