Furto Consumato: Quando un Furto è Davvero “Compiuto”? La Cassazione Fa Chiarezza
Capire la differenza tra un reato tentato e uno consumato è fondamentale nel diritto penale, poiché da questa distinzione dipendono le conseguenze sanzionatorie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 24988/2024) offre un’importante precisazione sul momento esatto in cui si perfeziona il furto consumato, ribadendo un principio consolidato ma spesso oggetto di dibattito.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per furto pluriaggravato, confermata in primo e secondo grado. L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo un’unica tesi: il reato non doveva essere considerato consumato, ma solo tentato. Secondo la sua difesa, sebbene avesse sottratto il bene, questo era rimasto costantemente nella sfera di vigilanza della persona offesa, con un’alta probabilità di recupero immediato. Di conseguenza, a suo avviso, non si era mai realizzato un possesso pieno e definitivo della refurtiva.
Il Momento del Furto Consumato Secondo la Giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato come l’argomentazione difensiva fosse meramente ripetitiva e non si confrontasse con l’orientamento consolidato della stessa Corte.
Il principio chiave, richiamato nell’ordinanza, è il seguente: il furto consumato si realizza nel momento in cui il bene sottratto passa sotto il dominio esclusivo dell’agente. Questo significa che il reato è perfetto non appena il ladro acquisisce la possibilità di disporre autonomamente della cosa, anche se ciò avviene per un tempo brevissimo e nello stesso luogo in cui è avvenuta la sottrazione.
Irrilevanza della Sfera di Vigilanza e della Durata del Possesso
La Corte ha specificato che, ai fini della consumazione, sono del tutto irrilevanti alcuni elementi che la difesa aveva posto a fondamento del proprio ricorso:
1. La permanenza nella sfera di vigilanza della vittima: Anche se la persona offesa continua a vedere o a poter controllare il bene, il furto è consumato se il ladro ne ha acquisito il possesso esclusivo.
2. La possibilità di un pronto recupero: Il fatto che la vittima o le forze dell’ordine possano recuperare facilmente la refurtiva non declassa il reato a tentativo.
3. La durata del possesso: Non è necessario un possesso prolungato; è sufficiente un controllo effettivo anche solo per un istante.
4. Le modalità di custodia e trasporto: Le cautele adottate dal ladro per nascondere o trasportare il bene non incidono sul momento consumativo.
le motivazioni
La decisione della Corte si fonda sulla necessità di garantire certezza e oggettività nell’applicazione della legge penale. Considerare il furto consumato solo quando il ladro si è allontanato in sicurezza con la refurtiva introdurrebbe un elemento di incertezza, legato a variabili soggettive e casuali. Al contrario, ancorare la consumazione al momento oggettivo in cui si interrompe la signoria del proprietario sul bene e si instaura quella, seppur precaria, del ladro, fornisce un criterio chiaro e univoco. Il ricorso è stato giudicato inammissibile proprio perché ignorava questa giurisprudenza consolidata, limitandosi a riproporre una tesi già ampiamente superata.
le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma con fermezza che per aversi furto consumato è sufficiente che l’agente abbia ottenuto la disponibilità autonoma del bene sottratto. Questa interpretazione ha implicazioni pratiche significative: rende molto difficile per un imputato sostenere la tesi del tentativo qualora sia stato colto in flagrante subito dopo l’impossessamento della merce, anche all’interno dello stesso esercizio commerciale. La decisione rafforza un’interpretazione rigorosa della norma, chiudendo la porta a valutazioni discrezionali sulla ‘stabilità’ del possesso e confermando che l’offesa al patrimonio si concretizza con la semplice sottrazione e il conseguente, seppur momentaneo, impossessamento.
Quando un furto si considera consumato e non solo tentato?
Secondo la Corte di Cassazione, il furto è consumato nel momento in cui l’agente acquisisce il dominio esclusivo sulla cosa rubata, anche se per un tempo brevissimo e nello stesso luogo del furto.
La possibilità per la vittima di recuperare subito la refurtiva esclude la consumazione del reato?
No. La Corte ha chiarito che la possibilità di un pronto recupero del bene è irrilevante ai fini della qualificazione del reato come consumato, così come è irrilevante che la cosa rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e ripetitivo. L’imputato non ha contestato la giurisprudenza consolidata citata nella sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre una tesi già ampiamente rigettata dalla Corte stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24988 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24988 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato, ex artt. 624,625 nn.4,6 e 8 bis cod. pen.
Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione del reato consumato in tentato ex art. 56 cod. pen. – è ripetitivo nonché manifestamente infondato perché non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto espressamente richiamata dalla sentenza impugnata ( pag. 4 ) secondo cui il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell’agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la “res furtiva” rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Sez. 5, 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024
Il Presiden
Il co2jg , iere estensore