Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45510 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45510 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 21/03/1989 COGNOME NOME nato a PALERMO il 10/09/1990
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME NOME e COGNOME NOME, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto di un motociclo, aggravato dalla violenza sullo stesso e dalla circostanza che il motociclo si trovava posteggiato sulla pubblica via e quindi esposto alla pubblica fede, ricorrono, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con un unico motivo di ricorso, che la sentenza sia viziata da errore nell’applicazione della legge penale e da illogica motivazione in ragione del fatto che la condotta non sia stata configurata quale tentativo di furto.. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I ricorsi sono inammissibili.
Il motivo reitera le medesime doglianze già correttamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di motivi che, in quanto meramente ripetitivi a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerati come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, i ricorsi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di
ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile, in parte qua, il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024