Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2518 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2518 Anno 2024
RITENUTO IN FATTO Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
1.Con sentenza del 2.2.2023 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia Data Udienza: 04/12/2023
emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto in abitazione, aggravato.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difens di fiducia, denunciando, con l’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la violazione della legge penale sostan e la mancanza della motivazione, in ordine alla omessa derubricazione del fatto-reato contestato all’imputato dalla forma di furto consumato a quella del tentativo. Si e particolare eccepito in appello che, a differenza di quanto asserito nella parte motiva d sentenza di primo grado, l’imputato non aveva mai ottenuto il pieno possesso dei beni sottratti alla persona offesa nella fase iniziale dell’azione; infatti mentre arrivava al di ingresso dell’abitazione era stato subito intercettato dagli agenti operanti; vi er infatti una segnalazione alle forze dell’ordine da parte della persona offesa che, munit collegamento che le consentiva di rilevare, tramite il cellulare, le immagini dell abitazione, aveva avuto modo di avvedersi del furto perpetrato ai suoi danni, allertan prontamente i carabinieri; i quali, sopraggiunti sul posto, avevano tratto in ar l’imputato sorpreso mentre era ancora nelle pertinenze dell’abitazione della persona offesa ciò conferma il mancato compimento dell’azione delittuosa che pertanto è rimasta ferma nella fase del delitto tentato. La Corte di appello, pur avendo recepito la doglianza espo non argomenta alcunché in merito a quanto lamentato, limitandosi a riprendere in toto l argomentazioni esposte dalla difesa in merito allo svolgimento dei fatti che a questo pun appaiono essere pacifiche, senza desumere tuttavia da essi nessuna considerazione in punto di diritto ai fini della riconducibilità dell’evento ad un’ipotesi di delitto tentato p consumato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, c modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sin quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno cos concluso per iscritto:
il Sostituto AVV_NOTAIO Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Assume, in buona sostanza, il ricorrente che l’azione criminosa si sarebbe svolta per int sotto il controllo della persona offesa e dei verbalizzanti, che, sopraggiunti prontament posto, avrebbero interrotto l’azione criminosa dell’imputato ancora in itinere, per averl nell’atto di uscire dal portone d’ingresso dello stabile ove si trovava l’abitazione del d sia pure in possesso della refurtiva poco prima sottratta. Si assume che l’imputato avrebbe mai ottenuto una signoria autonoma sui beni e che pertanto non si possa ritener consumata l’azione criminosa dal medesimo posta in essere, non essendo le cose sottratte mai uscite dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo del reato.
Come già adeguatamente fatto notare dalla Corte di Appello, che sul punto riprende la g congrua ricostruzione svolta nella sentenza di primo grado, nel caso di specie emerge che persona offesa ebbe piuttosto ad assistere al furto attraverso l’impianto di videosorvegli domestica – come peraltro risulta dalla stessa impostazione resa dalla difesa che nulla dice ordine alla possibilità di un effettivo intervento in concreto della persona offesa ch infatti limitata a segnalare il delitto alle forze dell’ordine. Solo l’intervento dell’ordine, allertate tempestivamente dalla persona offesa, consentiva infatti di imp all’imputato di allontanarsi dall’abitazione con la refurtiva. Allorquando intervenivano dell’ordine l’azione criminosa era stata già completata e il reato era già consumato per es stato colto l’imputato, con indosso la refurtiva, fuori al portone di ingresso dello s nulla rilevando il controllo perpetrato a distanza dalla persona offesa, risoltosi in monitoraggio attraverso le immagini della telecamera domestica che in quanto tale nessuna interferenza immediata poteva avere rispetto alla dinamica del furto che infatt tranquillamente portato a compimento dall’imputato.
Nel caso in esame, il tema della qualificazione giuridica del fatto-reato nella forma del consumato piuttosto che del delitto tentato era stato, dunque, oggetto di espre valutazione da parte del giudice di primo grado, sicché, versandosi nell’ipotesi della do conforme, deve ritenersi che la sentenza impugnata contenga una motivazione, pur succinta, ma congrua, laddove – a fronte della mera riproposizione della doglianza nei motivi d’appel – ha richiamato la sentenza di primo grado, condividendo la soluzione della quaestio juris operata dal giudice appellato.
A fronte del complesso motivazionale costituito da entrambe le sentenze di merito, che dann conto della suindicata ricostruzione del fatto, deve ritenersi che la risposta alla qu giuridica sollevata dal ricorrente sia stata resa dai giudici in piena armonia insegnamenti esegetici elaborati da questa Corte, in ordine alla distinzione tra consumato e furto tentato.
È jus receptum che, in tema di furto, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo nella circostanza che l’agente si impossessi del bene sottratto e che, quindi, consegua piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/ Rv. 274016; Sez. 5, n.26749 del 11/4/2016, COGNOME, Rv. 267266).
Come affermato del tutto pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini d determinazione dell’impossessamento (e quindi della distinzione tra furto tentat consumato) non rilevano né il criterio temporale (la durata del possesso acquisito), criterio spaziale (il trasferimento della cosa sottratta in luogo diverso), di tal ché possesso solo temporaneo, senza la adductio de loco ad locum della refurtiva, vale ad integrare il momento consumativo del delitto
Soccorre, in particolare, al riguardo quanto statuito dalle Sezioni Unite nella pronunc 52117 dl 17/07/2014 P.G – in proc. Prevete, Rv 261186, che pronunciatesi in relazione al fattispecie del furto in supermercato hanno affermato un principio generalmente vali quando si verte nel caso di furto perpetrato sotto la vigilanza altrui.
Hanno invero affermato le Sezioni Unite che in caso di furto in supermercato, il monitorag della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione autom del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presen locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”, impediscono la consumazione d delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, n momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora usci dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo; laddove nel caso di specie l’ – l’imputato – ebbe a conseguire l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurti ricorrendo gli estremi – attese le circostanze di fatto sopra indicate non oggetto di e diversa ricostruzione in ricorso – del cc!. intervento difensivo “in continenti”; nulla di si è infatti addotto in ordine alla concreta possibilità della persona offesa di in durante l’osservazione a distanza, che in ogni caso si interrompeva nel momento in cu l’autore del furto usciva dalla porta d’ingresso dell’abitazione portando via c indisturbato, gli oggetti che aveva sottratto; è in questo frangente infatti – si prec sentenza di primo grado – che i beni di proprietà del COGNOME fuoriuscivano effettivamente d sfera di sorveglianza della persona offesa nonché materialmente dal raggio d’azione del videocamere; la polizia giudiziaria interveniva soltanto ad impossessamento avvenuto quando l’imputato scese le scale dello stabile e attraversato il portone si avvedeva della loro pre e si dava a precipitosa fuga (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266 secondo cui integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di c che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione del persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservat distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circ
che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. In motivazione, per quel che qui rileva, si è preci l’osservazione a distanza da parte degli agenti non aveva rilevanza ai fini della configura del reato nella forma tentata, in quanto tale “studio” non solo non era avvenuto ad op della persona offesa – che di nulla si era accorta, allontanandosi dal posto – ma, nepp aveva impedito all’autore della condotta di far sua la borsa della vittima, prima di arrestato; cfr. altresì Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 Ud. (dep. 18/03/2019), Rv. 2752 01, secondo cui risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colu abbia conseguito l’autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall’abitazione, seb sia stato poi fermato dalle forze dell’ordine prima di uscire dall’area condominiale).
Nel caso in esame, si ribadisce, correttamente la Corte territoriale e il Tribunale applicato tali principi, ritenendo configurata la concreta fattispecie nella forma consumato. Ed invero, come conclude anche il AVV_NOTAIO Generale nella requisitoria in att nel caso di specie, nonostante il monitoraggio a distanza dell’azione antigiuridica da della persona offesa – realizzato attraverso il sistema domestico di videosorveglian comunque interrottosi al momento dell’uscita dell’imputato dall’appartamento, questi avuto modo di completare l’impossessamento dei gioielli sottratti, occultandoli sulla pr persona, atteso che veniva colto dai Carabinieri nell’atto di uscire dallo stabile di p della persona offesa, soltanto ad impossessamento avvenuto, Sicché, nel momento in cui veniva arrestato in flagranza, il COGNOME, aveva ormai conseguito – seppur per un breve periodo di tempo – il possesso dei beni sottratti, in danno alla persona offesa.
Non milita in favore della diversa soluzione sostenuta in ricorso, il precedente richi dalla difesa (Sez. 5, 25/11/2021 n 4868, Ud. (dep. 10/02/2022), Rv. 282969 – 01), in questa Corte ha ritenuto sussistente l’ipotesi del delitto tentato, nel caso in cui la con furto in corso di esecuzione veniva impedita dalle forze dell’ordine a seguito di monitora dell’azione criminosa, attraverso meccanismi di video sorveglianza e di rilevazione satelli monitoraggio che si inseriva all’interno di una più ampia attività di accertament investigazione in tal senso programmata. Nella pronuncia citata, in particolare, si motivazione affermato che è necessario effettuare una distinzione di fondo tra i casi in polizia giudiziaria intervenga, del tutto accidentalmente oppure in maniera estemporanea non specificamente preordinata (come avviene in caso di interventi su segnalazione di poc precedente, tramite Centrale RAGIONE_SOCIALE o su diretta indicazione di terzi) – quale è que esame – dai casi in cui sia stata specificamente e preventivamente attuata una fa investigativa, propedeutica all’osservazione ed al monitoraggio dei soggetti nei confronti quali erano già in corso attività di indagine.
Invero, nel caso di specie è di tutta evidenza come l’intervento delle forze di p giudiziaria, a seguito di specifica segnalazione da parte della Centrale RAGIONE_SOCIALE, sia del sopravvenuto ed estemporaneo e si sia inserito in un momento in cui l’imputato aveva gi
completato l’impossessamento della refurtiva, uscendo dalla sfera di sorveglianza del persona offesa – peraltro non tenuta ad intervenire – e materialmente dal raggio di azio della videocamera (cfr. altresì Sez. 5 n. 36022 del 14/07/2022, Rv. 283649 – 01 che h precisato che il delitto di furto di beni esposti alla pubblica fede si perfeziona nel mom cui la refurtiva passa sotto il dominio esclusivo dell’agente, essendo irrilevanti la du possesso e la circostanza che la condotta di appropriazione sia scoperta e frustrata ne stesso luogo di commissione del reato).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricors consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata d profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorío, al versamento, in favore del cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4/12/2023.