Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33344 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33344 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il 04/09/1992
avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 27.03.2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato NOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 5, 61 n. 5 cod. pen., condannandolo alla pena di anni un reclusione ed euro 200,00 di multa per essersi impossessato, in concorso con persona ignota, di circa 1.500 giunti metallici del valore di circa 6.000 euro.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: manifesta illogicità della motivazione, ai sensi del 606, lett. e), cod.proc. pen, in riferimento alla mancata derubricazione nell’ipotesi auton del delitto tentato; mancata motivazione in merito al riconoscimento delle circostan attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
3.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 Quanto al primo motivo, relativo alla pretesa derubricazione nella fattispecie tenta la doglianza è manifestamente infondata.
Il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imp consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Nel caso di specie, risulta dagli atti che l’imputato aveva già caricato sul f secchi contenenti i giunti acquisendo, anche se per breve tempo, una autonoma signoria sui predetti beni. L’intervento della polizia giudiziaria è avvenuto in momento success all’impossessamento, quando l’imputato si era già dato alla fuga.
La Corte territoriale, pertanto, ha applicato il costante orientamento di questa Co secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, d essersi impossessato di un bene, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quan criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imp consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266).
La giurisprudenza richiamata dalla difesa (Cass. S.U. n. 52117 del 17 luglio 2014) riguard la diversa ipotesi del furto commesso all’interno di supermercati con monitoraggio continuo non applicabile al caso in esame.
3.2 Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo concernente le attenuanti generiche.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando u valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legitt qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrett sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell’08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450). In tema concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motiv quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen., sce soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella
idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 d 16/05/2017, COGNOME, Rv. 270481).
Nella fattispecie, la Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha giustific mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante, evidenziando la perseveranza nell’illecito, dimostrata dal precedente penal specifico (furto in abitazione commesso nel 2022), dimostrativo di una particolare inclinazio a commettere reati contro il patrimonio.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025