Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15325 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15325 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a REGGIO EMILIA il 25/01/1977
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG
39397/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessi dalla Corte di
Appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva cDndannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod.pen.
Premesso che l’unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e illogicità del motivazione perché si ritiene che la Corte di appello abbia erroneamente valut, to sussistent
l’elemento integrativo del reato di furto consumato, senza valorizzare la circos:anza secondo cui la persona offesa, rincorrendo l’imputato, non lo aveva mai perso di vista, I che avreb
impedito l’effettivo impossessamento della cosa.
Considerato che la doglianza è inammissibile in quanto fondata su motivi c le si risolvon nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi da
Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto api’ arenti, poi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers ) la sentenz
oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; SE z. 3, n. 44882
del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, rnone e alt
Rv. 243838).
Considerato, inoltre, che il ricorso è manifestamente infondato nella misur i in cui colt una tesi che non si concilia con la ricostruzione fattuale che emerge dalla decisi ne avversa laddove si evince che l’imputato, dopo aver sottratto il borsello alla vitt ma, se appropriato per una significativo, anche se non prolungato, periodo di tempo e te, solo dop detto impossessamento e per una scelta del prevenuto stesso legata alle circost anze del caso, egli se n’era disfatto gettandolo via durante la fuga. Si tratta di una condizioir e fattu tutto diversa da quella dell’azione furtiva monitorata costantemente dalla persor a offesa, da forze dell’ordine o da un terzo, il che rende improprio il richiamo a Sezioni Unite I ‘revete.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila .uro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spE se processual e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 marzo 2025
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Il Presidente