Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29660 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29660 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la pronunzia del Tribunale di Pisa del 9.02.2021, che condannava COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di furto aggravato in concorso, consistito nell’avere sottratto ai legittimi detentori la complessiva somma di denaro di euro 3.800,00.
Contro l’anzidetta sentenza l’imputata propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidato ad un unico motivo, qui di seguito sintetizzato.
2.1 Il primo ed unico motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto
come furto tentato, deducendo la contraddittorietà della sentenza impugnata per non avere la Corte di merito valorizzato la circostanza che la res furtiva è sempre rimasta nella sfera di vigilanza delle persone offese che, al momento dell’arrivo delle forze di polizia, trattenevano l’imputata e la sua complice. Ciò integrerebbe il costante controllo sul bene oggetto della sottrazione, cosicché la refurtiva non sarebbe mai entrata nella disponibilità assoluta della Hrustic.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In primo luogo va rilevato che la Corte territoriale, evidenziando che uno dei motivi di impugnazione atteneva alla richiesta riqualificazione del delitto nella forma tentata, confrontandosi con l’appello, ha fornito motivazione precisa e puntuale sulle modalità dell’impossessamento del danaro, sulla perdita di signoria sul bene da parte dell’avente diritto protrattasi per tutta la durata dell’inseguimento, sull’apprezzabile intervallo di tempo intercorso, tale da consentire alla ricorrente di occultare il denaro all’interno dei propri indumenti, sino al momento in cui veniva raggiunta, strattonata per la maglia con conseguente caduta a pioggia di banconote di grosso taglio.
A fronte di tale motivazione, il ricorso risulta assolutamente generico, riproponendo censure già sottoposte al vaglio della Corte di merito, sottolineando la consapevolezza della persona offesa della avvenuta sottrazione del denaro ad opera delle due nomadi ed il permanere della vigilanza sulla res sottratta, senza prendere in considerazione le motivazioni della sentenza impugnata.
Ne consegue l’inammissibilità del motivo, per quanto ribadito a nche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in ragione del principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Invero, nel caso in esame, il motivo si limita a riprodurre le censure dedotte in appello, solo con il riferimento in premessa alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata, difettando del tutto di critica argomentata avverso il provvedimento ‘attaccato’ e dell’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 – dep. 21/02/2013, Leonardo e al tri, Rv. 254584).
Peraltro il motivo è comunque anche infondato in diritto.
Il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, il che accade anche se venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza (in tal senso Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 01; Sez. 5, n. 26749 del 2016, COGNOME, Rv. 267266 – 01), allorché, come è nel caso in esame, l’intervento della persona offesa sia del tutto estemporaneo o sopravvenuto, tale da non poter impedire l’impossessamento della “res” (in motivazione così Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, Botchorishvili, Rv. 282969 – 01).
D’altro canto, COGNOME poiché il momento consumativo del furto è costituito dalla sottrazione della cosa, passata, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stata sottratta, sotto il dominio esclusivo dell’agente, sono irrilevanti, ai fin della consumazione del delitto, sia il fatto che la “res furtiva” rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità di un pronto recupero della stessa, sia il criterio temporale, relativo alla durata del possesso del responsabile, sia le modalità di custodia e di trasporto della refurtiva (Sez. 4, n. 4743 del 15/03/1995, Omiizelli, Rv. 201870-01; si vedano anche Sez. 5, Sentenza n. 41145 del 2010, COGNOME, Sez. 4, Sentenza n. 34766 del 2008, COGNOME).
Sul punto la motivazione della sentenza della Corte territoriale è immune da censure e corretto appare l’inquadramento giuridico nella fattispecie di furto consumato, in quanto nella specie non ha ha impedito l’impossessamento l’intervento estemporaneo della persona offesa, che si è adoperata per il recupero della res furtiva di cui la imputata aveva conseguito la autonoma ed effettiva disponibilità, occultandola sotto gli indumenti, per un apprezzabile intervallo di tempo protrattosi durante l’inseguimento.
Al rigetto del ricorso consegue la condannai della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.