Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5399 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5399 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANT’ELPIDIO A MARE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo dei difensori nominati, da COGNOME NOME.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della fattispecie del furto tentato; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla recidiva; 3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dei lavori di pubblica ul:ilità in sostituzione della pena inflitta.
Letta la memoria difensiva depositata in atti, in cui si contesta la valutazione d’inammissibilità dell’impugnazione e si richiede l’assegnazione del procedimento alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che il primo motivo di ricorso, in cui si contesta la correttezza delle argomentazioni poste a base della dichiarazione di responsabilità con riferimento alla fattispecie del furto con strappo consumato, oltre ad essere versato in fatto, contrasta con i principi ermeneutici stabiliti in sede di legittimi Invero, la Corte di merito, nel ripercorrere le risultanze in atti, ha osservat come il ricorrente, dopo essersi impossessato delle banconote, strappandole dalle mani della persona offesa, si fosse dato a precipitosa fuga. La vittima si pose al suo inseguimento, riuscendo a bloccare l’autore del fatto ed a recuperare il maltolto. Ebbene, come ha correttamente argomentato la Corte di merito, il fatto che la persona offesa non abbia perso di vista l’imputato durante l’inseguimento non influisce sulla qualificazione del reato, avendo ottenuto l’autore del fatto la piena disponibilità della cosa (cfr., ex multis, Sez. 4, 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134 – 01:”Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l’autonoma disponibilità dell’agente”).
Considerato, quanto alla doglianza riguardante la commisurazione della pena, che la Corte di merito ha offerto sul punto congrua motivazione, ponendo in rilievo la particolare gravità del fatto e la negativa personalità dell’imputato giustificazione posta validamente a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla ritenuta recidiva [cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02:”In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere
valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654)”].
Considerato, quanto al rilievo riguardante l’avvenuto risarcimento del danno nei confronti della vittima, che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena, secondo consolidato orientamento di questa Corte, non è richiesto al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti di preponderante rilevanza (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Rv. 258410; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).
Considerato, quanto alla censura riguardante la ritenuta recidiva, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l’idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato in ragione dell’allarmante precedente specifico annoverato (rapina e porto d’armi) e della gravità del fatto.
Considerato, quanto al motivo ultimo di ricorso, che il rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è sorretto da motivazione del tutto adeguata, incensurabile in questa sede.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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