Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45368 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45368 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato l a LAMEZIA TERME il 31/03/1988
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
1. NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando con i primi due motivi vizio motivazionale e violazione di legge in punto di mancata qualificazione dei fatti come delitto tentato, con un terzo motivo violazione di cui all’art. 131bis nella parte in cui ha negato l’applicazione della causa di non punibilità prevista da tali norme, con un quarto motivo violazione dell’art. 62 bis cod. pen. assumendosi essere stato immotivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e con un quinto motivo violazione di legge in punto di dosimetria della pena.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile.
I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricors e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto che non può parlarsi di delitto tentato avendo la ricorrente, in concorso con NOME COGNOME, acquisito un’autonoma disponibilità delle cose sottratte nel supermercato e venendo fermate solo successivamente a bordo di un’autovettura in possesso dei sacchetti contenenti i beni sottratti dai locali commerciali.
Il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa di non punibilità con l’abitualità dei reati per cui si procede desunta dai precedenti penali.
Analogamente la sentenza impugnata non si presta alle dedotte censure di legittimità in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dei plurimi precedenti penali, e di dosimetria della pena.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolviment
dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, COGNOME e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024