Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6007 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6007 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CETRARO il 03/12/1978 NOME COGNOME nato a CETRARO il 03/07/1997
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono con distinti atti avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna degli imputati per il reato di concorso in furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 5 cod. pen.
Considerato che i ricorsi, pur se distinti, si articolano in due comuni motivi di doglianza.
Considerato che il primo motivo comune di doglianza, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione dei fatti nella ipotesi di furto tentato è manifestamente infondato e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che si è pienamente conformato agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 – 01). Circostanza che nel caso di specie si è verificata dal momento che gli imputati si sono allontanati dal luogo del delitto con la refurtiva, caricandola poi sulla propria vettura, perfezionando così il requisito dell’impossessamento dei beni oggetto di furto (pp.1/2).
Considerato che il secondo motivo comune di ricorso con il quale si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il giudice, nel vagliarne l’applicabilità, deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450 – 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 263434 – 01; cfr. anche Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914 – 01, in tema di ricettazione). La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi e perfettamente in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che, considerata la fattispecie concreta nella sua globalità, il danno arrecato alla persona offesa non può essere considerato di speciale tenuità, non potendo dunque trovare applicazione l’attenuante invocata (p.2).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Co estensore GLYPH Il Pr