Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30214 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in daza 23 febbraio 2024, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. pen. (fatto commesso in Salerno il 15 febbraio 2015);
che: il ricorso nell’interesse di COGNOME consta di tre motivi; quello nell’interesse di COGNOME un solo motivo e quello nell’interesse di COGNOME di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME e il primo motivo del ric nell’interesse di COGNOME, che censurano il mancato riconoscimento in loro favore della causa di esclusione della particolare tenuità del fatto ex ad 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, per essere completa e congrua la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale al riguardo: ossia, che commettere un furto in tempo di notte, in tre persone organizzate e valentesi di un veicolo, all’uopo predisposto per caricare il materiale, consistito in metalli certo pregio, non era di certo un fatto di particolare tenuità, se non altro perché neppure il dan patrimoniale cagionato poteva dirsi tale (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME e il secondo motivo del ricor nell’interesse del COGNOME, che lamentano la mancata derubricazione del furto da consumato a tentato, è manifestamente infondato, poiché i giudici di merito, spiegando a sostegno del diniego di derubricazione che le forze dell’ordine si erano imbattute nell’azione illecita in modo del t casuale e non pianificato, sorprendendo i ladri quando oramai gran parte della merce era stata caricata sul veicolo predisposto per il trasporto, che, in tale guisa, era già entrata nella loro disponibilità (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), si sono attenuti ai seguenti princi di diritto: ossia, che è configurabile la fattispecie di furto consumato quando l’intervento forze dell’ordine è del tutto casuale, estemporaneo o sopravvenuto, tale da non poter impedire l’impossessamento della “res” (Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282969) e che il momento consumativo del delitto di furto coincide con la sottrazione della cosa alla disponibil del detentore ed il contemporaneo impossessamento da parte dell’agente, di modo che si ha, pertanto, furto consumato e non tentato allorquando il reo, impossessatosi di merce asportata da un negozio sia pure da poco tempo, si dia alla fuga, perché scoperto, mentre sta caricando la merce su un automezzo (Sez. 2, n. 1318 del 04/07/1983, dep. 1984, Rv. 162601);
che il terzo motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME e l’unico motivo del ric nell’interesse di COGNOME, che lamentano la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è manifestamente infondato, posto che la motivazione rassegnata dalla la Corte territoriale a sostegno dell’impugnato diniego – ossia, che la pena, peraltro già irrogata
minimo, non potesse essere sostituita con quella pecuniaria, perché sussistevano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarebbero state adempiute e perché da imputati in stato di indigenza non si poteva pretendere il pagamento di alcuna somma (veclasi pag. 3 della sentenza impugnata) – non esibisce alcun profilo di illogicità evidente quanto all’uso del pot discrezionale riconosciuto al giudice di merito in materia (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Rv 286318);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024