Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26898 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26898 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 del TRIB. LIBERTA di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 7 novembre 2023, il Tribunale del riesame di Brescia ha confermato il provvedimento reso dal giudice monocratico della medesima città, che aveva applicato la misura cautelare domiciliare nei confronti di NOME COGNOME in relazione all’ipotesi di furto in appartamento, aggravato ai sensi degli artt. 625, primo comma, nn. 4,5, e 61, nn. 5 e 7, cod. pen., attesa la gravità indiziaria e il rischio di recidiva.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale ravvisato, nell’ipotizzato reato, la fattispecie di furto tentato. Dopo un ampio excursus sulla giurisprudenza di legittimità in tema di criteri distintivi tra furto consumato e furto tentato, la difesa contesta la mancata valorizzazione, da parte della Corte, della distinzione tra condotta di sottrazione e quella di impossessamento. Pur ammettendo che vi sia stata sottrazione, la difesa contesta che l’imputata si sia mai impossessata della res furtiva, posto che mai ha potuto esercitare un’effettiva signoria su quest’ultima e che mai si è realizzato il rischio dell’effettiva dispersione del bene sottratto. Infatti, durante l’intera operazione furtiva, le corree sono state costantemente sottoposte al monitoraggio di ben quattro auto della polizia, che hanno poi interrotto l’azione delittuosa.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, difettando di un effettivo confronto con la motivazione posta a base della propria decisione dal Tribunale (sulla necessità di un siffatto confronto, cfr., ex plur. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838- 01).
Dal momento, infatti, che la ricorrente è stata fermata soltanto a seguito della sua uscita dall’abitazione e dal condominio ove il furto era stato commesso, il Tribunale ha correttamente ravvisato nel fatto il distacco materiale, temporalmente e spazialmente sufficiente a consentire alla ricorrente e alle sue complici di svolgere sulla refurtiva atti di libero dominio. Infatti, queste ultime avevano proceduto a
ripartirsi la refurtiva (monili), occultandola in differenti luoghi (in parte all’inter di un calzino, secondo i giudici lasciato dalla stessa ricorrente nella vettura militare, in parte indosso alle complici), ciò che è stato correttamente ritenuto indicativo della fuoriuscita della res furtiva dalla sfera di sorveglianza della persona offesa e da quella degli agenti (cfr. Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 – 01: «il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell’agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la “res furtiva” rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto», conf.: Sez. 4, n. 4743 del 1995, Rv. 201870-01).
Di conseguenza, il Tribunale ha coerentemente inquadrato la condotta ascritta all’indagata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 624 bis, cod. pen, escludendo l’ipotesi della forma tentata, dal momento che la ricorrente ha conseguito, seppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (v. anche Sez. V, n.26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, per «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo», che «risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva», di guisa che «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell’avente diritto o della polizia»; Sez. V, n.07704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483; «risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l’autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall’abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell’ordine prima di uscire dall’area condominiale»: Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278 – 01).
Il carattere costante del monitoraggio da parte RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine, su cui insiste vanamente il ricorso, è escluso dal fatto stesso che la ricorrente si sia introdotta nell’appartamento della persona offesa, abbia prelavato i monili, per poi allontanarsi indisturbata dal luogo e dal condominio stesso. E’, pertanto, inconferente, in quanto non aderente al caso di specie, il riferimento al principio di diritto enucleato da Sez. U Prevete, che riguarda l’ipotesi dell’intervento difensivo “in continenti” da parte di un soggetto (nella fattispecie, forze dell’ordine) fisicamente presente nel luogo del delitto (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Pg. in proc. Prevete, Rv. 261186 – 01).
Per i motivi fin qui illustrati, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 16/02/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente