Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25720 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato klAY-4-(5,22. sentenza del Tribunale di Milano del í8 diMrittre 2020, con cui NOME e stato condannato in ordine al reato di cui agli aitt. 624 bis e 625, n. 2 cod.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione e di violazion legge in ordine: 1) alla configurabilità del reato consumato e non tentato; sussistenza dello stato di necessità o comunque della desistenza dalla a delittuosa; 3) alla applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13 pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di cen già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di me e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della se impugnata. Il ricorso si sostanzia in una generica critica alle articolate moti della Corte territoriale, proponendo una mera rilettura dei fatti e delle fonti d inammissibile in sede di legittimità.
La Corte territoriale ha in primis logicamente escluso la configurabilit tentativo, osservando che era pacificamente emerso come l’imputato si fo allontanato con il telefono sottratto alla persona offesa, per cui tra l’appren bene e la costante sorveglianza delle vittima si era creata una interruzione tem durante la quale l’imputato aveva acquistato la signoria del bene sot (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 01; Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, Rv. 282969 – (i1).
Inoltre, sempre facendo applicazione del consolidato indirizzo di questa Corte legittimità, i giudici di merito hanno escluso di un’ipotesi di recesso attivo, p lungi dal porre in essere una contro condotta, l’imputato si era limitato a get terra il telefono vistosi inseguito dai soccorritori. Invero, in tema di desis delitto e di recesso attivo, la decisione, rispetii:ivamente, di interrompere criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l’e deve essere il frutto di una scelta volontaria dell’agente, non riconducibile causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni ( Sez 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535; Sez. 3 , n. 17518 del 28/11/2018, Rv. 275647 – 01). Del tutto generica, inoltre, la doglianza circa il m riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, che non risulta essere
proposta quale motivo di appello. Stesse considerazioni si impongono circa il manc riconoscimento della causa di non punibilità ( sul punto, ve Sez. 6 n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118 – 02).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa de ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle s processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
I Consigliere estensore
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Il Present