Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24359 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24359 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VARESE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LUGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna riformava parzialmente in senso favorevole agli imputati la sentenza con cui il tribunale di Bologna, in data 9.1.2022, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro in rubrica ascritti, relativi ai delitti di furto di cose esposte alla pubblica fede ex artt. 624 e 625, co. 1, n. 7), c.p. e di furto in abitazione ex art. 624 bis c.p., per essersi introdotti in diversi edifici, da cui sottraevano alcune grondaie di rame.
La corte territoriale, in parziale riforma di tale decisione, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela per tutti i delitti contestati, tranne che per il furto in abitazione, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su di un unico atto ad essi comune, entrambi gli imputati, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata qualificazione della condotta in addebito in forma di tentativo, in quanto, come emerge dagli atti, il maresciallo COGNOME aveva seguito il veicolo su cui erano state riposte le grondaie oggetto dell’azione predatoria, senza mai perderlo di vista, nel quadro di un’attività di indagine posta in essere dalla stazione dei CC. di Marmorta, volta a porre fine ai furti di manufatti ascritti a due soggetti, che operavano a bordo di un’autovettura Fiat Seicento, do colore bleu metallizzato, sicché non è possibile affermare che gli imputati, arrestati quando giunsero a destinazione in un campo nomadi, abbiano mai avuto l’effettiva disponibilità dei beni sottratti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, per quel che riguarda l’affermazione di responsabilità della COGNOME, frutto di una semplice supposizione, fondata sulla accertata presenza dell’imputata all’interno dell’autovettura utilizzata dal COGNOME; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato
riconoscimento in favore del COGNOME del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, fondata su di un generico riferimento al casellario giudiziale dell’imputato, dal quale si ricava l’esistenza a suo carico di un solo precedente penale.
2.2. Con requisitoria scritta del 25.1.2024 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
Con memoria del 16.2.2024, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia degli imputati, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l’accoglimento del ricorso, reiterando le proprie censure.
3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, sotto diversi profili
Essi, infatti, risultano sorretti da censure, oltre che manifestamente infondate, anche versate in fatto e del tutto generiche, non scrutinabilì in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
3.1. Invero, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte con costante orientamento, il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell’agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la “res furtiva” rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (Fattispecie relativa ad agente che, subito dopo essersi impossessato di un telefono cellulare, strappandolo dalle mani della persona offesa, veniva inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria, che, in modo casuale ed estemporaneo, aveva osservato a distanza la perpetrazione del
delitto: cfr. Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544; Sez. 4, n. 4743 del 1995, Rv. 201870).
Solo qualora la polizia giudiziaria monitori continuativamente l’azione e gli spostamenti del soggetto attivo del reato e decida di non interrompere l’attività criminosa in corso di esecuzione, manifestatasi già alla fase del tentativo, scegliendo deliberatamente di attendere la sua evoluzione nella forma consumata per ritenute esigenze investigative, sussiste la fattispecie tentata del reato, laddove è configurabile, invece, la fattispecie consumata quando l’intervento delle forze dell’ordine è del tutto casuale, estemporaneo o sopravvenuto, tale da non poter impedire l’impossessamento della “res” (cfr. Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, Rv. 282969).
Orbene nel caso che ci occupa la corte territoriale ha evidenziato come l’attività di osservazione del maresciallo COGNOME fosse stata posta in essere quando non era in servizio, dunque al di fuori di uno specifico servizio di osservazione e appostamento, che, peraltro, nella stessa esposizione del primo motivo di ricorso, non viene dedotto come continuativo, avendo gli imputati solo rilevato che il COGNOME aveva seguito il veicolo senza mai perderlo di vista sino al suo arrivo al campo nomadi, in una fase, dunque, in cui l’impossessamento si era già verificato, con la sottrazione delle grondaie e la loro collocazione nell’autovettura.
3.2. Quanto alla partecipazione al furto della COGNOME, va sottolineato che si tratta di un epilogo decisorio assolutamente conforme ai principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (cfr. Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177).
Ai fini dell’accertamento del concorso di persone nel reato, infatti, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell’ambito dell’impresa criminosa, essendo
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sufficiente l’indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell’esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall’agente alla realizzazione del reato, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177; Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, Rv. 271755).
Indiscusso e indiscutibile, infine, è il principio, di cui ha fatto implicita applicazione la corte territoriale nel qualificare la condotta della ricorrente in termini di concorso, secondo cui la prova dell’elemento soggettivo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (cfr. Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007).
La corte territoriale, infatti, con motivazione certo non carente, manifestamente illogica o contraddittoria, ha desunto il contributo causalmente rilevante e volontario della COGNOME alla consumazione del furto, da una serie di incontestate circostanze e modalità esecutive dell’azione predatoria, quali la relazione affettiva esistente tra lei e il COGNOME; il fatto che l’auto fosse di proprietà della stessa COGNOME e che il coimputato abbia usato la vettura per trasportare la refurtiva, oltre ad ingombranti strumenti per l’asportazione delle grondaie, dirigendosi poi verso un campo nomadi, tali da consentire di configurare in capo alla COGNOME un concorso, materiale e morale, nella condotta criminosa del COGNOME.
3.3. Del pari con motivazione affatto carente, manifestamente illogica o contraddittoria la corte territoriale non ha accolto la richiesta del COGNOME di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sulla base del contenuto del casellario giudiziale e dell’ammontare delle precedenti condanne.
/f)
Si tratta di un approdo interpretativo del tutto conforme all’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133, c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti penali, i precedenti giudiziari e le circostanze relative alla condotta di reato posta in essere (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 17953 del 7.2.2020; Cass., Sez. 5, n. 57704 del 14.9.2017, Rv. 272087; Cass., Sez. 3, n. 35852 dell’11.5.2016, Rv. 267639), senza tacere che il ricorrente nemmeno indica specificamente le ragioni, non prese in considerazione dal giudice di secondo grado, che giustificherebbero il riconoscimento dell’invocato beneficio, con particolare riferimento all’assenza del rischio di reiterazione criminale da parte del COGNOME, sicché sul punto il ricorso è manifestamente aspecifico.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.