Furto consumato: i limiti del ricorso in Cassazione
La distinzione tra reato tentato e reato perfetto rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione del furto consumato, ribadendo principi fondamentali riguardanti l’ammissibilità dei ricorsi e la corretta qualificazione giuridica dei fatti.
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato nei primi due gradi di giudizio per furto aggravato. La difesa ha tentato di impugnare la sentenza di appello sostenendo che la condotta non avesse raggiunto la piena consumazione, invocando l’applicazione dell’articolo 56 del codice penale relativo al delitto tentato.
La differenza tra tentativo e consumazione
Nel diritto penale, il passaggio dal tentativo alla consumazione del furto avviene nel momento in cui l’agente acquisisce l’autonoma disponibilità della cosa sottratta. Se l’azione viene interrotta prima che il soggetto possa disporre del bene, si parla di tentativo. Se invece il bene esce completamente dalla sfera di controllo del proprietario, si configura il furto consumato.
La Corte di merito aveva già chiarito, con una motivazione definita ampia e puntuale, che nel caso di specie la fattispecie era giunta a compimento. Il ricorrente, tuttavia, ha riproposto in Cassazione le medesime lamentele già esposte in secondo grado, senza apportare nuovi elementi di diritto.
L’inammissibilità per reiterazione dei motivi
Uno dei pilastri del giudizio di legittimità è che il ricorso non può limitarsi a una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto e respinto in appello. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove rivalutare i fatti, ma un giudice delle leggi. Quando un motivo di ricorso ignora le risposte già fornite dai giudici di secondo grado, esso viene dichiarato inammissibile.
Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche che colpiscano direttamente la logica della sentenza impugnata, piuttosto che ripetere genericamente la propria versione dei fatti.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura manifestamente infondata e ripetitiva del ricorso. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione logica e coerente sul perché il reato fosse da considerarsi furto consumato. La reiterazione degli stessi dubbi, senza contestare i passaggi logici della sentenza di merito, rende il motivo indeducibile in sede di legittimità.
Inoltre, la Corte ha rilevato che non vi era alcuna violazione di legge nell’applicazione delle norme sul furto aggravato, confermando la responsabilità penale dell’imputato così come definita nei precedenti gradi di giudizio.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre ai costi del giudizio, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una misura standard volta a scoraggiare l’uso improprio del ricorso per Cassazione quando questo risulti palesemente privo di fondamento giuridico.
Quando un furto si considera consumato e non solo tentato?
Il furto si considera consumato quando l’autore del reato acquisisce la piena e autonoma disponibilità della refurtiva, sottraendola definitivamente al controllo del legittimo proprietario.
Perché la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse contestazioni già sollevate in appello, senza criticare specificamente le motivazioni fornite dai giudici di secondo grado.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna precedente, il ricorrente deve pagare le spese del processo e una somma pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11097 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11097 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen.;
che l’unico motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 56 cod. pen. – è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che, con ampia motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ha dato atto delle ragioni per le quali la fattispecie dovesse ritenersi consumata e non arrestatasi allo stadio del tentativo;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2026
NOME COGNOME