Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8608 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8608 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1910/2025
NOME OCCHIPINTI
CC – 05/12/2025
NOME COGNOME
Relatore –
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato in BOSNIA-ERZEGOVINA il DATA_NASCITA NOME nata a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE D’APPELLO DI ROMA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi; lette le conclusioni depositate in data 1 dicembre 2025 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse dei ricorrenti, con le quali si chiede l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 15 aprile 2025, riformava solo quanto alla pena per NOME e NOME la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME, NOME e NOME COGNOME, per il delitto di furto pluriaggravato ex art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME constano di due motivi, enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione della condotta nel delitto tentato.
La Corte di appello avrebbe reso una motivazione contraddittoria per un verso rilevando come fosse in atto un monitoraggio della polizia giudiziaria in atto – per tutta la durata dell’azione o solo nella parte finale non rileva – e per altro verso come l’azione furtiva non fosse stata porta a compimento, anche per quanto emergeva dal verbale di arresto, utilizzabile trattandosi di rito abbreviato.
Per altro, rilevano i ricorrenti, l’acquisizione della signoria sulla refurtiva sarebbe impedita dalla vigilanza continua.
Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’aggravante dell’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. in quanto l’esposizione dei beni alla pubblica fede non si configurava nel caso di specie stante la continua sorveglianza della polizia giudiziaria.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Il primo motivo è infondato, nei termini che seguono.
A ben vedere la Corte di appello ricostruisce gli eventi rappresentando come i tre imputati abbiano forzato dalla parte del finestrino destro l’autovettura posta sulla pubblica via. Emerge anche dalla sentenza che la polizia giudiziaria osservò a distanza la scena del furto e che la vigilanza non fu continuativa: gli imputati salivano a bordo di una autovettura nella propria disponibilità, con la refurtiva, consistente nelle valigie prelevate dall’autovettura della vittima, e provavano ad allontanarsi ma venivano raggiunti e fermati dai Carabinieri. Per un seppur breve periodo avevano avuto la disponibilità della refurtiva.
Va evidenziato, come rileva il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in modo condivisibile, che nel caso di specie corretta sia la valutazione di sussistenza del delitto consumato. Difatti, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato
dalla Corte di cassazione, secondo cui – cfr. Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo, Rv. 288010 – 01 – integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso del bene prima dell’arresto in flagranza (in motivazione la Corte ha precisato che non ha rilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie nella forma consumata, l’osservazione a distanza della polizia, sia in quanto frutto di un’iniziativa occasionale, sia in quanto costituisca l’esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo; nello stesso senso, cfr. Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016, che ha ritenuto che integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di gasolio, sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; nel stesso senso, Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266). Nello stesso senso si è affermato che -Sez. 4, n. 4743 del 15/03/1995, Ominelli, Rv. 201870 – 01 -poiché il momento consumativo del furto è costituito dalla sottrazione della cosa, passata, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stata sottratta, sotto il dominio esclusivo dell’agente, sono irrilevanti, ai fini della consumazione del delitto, sia il fatto che la “res furtiva” rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità di un pronto recupero della stessa, sia il criterio temporale, relativo alla durata del possesso del responsabile, sia le modalità di custodia e di trasporto della refurtiva (nello stesso senso non massimate : Sez. 5, n. 41145 del 2010, COGNOME‘Agostino, Sez. 4, n. 34766 del 2008, COGNOME).
Certamente i ricorrenti richiamano, al fine di descrivere una diversa dinamica, un brano del verbale di arresto, dal quale dovrebbe evincersi che non vi sia stato l’impossessamento, seppur momentaneo, della refurtiva.
Ma la doglianza di sostanziale travisamento, per contraddizione fra il contenuto della sentenza e il significante di un atto probatorio, risulta in verità non consentita come formulata.
Infatti, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od
adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 17/01/2019, COGNOME, Rv. 274816 – 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 – dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035). E dunque, il verbale di arresto è genericamente individuato, non ne è offerta la prova attraverso l’allegazione o l’inserimento integrale del contenuto in ricorso, non se ne deduce la decisività.
Il motivo è pertanto infondato e, comunque, per quanto fin qui osservato, risulta del tutto irrilevante se l’osservazione da parte della polizia giudiziaria sia intervenuta da subito o successivamente all’inizio dell’azione delittuosa.
3. Quanto al secondo motivo va premesso – pur non essendo oggetto di doglianza – che ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane, Rv. 283903 – 01), tanto più se si tratti di cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, COGNOME, Rv. 277119 – 01; vedi anche Sez . 4, n. 21262 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263891 – 01).
Quanto alla compatibilità della sorveglianza da parte della polizia giudiziaria con l’aggravante del n. 7 dell’art. 625 cod. pen., la stessa è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della “res”, ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 – 01, ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante nel caso di furto del portafogli di un bagnante, allontanatosi momentaneamente, in una spiaggia soggetta a servizio di osservazione discontinuo e a distanza della polizia). D’altra parte, Sez. 5, n. 3743 del 16/07/1997, Catter, Rv. 208711 – 01, già
rilevava come in materia di furto di oggetti sottratti da un’autovettura esposta alla pubblica fede, non esclude la configurabilità dell’aggravante – non incidendo sul processo volitivo dell’autore – la circostanza che agenti di polizia giudiziaria fossero appostati nei pressi dell’automobile al fine di reprimere condotte antigiuridiche.
Come anticipato, la Corte di appello ha chiarito che non sussisteva una vigilanza continua ma la stessa intervenne ad azione furtiva in corso.
Pertanto, i motivi sono infondati e i ricorsi vanno rigettati con condanna al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME