Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7765 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7765 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in quanto nell’ambito del giudizio cartolare non sarebbero state esaminate le note conclusive depositate dalla difesa, è manifestamente infondato, posto che la Corte d’Appello cita testualmente quelle depositate dalla difesa a pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata. Le conclusioni svolte nelle memorie sono identiche a quelle dell’appello.
Considerato che il secondo motivo di gravame, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito ad asserite contraddizioni nelle risultanze istruttorie poste a fondamento dell’identificazione dell’imputato, ed in particolare in riferimento alle dichiarazioni dei testi, non è consentito dalla legge in sede d legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni de suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4).
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una iriletturaT deg elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in forma tentata ex art 56 c.p., è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza, posto che è sufficiente che il bene sottratto sia passato sotto il dominio esclusivo dell’imputato seppur per breve tempo (ex multis Sez. 4, n. 4743 del 15/03/1995, Rv. 201870 – 01; Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, in motivazione).
Considerato, infine, che il quarto motivo di ricorso (erroneamente numerato come quinto), con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla dosimetria sanzionatoria, è
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inammissibile perchè manifestamente infondato e perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzar l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026.