Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39427 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39427 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Kosovo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d’appello di Bologna udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni con richiesta di liquidazione delle spese del procuratore della parte civile costituita depositate dall’AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna dell’imputato per il delitto di furto.
Secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata dalle conformi decisioni di merito, il COGNOME aveva sottratto la borsa della persona offesa, lasciata dalla stessa sulla spalliera della sedia di un bar, borsa che conteneva al proprio interno due carte di credito, un bancomat , l’importo di duecento euro in contanti, una trousse di trucchi.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto, con il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidandosi a otto motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo motivo l’imputato lamenta nullità della sentenza per violazione degli artt. 42 e 64 disp. att. cod. proc. pen., 116, 148 e 178 cod. proc. pen., e, di qui, per violazione del diritto di difesa.
A fondamento di tale censura deduce che aveva lamentato l’impossibilità, a differenza della Procura, di accedere da remoto alla documentazione contenuta nel fascicolo e che la sentenza impugnata, violando il suo diritto di difesa, si era limitata ad affermare che, allo stato, nell’ordinamento è prevista solo la possibilità di ottenere copia cartacea dei documenti per il difensore nel processo penale e che, peraltro, il problema derivante nel caso specifico dalla circostanza che lo studio professionale si trovava in un’altra Regione avrebbe potuto essere superato facendo ritirare le copie da un sostituto.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente assume, in via gradata, che, qualora non si ritenga fondato il primo motivo, sussisterebbe un contrasto degli artt. 42 e 64 disp. att. cod. proc. pen., 116 e 148 cod. proc. pen., con l’art. 111 Cost. poiché l’accesso agli atti del processo è una parte fondamentale del diritto di difesa rispetto alla quale deve essere assicurata la parità tra le parti, anche in ordine alle modalità, telematiche o cartacee, con le quali vengono messi a disposizione gli atti del processo.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce motivazione apparente e, comunque, manifesta illogicità della motivazione rispetto all ‘ accertamento della sua responsabilità penale per il delitto di furto ascrittogli, in quanto non vi sarebbe prova della materiale sottrazione da parte di esso imputato della borsa della persona offesa. In particolare, rappresenta, al riguardo, che: i fotogrammi ed il filmato non ritraggono l’azione furtiva; non vi è certezza sulla coincidenza tra l’ora di commissione del fatto e quanto prodotto tramite le riprese e i fotogrammi; non è stato identificato dalla persona offesa.
2.4. Con il quarto motivo l’imputato denuncia violazione degli artt. 63, quarto comma, cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nella misura in cui non gli è stata riconosciuta la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, poiché, a fronte dell’abbandono e del successivo recupero della refurtiva, il furto è stato limitato all’importo di eu ro duecento.
2.5. Mediante il quinto motivo il ricorrente assume violazione dell’art. 56, terzo comma, cod. pen., poiché la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto nella sua condotta di abbandono della maggior parte della refurtiva una forma di desistenza attiva. Sottolinea che, a prescindere dalla proposizione di una specifica censura in parte qua avverso la sentenza di primo grado, l’avvenuta desistenza attiva avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dall’autorità giudiziaria.
2.6. Con il sesto motivo l’imputato lamenta violazione degli artt. 62bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche, sul presupposto che l’elemento favorevole costituito dalla modifica della sua condotta di vita sarebbe stato smentito dalla circostanza che era detenuto al momento della condanna senza avvedersi che tuttavia la detenzione risaliva a fatti relativi all’anno 2020 e quindi antecedenti a quello per cui è processo.
2.7. Con il settimo motivo l’imputato denuncia violazione degli artt. 99 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. poiché la sua irreprensibile condotta, a partire dall’anno 2021, avrebbe dovuto condurre all’esclusione della circostanza aggravante della recidiva o, comunque, a ritenerla sub-valente rispetto alle numerose circostanze attenuanti integrate.
2.8. Infine, con l’ottavo motivo, l’imputato lamenta violazione degli artt. 1226 cod. civ., 185 e 538 cod. proc. pen e vizio di motivazione, sottolineando che il danno complessivo è stato determinato nella sentenza in misura eccessiva, essendo stati liquidati alla parte civile euro settecentocinquanta, a fronte dell’unico danno certo costituito dalla sottrazione della somma di euro duecento in contanti , stante l’abbandono della restante parte della refurtiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché il ricorrente, nel censurare la decisione impugnata nella misura in cui avrebbe avallato un ‘ assunta violazione del principio di parità delle armi tra le parti rispetto all’impossibilità, per il difensore, a differenza del Pubblico ministero, di accedere telematicamente al fascicolo processuale, non spiega in quale misura -essendosi peraltro il COGNOME diffusamente difeso nel merito -ciò avrebbe inciso negativamente sulle proprie prerogative difensive.
È di qui inammissibile anche la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata in quanto la mancata indicazione del concreto pregiudizio rispetto all ‘esercizio del diritto di difesa dell’imputato, anche rispetto alla dedotta lesione del principio della c.d. parità delle armi tra le parti, derivante dall’impossibilità, in forza della normativa vigente, di accedere telematicamente al fascicolo processuale, rende la questione solo ipotetica, con conseguente difetto di rilevanza. Per consolidata giurisprudenza costituzionale, infatti, la questione è irrilevante e, dunque, inammissibile, se sollevata in via meramente ipotetica e astratta (Corte Cost., sent. n. 217 del 2019; ord. n. 259 del 2016 e n. 96 del 2014).
Il terzo motivo è inammissibile per carenza di specificità laddove, reiterando censure che erano state già spiegate in appello, non si confronta con le puntuali argomentazioni spese dalla Corte territoriale per disattenderle.
Invero, a pag. 6 della sentenza impugnata, è premesso, in primo luogo, che le riprese delle telecamere sono chiare e il viso del COGNOME è ben visibile in vari fotogrammi e che, peraltro, trattandosi di soggetto gravato da numerosi precedenti specifici, gli operanti lo hanno riconosciuto con certezza. Di qui, con logico incedere, la stessa pronuncia censurata ha sottolineato che non era necessario un riconoscimento da parte della persona offesa del riconoscimento della sua persona nei fotogrammi, trattandosi di immagini estrapolate in una data e in un orario forniti dalla medesima vittima.
Quanto alla circostanza che non era visibile l’esatto momento del furto, la Corte d’appello ha osservato, del pari congruamente, che nei primi fotogrammi è ripresa la borsa della Frattesi appesa alla sedia, con il ricorrente e la sua complice posti nelle immediate vicinanze, mentre nei successivi fotogrammi la borsa non si vede più e la coppia esce dal bar con qualcosa in mano celato sotto un indumento.
L’imputato , non confrontandosi in maniera specifica con tale saldo apparato argomentativo, è incorso, quindi, nel vizio di genericità della censura (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Il quarto motivo è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, non può ritenersi, come ha correttamente osservato la sentenza impugnata, che il furto si sia limitato all’importo della somma di duecento euro in contanti che era nel portafoglio, poiché la refurtiva non è stata riconsegnata agli operanti ma rinvenuta da questi in un posto dove l’imputato l’aveva abbandonata.
Inoltre, vi è che, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il momento da prendere in considerazione per la determinazione dell’entità del danno è quello della consumazione del reato, posto che il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 -03). Dal che consegue, una volta consumato il furto con l’impossessamento della borsa, è irrilevante quanto avvenuto in un momento successivo.
E, d’altra parte, in ogni caso un furto dell’importo di duecento euro non potrebbe ritenersi abbia determinato un danno di speciale tenuità, attesa la perdurante attualità del principio per il quale, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è necessario che
il danno arrecato alla parte lesa sia non solo lieve ( id est : tenuità), ma lievissimo ( id est : speciale tenuità), ossia di rilevanza economica minima, che deve essere valutata oggettivamente, in relazione al valore della cosa rapportato al livello economico medio della comunità (Sez. 4, n. 6057 del 07/03/1989, COGNOME, Rv. 181113).
Il quinto motivo, oltre ad essere dichiaratamente inedito, è manifestamente infondato poiché l’evocata desistenza attiva postula un tentativo incompiuto, ossia che non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l’evento (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, COGNOME, Rv. 271435).
Diversamente il dedotto abbandono, peraltro solo di una parte della refurtiva, è avvenuto nella fattispecie in esame solo dopo la consumazione del fatto di reato.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la motivazione dirimente, con la quale l’imputato omette di confrontarsi, limitandosi a fare riferimento a considerazioni svolte dalla Corte territoriale solo ad abundantiam rispetto alla sua condotta di vita successiva ai fatti, è che manca un qualsivoglia elemento favorevole da vagliare a tal fine. Ne deriva l’inammissibilità del motivo per genericità.
Si presenta carente di specificità anche il settimo motivo del ricorso poiché il ricorrente non contesta in modo puntuale il percorso argomentativo della Corte d’Appello che ha sottolineato come dalla lettura del casellario giudiziale emergano a carico dell’imputato numerosi precedenti della stessa indole, anche temporalmente contigui a quello per cui è processo, e che la commissione di nuovi fatti di reato dopo la pronuncia di numerose condanne e l’espiazione di pene detentive sono elementi indicativi di una più accentuata propensione a delinquere.
Parimenti, è inammissibile, per omesso confronto con le ragioni sottese alla pronuncia impugnata, anche l’ultimo motivo del ricorso, in quanto trascura la fondamentale argomentazione spesa a riguardo dalla decisione impugnata, ossia che il danno patito dalla vittima è stato quantificato tenendo conto anche del patimento emotivo subito dalla stessa a causa del furto subito.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i l ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Non possono essere liquidate alla parte civile le spese, poiché la stessa ha depositato le proprie conclusioni tardivamente, ovvero nella data del 6 novembre 2025, e dunque quando era già spirato il termine di giorni quindici anteriore all’udienza a tal fine previsto (cfr. Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Popescu, Rv. 284875).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 19/11/2025.
Il AVV_NOTAIO Estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME