Furto consumato: quando scatta la condanna definitiva?
Il confine tra tentativo e furto consumato rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri fondamentali per distinguere queste due fattispecie, ponendo l’accento sul concetto di vigilanza e controllo della persona offesa sul bene sottratto.
Il caso del furto consumato sul treno
La vicenda trae origine dalla sottrazione di una banconota ai danni di un passeggero a bordo di un convoglio ferroviario. Gli imputati, dopo aver prelevato il denaro, si erano allontanati dal vagone, uscendo dal treno e perdendo il contatto visivo con la vittima. Nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che avevano assistito alla scena e bloccato i responsabili poco dopo, la Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità per reato consumato.
I ricorrenti hanno impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte, sostenendo che l’azione dovesse essere derubricata a semplice tentativo, data la brevità del possesso e l’immediato recupero della somma.
La distinzione tra tentativo e furto consumato
La Cassazione ha rigettato il ricorso, precisando che per la configurazione del furto consumato non è necessaria una lunga durata del possesso della refurtiva. Ciò che rileva è l’uscita del bene dalla “sfera di vigilanza” del legittimo proprietario. Nel momento in cui gli autori del reato si sono allontanati dal luogo del fatto, la vittima ha perso il controllo effettivo sulla banconota, permettendo agli imputati di acquisire, seppur momentaneamente, un’autonoma disponibilità del denaro.
L’applicazione delle attenuanti e la pena minima
Un altro punto focale della decisione riguarda l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.). La Corte ha chiarito che, qualora il giudice di merito abbia già fissato la pena detentiva al minimo previsto dalla legge, la riduzione derivante dal riconoscimento dell’attenuante può essere applicata esclusivamente alla pena pecuniaria. Questa interpretazione impedisce di scendere al di sotto del limite edittale invalicabile per la reclusione.
La questione della prescrizione nei reati aggravati
Infine, la Corte ha affrontato il tema della prescrizione. Per il furto pluriaggravato, il termine ordinario è di dieci anni. Nel caso di specie, essendo il reato avvenuto nel 2015, il termine non era ancora decorso al momento della decisione, rendendo infondata la richiesta di estinzione del reato avanzata dalla difesa.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio del perfezionamento del reato di furto. Il momento consumativo coincide con l’impossessamento, il quale si realizza quando l’agente ottiene la signoria di fatto sulla cosa mobile, sottraendola alla vigilanza del precedente possessore. Il fatto che i verbalizzanti abbiano assistito alla scena non muta la natura del reato se la vittima, nel lasso di tempo tra la sottrazione e l’intervento, non è stata in grado di esercitare alcun controllo sul bene. Inoltre, la Corte ha ribadito l’inammissibilità di motivi di ricorso che ripropongono pedissequamente questioni già risolte e motivate correttamente nei gradi di merito.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce un orientamento rigoroso: la sottrazione di un bene, anche se seguita da un rapido arresto, integra il furto consumato se il colpevole riesce a interrompere il rapporto di controllo tra il proprietario e l’oggetto. Per i cittadini e gli operatori del diritto, questa pronuncia sottolinea l’importanza di valutare attentamente le dinamiche spaziali e temporali dell’azione criminosa per determinare la corretta qualificazione giuridica del fatto e le relative sanzioni.
Quando un furto si considera consumato e non solo tentato?
Il reato è consumato quando il colpevole acquisisce l’autonoma disponibilità del bene, facendo perdere alla vittima la vigilanza e il controllo sulla cosa, anche per un breve lasso di tempo.
L’attenuante per danno di speciale tenuità riduce sempre la reclusione?
No, se la pena detentiva è già stata fissata al minimo previsto dalla legge, la riduzione derivante dall’attenuante può essere applicata esclusivamente alla pena pecuniaria.
Qual è il termine di prescrizione per un furto pluriaggravato?
Per le ipotesi di furto pluriaggravato, il termine ordinario di prescrizione è stabilito in dieci anni dalla data di commissione del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40620 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40620 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati NOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 21.11.2022 con cui la Corte di appello di Rom ha parzialmente riformato – limitatamente alla sola pena pecuniaria ridotta euro 120,00 di multa, previa concessione della circostanza attenuante di all’art.62 n.4 cod. Pen., fermo restando il giudizio di equivalenza rispett attenuanti generiche; confermando nel resto – la pronuncia di primo grado d Tribunale della medesima città emessa il 15.07.2015, che aveva accertat responsabilità degli imputati per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.4 cod. pen. e li aveva condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed 200,00 di multa ciascuno.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge relazione agli artt.56 e 624 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in app puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha posto rilievo circostanza per cui, seppur momentaneamente, la banconota è stata sottratta al vittima per il periodo percorso tra l’impossessamento e l’uscita dal treno allontanamento dal luogo del fatto ove si trovava la persona offesa, che dunq aveva perso la sfera di vigilanza e controllo sulla banconota per quel lasso di t (laddove i verbalizzanti erano comunque intervenuti in un secondo momento dopo avere assistito alla scena del furto);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazion in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 pen. è indeducibile in quanto la corte ha fornito logica ed adeguata motivazio specificando come il riconoscimento dell’attenuante in oggetto imponesse una riduzione della pena operante solo sulla pena pecuniaria, considerato che la p detentiva era stata già commisurata nel minimo edittale, ragione che non oggetto di specifica censura da parte del ricorrente che lamenta in buona sosta unicamente una insussistente contraddittorietà della motivzione;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce, in relazione all’imput COGNOME, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio dell sospensione condizionale della pena di cui all’art.163 cod. pen. è inammissib perché inedito non risultando avanzata analoga richiesta in appello;
Considerato che il quarto motivo di ricorso, che denuncia – in riferimen all’imputata NOME COGNOME – violazione di legge in relazione all’art.157, comm cod. pen., è indeducibile in quanto in caso di reato pluriaggravato ai dell’art.625 ult. co . cod. pen. il termine ordinario di prescrizione è di anni dieci, a fronte della data del commesso reato risalente al 14.7.2015.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27f2023.