Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8411 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8411 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato,i1 DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
parti;
dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 28 gennaio 2026 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 624 commi 1 e 3 in relazione all’art. 625 comma 1 n. 2) cod. pen.
Rilevato che il ricorso – che deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione de fatto come fattispecie tentata e non consumata di furto – è inammissibile perché si innesta su un motivo di appello del tutto aspecifico – oltre che intrinsecamente generico – rispetto compiuta descrizione offerta dalla sentenza di primo grado, dalla quale emergeva chiaramente che la polizia giudiziaria aveva intercettato l’imputata solo ad impossessamento già avvenuto, quando ella era già fuoriuscita dal RAGIONE_SOCIALE depredato e stava uscendo dal portone che delimita l’area condominiale. Questa Corte può rilevare l’inammissibilità dell’impugnazione di merito or per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo, in virtù del principio generale secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice si pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado d procedimento (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281630 – 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 280694 – 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, COGNOME, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, COGNOME, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, COGNOME, Rv. 176912). Non osta a questa considerazione la circostanza che il tema posto dalla ricorrente attenga alla qualificazione giuridica, posto che l’invocata riqualificazione fonda su circostanz fatto quanto alle fasi dell’intervento della p.g. che andavano fatte valere nella sede propria merito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026
Il consigliere eut nsore
Il GLYPH