Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11742 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11742 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 21/11/2000 COGNOME nato il 16/07/1988
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
vista la memoria del difensore dei ricorrenti, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
preso atto che il difensore dei ricorrenti non è comparso all’udienza;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha conferr -brito la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti, rigettando la richi:!!:rta di concordato formulata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cass.5;pione, innanzi tutto, NOME COGNOME con il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME affidandosi a sei motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti di cui all’art. :.7 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Con il primo motivo il GLYPH ricorrente denuncia GLYPH l’illegittimi’à del provvedimento di rigetto della richiesta di definizione del procedimento E i sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
A riguardo rappresenta che:
all’udienza del 12 giugno 2024 la difesa e il Procuratore generale prese’ ite in aula pervenivano al relativo accordo e chiedevano l’accoglimento della pena concordata;
alla predetta udienza era tuttavia disposto rinvio alla successiva udien2a del 10 luglio 2024 per consentire alla difesa di depositare la disponibilità alla pr: sa in carico di RAGIONE_SOCIALE da parte di una Comunità per lo svolgimento di lErv pri di pubblica utilità nonché un computo analitico delle pene concordate;
sennonché, all’udienza del 10 luglio 2024, il Sostituto Procuratore NOME COGNOME esprimeva dissenso evidenziando rispetto al concordato che l’accordo sarebbe dovuto intervenire con il Sostituto Procuratore Generale assegnatarir:r del fascicolo e, pertanto, esso ricorrente chiedeva rinvio, che era tuttavia nr?gato dalla Corte territoriale la quale invitava le parti a concludere sui mot vi di appello;
peraltro, la decisione impugnata rigettava l’istanza ex art. 599-bis cocr. proc. pen. sul presupposto che la pena proposta non era congrua rispetto alla gi avità di fatti.
Dal complesso delle esposte circostanze, il ricorrente denuncia una violazione delle proprie prerogative difensive poiché, non concedendo -invio sull’assunto che non si era formato l’accordo, e ritenendo poi lo .stesso incongruo, l’autorità giudiziaria non aveva consentito che, anche all’Esito di un’interlocuzione con il Sostituto Procuratore Generale titolare del fascicolo, si formasse un accordo previa rimodulazione della pena.
Evidenzia, inoltre, che, ad ogni modo, la pena concordata doveva ritenersi congrua, ricorrendo i presupposti per l’applicazione della circostanza atti: nuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 337 cod. pen, e vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggett vo del reato poiché, essendo gli agenti “in borghese”, non avrebbe potuto aviedersi della loro qualità.
2.3. Mediante il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 56 e 624 -bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione in quanto la decisione censurata a frebbe omesso di riqualificare la fattispecie in quella di furto in abitazione tentate , .
In sostanza, trattandosi di una situazione nella quale vi era stata una sorveglianza continuativa dello spostamento della vettura, in applicaz o le dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza “Prevete”, il mancato intervento della polizia che aveva scelto di attendere la consumazione dE delitto avrebbe dovuto condurre ad una qualificazione della fattispecie come tentata, essendosi il furto consumato solo per l’inerzia degli agenti nell’interveilLe per interrompere la sequenza criminosa.
2.4. L’imputato assume, con il quarto motivo, violazione dell’art. GLYPH n. 6 cod. pen. e vizio di motivazione poiché, a differenza di quanto afferma:o dalla Corte territoriale, vi sarebbe stata un’integrale riparazione del danno mEt!riale, atteso che alla restituzione della refurtiva si era aggiunto il deposito della .91t -rima di euro 3.000,00 in favore della persona offesa, somma da ritenersi congrt. a per riparare i danni cagionati all’abitazione nel corso del furto.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente censura il trattamento sanzioriatorio, sia in ordine all’omessa concessione delle circostanze attenuanti genericht?. che all’avvenuta determinazione della pena nel rispetto dei canoni di cui all’al: 133 cod. pen., anche in ragione della funzione rieducativa della stessa.
2.6. L’imputato, con il sesto motivo, denuncia violazione degli artt. 545. bis e 20 bis cod. pen. e assenza di motivazione sulla richiesta di pena sostitutiva, pur nella sussistenza dei presupposti normativi all’uopo richiesti (id sunt, NOME inferiore ad anni tre, indicazione di un domicilio idoneo, stato di incensurEitezza, resipiscenza ed avvenuta riparazione del danno).
Propone separato ricorso per cassazione, a mezzo dello stessD avv. NOME COGNOME anche l’imputato NOME COGNOME affidandosi a cinque motivi, di identico tenore, salvo il secondo, rispetto a quelli proposti dal COGNOME.
Mediante il secondo motivo il predetto ricorrente deduce, infatil’ che l’affermazione della sua responsabilità penale per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. si fonda su un’erronea valutazione delle dichiarazioni del teste COGNOME dalle quali sarebbe invece confermata la circostanza che egli si era limitato a provare a chiudere la portiera e il predetto teste si era frapposto tra la portiera e l’auto per impedirne la chiusura e di qui era sorta una colluttazione che non poteva essere considerata come una violenza nei confronti del pubblico u Ti:iale, trattandosi solo di un modo goffo di divincolarsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo e il quarto motivo dei ricorsi proposti, che devono essere oggetto di valutazione unitaria, sono manifestamente infondati.
Occorre innanzitutto evidenziare che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa degli imputati, risulta dalla lettura degli atti (come noto conserrlita questa Corte quando sono dedotti vizi di carattere processuale: Sez. U, n. d12792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), che quando la Corte d’appello si è riservata, il concordato tra le parti si era ormai perfezionato sin dalla precedente udienza, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria poteva svolge -e le valutazioni richieste alla stessa sulla corretta qualificazione giuridica dei 13tti sulla legittimità della pena concordata.
Né può ritenersi, d’altra parte, che la decisione impugnata sia erronea nella parte in cui ha ritenuto incongrua la pena, atteso che i ricorrenti censurano in maniera generica la motivazione della stessa, laddove ha ritenuti: , non sussistente la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Invero, posto che la decisione impugnata ha fatto corretta applicazi , H e del principio per il quale tale circostanza sussiste solo se vi siano state ,;ia la restituzione della refurtiva che la riparazione del danno e solo se ques1 a sia integrale ed effettiva (ex plurimis, Sez. 2, n. 25579 del 01/03/2022, Becdu, Rv. 283628; Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, COGNOME, Rv. 273021:, nella fattispecie considerata gli imputati non hanno chiarito perché la 9.1rnma depositata di euro 3.000,00 dovrebbe ritenersi idonea a risarcire, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza di secondo grado, integralmente il danno )(corso in occasione del furto. Dacché la censura formulata è generica.
Il secondo motivo proposto dal ricorrente COGNOME è manifesten ente infondato.
Come ha evidenziato la Corte territoriale, infatti, nel rispondere alle analoghe doglianze formulate dagli imputati con l’atto di appello, anche !: e gli agenti erano “in borghese”, gli stessi avevano alzato la paletta con il segr a e alt e si erano espressamente qualificati, talché l’imputato era consapevole della qualifica che i medesimi rivestivano.
Il secondo motivo del ricorrente NOME COGNOME è inammissibile, atteso che a fronte di una congrua valutazione delle prove da parte dei giudici di meritc, per come ritraibile dalla motivazione delle decisioni di primo e di secondo g .ado, pretende un rinnovato vaglio delle stesse, inammissibile in questa s: :e di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Invero la pronuncia impugnata, richiamata l’accurata ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, ha congruamente evidenziato come dalle dichiari: zioni dei testi sia emerso che l’imputato ha aggredito con calci e pugni il mares:NOME COGNOME e l’appuntato COGNOME, talché non può accedersi alla prospetta ione difensiva nel senso della mera “resistenza passiva”, non assumendo rilievo, a tal fine, come pure logicamente sottolineato dalla Corte territoriale, che Jetta aggressione sia stata posta in essere dopo che lo COGNOME aveva evita l:: che l’imputato chiudesse la portiera dell’auto.
Il terzo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
4.1. Su un piano generale, occorre a riguardo ricordare che le Sezioni Jnite di questa Corte nella sentenza “Prevete” hanno affermato il principio per il oliale, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale e il conseguente intervento difensivo “in cont n2nti”, impediscono la consumazione del delitto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autononi ,i ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186).
Nella motivazione di tale decisione, le Sezioni Unite hanno sottolineati) che l’impossessamento da parte del soggetto attivo del delitto di furto poE,1:Ala il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente e, pertanto, [;11: dove
esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall’intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controlki del soggetto passivo, la incompiutezza dell’impossessamento osta alla consurr a , ione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell’ambito del tentativo.
La stessa pronuncia “Prevete” ha inoltre argomentato la soluzione rac ci unta in considerazione dell’oggetto giuridico del reato alla luce del princ p o di offensività, ritenendo che, se lo sviluppo dell’azione delittuosa n:’ ha comportato ancora la uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di cc n Tono dell’offeso, alla stregua del parametro della offensività, la corretta qualifica , della condotta è quella in termini di tentativo.
4.2. Di qui, nella giurisprudenza successiva, è stato puntualizza:o che integra furto consumato – e non furto tentato – la sottrazione di un bene appartenente a un terzo all’interno di un supermercato, avvenuta in zona monitorata dal sistema di videosorveglianza, considerato che gli adde:ti alla vigilanza non operano alcun preventivo nnonitoraggio della “res” in possessi D del terzo e il sistema di videosorveglianza rappresenta un mero ausilio a poit: eriori per l’individuazione degli autori dell’impossessamento del bene altrui (Sei, 5, n. 54 del 25/10/2018, dep. 2019, De Libero, Rv. 274381).
Con più specifico riguardo all’attività di osservazione della polizia giudiz aria, si è posto in rilievo, inoltre, che integra il reato di furto nella forma consurli it condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di un bene, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distam,:a, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circcsianza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonomia ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, E., Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266).
E’ vero che si è parimenti precisato, all’interno della giurispruderl:a di questa Corte, che, qualora la polizia giudiziaria monitori continuativE niente l’azione e gli spostamenti del “reo” e decida di non interrompere l’,51::ività criminosa in corso di esecuzione, manifestatasi già alla fase del teritiltivo, scegliendo deliberatamente di attendere la sua evoluzione nella tprma consumata per ritenute esigenze investigative, sussiste la fattispecie tent:113 del reato, in quanto la preordinazione di plurime modalità di accertamento del reato, in una fase d’indagine già attivata e volta funzionalmente a tale verifica, consente alla polizia giudiziaria di pianificare gli interventi necessEri per scongiurare, in forza dell’obbligo derivante dall’art. 55 cod. proc. per., la commissione di reati e/o la protrazione delle loro conseguenze ult:( dori. Diversamente, ha chiarito la medesima pronuncia, si configura la fattis)ecie
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consumata quando l’intervento delle forze dell’ordine è del tutto cLiale, estemporaneo o sopravvenuto, tale da non poter impedire l’impossessE rilento della “res” (Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishv li Rv. 282969).
Occorre tuttavia sottolineare che il principio espresso dalla rich a -nata pronuncia “Botchorishvili” è stato enunciato in una fattispecie assolutan ente peculiare, nella quale l’auto su cui viaggiavano gli imputati era stata, gid nei giorni precedenti la condotta delittuosa, munita di un localizzatore satelli:are, il che aveva consentito di monitorarne, continuativamente e per alcuni gio -rii, gli spostamenti; inoltre, il giorno dei fatti la polizia giudiziaria aveva predisposi o un servizio di pedinamento, seguendo in modo altrettanto continuativo gli autori dell’azione criminosa sin dal mattino.
Ne deriva che, invece, in omaggio ai principi espressi dalle Sezioni Uniti? nel caso “Prevete”, non si può ritenere il furto arrestato allo stadio del tentativo :utte le volte che l’attività di sorveglianza della polizia giudiziaria, pur eventualmente iniziata prima della commissione del fatto di reato, non sia proseguita in modo continuativo, così consentendo al soggetto attivo di impossessarsi del bene
4.3. La decisione impugnata si è collocata nel solco dei richiamati pri icipi laddove ha evidenziato che nella fattispecie concreta non vi è stata una sorveglianza continuativa della vettura da parte delle forze dell’ordine. E’ sta 😮 in particolare evidenziato, a riguardo, che il personale della polizia giudiziaria del NORM di Civitavecchia aveva notato la Renault con tre persone a bordo lun;p INDIRIZZO e INDIRIZZO in direzione di Viterbo, nel mentre imboccai INDIRIZZO, che è una strada senza uscita. A quel punto era stata comunica:a la presenza della “vettura sospetta” ai Carabinieri di Viterbo, che, intervenut sul posto, avevano notato l’auto parcheggiata, con una sola persona a bordo.
Di qui la Corte territoriale ha logicamente desunto che non potesse riter ersi costante il monitoraggio della vettura e dunque gli agenti sapere se un’az one criminosa si stesse compiendo e dove, al punto che, solo dopo la commis..s one del furto, era stata individuata l’abitazione nella quale era stato commesso ( alla forzatura del cancello di ingresso posteriore e della relativa finestra.
5. Il quinto motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile.
Sotto un primo aspetto, esso trascura di considerare che già la senteriz3 di primo grado ha concesso agli imputati le circostanze attenuanti genericho in regime di equivalenza, né indica le ragioni che avrebbero dovuto giustifican la concessione delle stesse in regime invece di prevalenza.
Per altro verso, le censure che investono in via generale la determinazi Dine del trattamento sanzionatorio si presentano assolutamente generiche.
Il sesto motivo proposto dal solo ricorrente COGNOME è, invece, fcn COGNOME poiché egli aveva espressamente richiesto in appello l’applicazione di unì pena sostitutiva ex art. 545-bis cod. pen. e la Corte territoriale ha omes! o di provvedere sulla relativa richiesta.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al trattamento sanzionatorio’con’ rimic per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Nel resto, il ricorso del COGNOME deve essere respinto.
Deve invece essere integralmente rigettato il ricorso di RAGIONE_SOCIALE con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudi2:i ,) sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME
Rigetta il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle pese processuali.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presiden :e