Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3987 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3987 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato in Egitto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE D’APPELLO DI MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso in Senago il 28 gennaio 2025;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto commesso dal ricorrente in furto tentato, deduce vizi non consentiti in questa sede e, comunque, manifestamente infondati, posto che, tramite deduzioni generiche ed interamente versate in fatto, pretende di sovvertire l’accertamento di merito, che ha consentito ai giudici dei gradi precedenti di fare corretta applicazione del principio di diritto secondo cui integra il furto consumato – e non il furto tentato
la sottrazione di bene appartenente a un terzo avvenuta in zona monitorata da u sistema di videosorveglianza, considerato che il sistema di videosorveglianza rappresenta un mero ausilio a posteriori per l’individuazione degli autori dell’impossessamento del bene altrui (Sez. 5, n. 54 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 274381 – 01), che non è impedito, sotto il profilo dell’autonoma disponibilità delle cose sottratte, anche se per un tempo limitato (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 – 01);
– che il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e del vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il ten della motivazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) – motivazione che ha dato conto di come l’imputato fosse gravato da plurimi e specifici precedenti penali -; manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, ne motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentito in questa sede, venendo in rilievo un
giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come nel caso di specie; – ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente