Furto con strappo: la Cassazione traccia i confini con il furto con destrezza
Il furto con strappo rappresenta una delle figure di reato contro il patrimonio più comuni e dibattute nelle aule di giustizia. La sua corretta qualificazione giuridica è fondamentale, poiché da essa dipendono l’entità della pena e le aggravanti applicabili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione è intervenuta per ribadire i criteri distintivi tra il furto con strappo e altre fattispecie simili, come il furto con destrezza e il danneggiamento. Analizziamo la decisione per comprendere le linee guida fornite dai giudici supremi.
Il caso in esame
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto con strappo. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale, riformando parzialmente solo la pena inflitta dal Tribunale. Insoddisfatto della decisione, l’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione, sollevando due questioni principali: la presunta errata qualificazione giuridica del fatto e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I motivi del ricorso e la distinzione con il furto con destrezza
L’imputato sosteneva che la sua condotta non integrasse gli estremi del furto con strappo, ma dovesse essere ricondotta a una fattispecie meno grave, come il danneggiamento (art. 635 c.p.) o, in subordine, il furto aggravato dalla destrezza (art. 625 n. 4 c.p.). Secondo la sua difesa, mancava l’elemento della violenza diretta sulla persona, caratteristico dello “strappo”, e l’azione sarebbe stata connotata piuttosto da abilità.
Inoltre, il ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che il suo stato di incensuratezza dovesse essere valutato positivamente dai giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati generici e infondati. La decisione offre importanti chiarimenti sui criteri distintivi tra le diverse tipologie di furto.
La differenza tra forza e destrezza
Il punto centrale della motivazione riguarda la netta distinzione tra la violenza tipica del furto con strappo e l’abilità che caratterizza il furto con destrezza. La Corte ha stabilito che:
* Il furto con strappo (art. 624-bis c.p.) si realizza quando l’agente usa la forza per vincere la resistenza della vittima che detiene la cosa, sottraendogliela materialmente.
* Il furto con destrezza si ha, invece, quando l’agente agisce con particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sul bene. Non è sufficiente approfittare di una semplice disattenzione della vittima; è richiesta una condotta che dimostri una speciale abilità furtiva.
Nel caso specifico, i giudici hanno confermato che l’imputato aveva sottratto il bene con forza e non con destrezza, rendendo corretta la qualificazione del reato come furto con strappo. La Corte ha inoltre precisato che non può essere accolta una richiesta di riqualificazione che implichi una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta al giudice di legittimità.
Esclusione del danneggiamento e delle attenuanti generiche
La Cassazione ha escluso anche la possibilità di riqualificare il fatto come danneggiamento. L’elemento oggettivo dell’impossessamento del bene, cioè l’acquisizione della sua disponibilità da parte del reo, è incompatibile con il delitto di danneggiamento, che si limita a distruggere o deteriorare la cosa altrui.
Infine, riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che, a seguito della riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per la loro concessione. Il giudice può legittimamente negarle in assenza di elementi di segno positivo che giustifichino una diminuzione della pena.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio giurisprudenziale cruciale: l’elemento dirimente per distinguere il furto con strappo da quello con destrezza è la modalità dell’azione. Se vi è l’uso di forza fisica per superare la resistenza, anche minima, della vittima, si configura il reato di cui all’art. 624-bis c.p. Se, invece, prevale un’abilità particolare nel sottrarre il bene eludendo la sorveglianza, si rientra nell’ipotesi del furto con destrezza. Questa distinzione è fondamentale per garantire la corretta applicazione della legge e la proporzionalità della sanzione penale.
Qual è la differenza fondamentale tra furto con strappo e furto con destrezza?
La differenza risiede nella modalità dell’azione: il furto con strappo si configura quando l’agente usa la forza per sottrarre il bene alla vittima, vincendone la resistenza. Il furto con destrezza, invece, è caratterizzato da particolari abilità, astuzia o avvedutezza utilizzate per eludere la sorveglianza del detentore senza che questi se ne accorga immediatamente.
Perché il furto con strappo non può essere considerato un semplice danneggiamento?
Perché nel furto con strappo è presente l’elemento dell'”impossessamento”, ovvero l’atto con cui l’agente acquisisce la disponibilità materiale del bene sottratto. Questo elemento è oggettivamente incompatibile con il delitto di danneggiamento, che si limita alla distruzione o al deterioramento della cosa altrui senza appropriarsene.
Lo stato di incensuratezza è sufficiente per ottenere le circostanze attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. Il giudice può negarle se non emergono altri elementi o circostanze di segno positivo che giustifichino una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4059 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4059 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha riformato quanto alla pena quella del Tribunale di Trapani e confermato la responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di furto con strappo;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta in quella prevista dall’art. 635 cod. pen. o 624 e 625 n. cod. pen. – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 58 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propr sindacato. In particolare, il ricorrente reitera le doglianze già formulate alla Corte territo senza confrontarsi con la relativa motivazione, che non presenta i vizi di illogicità prospettati ricorso, offrendo, al contrario, un percorso argomentativo dettagliato circa la sussistenza di tu gli elementi costitutivi, del reato di furto con strappo ex art. 624-bis, comma secondo, cod. pen. In ordine alla qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 635 cod. pen. la Corte afferma correttamente come l’impossessamento sia un elemento oggettivo che impedisce la configurazione di tale ultimo delitto. Va, inoltre, esclusa la riqualificazione nel delitto pr
dagli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen. avendo l’imputato sottratto con forza e non con destrezza la res, destrezza che sussiste, secondo questa Corte, qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazi non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 – 01). Nel caso di specie il fatto come ricostruito esclude alcuna violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica, per acceder alla quale occorrerebbe una rivalutazione del quadro probatorio non consentito a questa Corte;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche -è manifestamente infondato in quanto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effett della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stat incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01, conf.: N. 39566 del 2017 Rv. 270986 – 01, N. 44071 del 2014 Rv. 260610 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2025
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Il Presidente