Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32737 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32737 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO GLYPH R.G.
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione dell’art. 624-bis cod. pen. laddove i fatti di cui all’imputazione non sono stati ricondotti all’ipotesi del furto con destrezza.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Inoltre, gli stessi sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilet tura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto di ritenere corretta la qualificazione giuridica dei fatti operata dal giudice di primo grado con riferimento all’articolo 624 bis cod. pen. in quanto, sulla base di quanto descritto dalla persona offesa, è ravvisabile nel caso concreto quel ricorso alla violenza che connota lo strappo, posto che la vittima ha riferito che, mentre stava parlando al telefono, l’imputato le si è avvicinato da tergo, strappandole il telefono dalla mano, tanto da farle quasi perdere l’equilibrio, descrizione quest’ultima che non può che rivelare il ricorso all’uso di violenza.
La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di furto, l’aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell’impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo “strappo”, di cui all’art. 624 bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non Sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene. (così Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, COGNOME, Rv. 268148 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2025
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Il Coyrsigliere est sore
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