Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21673 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21673 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI: 05NLLOS) nato il 03/07/1988
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha
confermato la condanna, pronunciata in primo grado, per il delitto tentato di furto con strappo;
Considerato che il primo e unico motivo del ricorso – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge circa l’erronea configurazione del fatto ai sensi
dell’art. 624
bis cod. pen. – è inammissibile perché riproduttivo di censure, peraltro
particolarmente generiche, già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale. Come illustrato in motivazione, le modalità dell’azione furtiva,
che hanno caratterizzato il caso di specie, sono quelle tipiche del furto con strappo e non, come affermato dal ricorrente, del furto aggravato dalla destrezza, avendo
l’imputato strappato di mano il telefono alla persona offesa, dandole anche una
spallata.
Risultano, pertanto, correttamente applicati al caso di specie i principi elaborati da questa Corte: in tema di furto, infatti, se l’aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell’impossessamento della cosa mobile altrui, lo “strappo”, di cui all’art. 624 bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (cfr. Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, El, Rv. 268148 – 01), ciò che la Corte distrettuale ha appunto ritenuto dimostrato nel caso in scrutinio, con motivazione esente da vizi logici.
La dinamica dell’evento -ha chiarito la Corte d’appello- è stata peraltro confermata dalle immagini estratte dalle videocamere di sorveglianza e dalle dichiarazioni della persona che si trovava, al momento del fatto, in compagnia della persona offesa.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore