Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6656 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6656 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato quella del Tribunale salernitano che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente, condannandolo alla pena di anni due mesi nove di reclusione ed euro 768,00 di multa per il delitto di furto con strappo e di porto abusivo di un coltello;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine al univocità e concordanza degli indizi posti a fondamento della condanna del ricorrente – è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’ar cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplici il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadi un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricor cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento de provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare ragioni del provvedimento censurato. In particolare, il ricorrente non si è confrontato co
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risultanze probatorie che emergono dalla sentenza di secondo grado che, oltre alle dichiarazioni della persona offesa, richiama la circostanza che quindici minuti dopo i fatti denunciat ricorrente sia stato colto nel possesso della refurtiva, portaocchiali e somma di denaro suddivi come riferito dalla persona offesa. La Corte territoriale ha quindi offerto una motivazione congr ed esente dai vizi prospettati dal ricorrente, tanto più che il rinvenimento della refurtiva co l’esattezza della individuazione;
Considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio d motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e all’art. 62-bis cod. pen., come formulato non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato: quanto all dosimetria della pena la stessa è prossima al minimo, cosicché è sufficiente il mero richiamo a “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità de invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464); quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudic di merito, nel motivare a riguardo, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevo sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244). Nel caso di specie la Corte ha fornito una motivazione esente da vizi logico giuridici, valorizzando congruamente la negativ personalità dell’imputato tratta da vari precedenti penali, nonché la condotta processual successiva al reato, consistita nella violazione della misura cautelare, oltre che l’assenza elementi favorevoli e concreti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio 2026
Il consigpere estens’pre