Furto con Strappo: i Limiti del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui confini del giudizio di legittimità, in particolare in un caso di furto con strappo. Spesso, chi viene condannato spera di poter ribaltare la sentenza in Cassazione, chiedendo una nuova valutazione dei fatti. Tuttavia, la Corte suprema ha un ruolo ben preciso, che non è quello di un terzo grado di giudizio. Analizziamo questa pronuncia per capire perché un ricorso, seppur articolato, possa essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso
Il caso nasce da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di furto con strappo di un telefono cellulare, aggravato da lesioni. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su quattro motivi principali, con i quali cercava di smontare la decisione dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso: una Difesa a Tutto Tondo
La difesa ha articolato il ricorso contestando diversi aspetti della sentenza impugnata:
1. Errata qualificazione giuridica: Si sosteneva che il fatto non costituisse furto con strappo, ma al più un danneggiamento, proponendo una diversa lettura delle prove.
2. Travisamento della prova: Si contestava la valutazione dei giudici riguardo all’impossessamento del telefono, evidenziando che l’oggetto era stato ritrovato vicino al luogo del fatto.
3. Insussistenza delle lesioni aggravate: Veniva contestata la sussistenza del reato di lesioni aggravate dall’uso di un’arma, riproponendo argomenti già respinti in appello.
4. Mancata concessione dell’attenuante: Si lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.).
La Decisione della Cassazione: I Limiti invalicabili del giudizio sul furto con strappo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello) e il giudizio di legittimità (Cassazione).
I giudici di legittimità hanno chiarito che non possono sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei gradi precedenti. Il loro compito non è decidere se la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello sia quella ‘migliore’ o più condivisibile, ma solo verificare se la motivazione della sentenza sia logica, coerente e priva di vizi giuridici evidenti.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato ogni motivo di ricorso, spiegando nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità. Per quanto riguarda la riqualificazione del reato e il travisamento della prova, i giudici hanno ribadito che tali censure miravano a una inammissibile rivalutazione dei fatti. Contestare la logicità della sentenza sulla base di una diversa lettura degli elementi probatori (come il ritrovamento del telefono) non è consentito in sede di legittimità, specialmente quando il giudice d’appello ha già esaminato e congruamente motivato su quel punto.
Il terzo motivo è stato giudicato aspecifico, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza una critica puntuale e argomentata contro la specifica motivazione della sentenza impugnata.
Infine, riguardo alla mancata concessione dell’attenuante, la Corte ha sottolineato che si tratta di una valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione può essere censurata in Cassazione solo se manifestamente illogica o arbitraria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ragionevolmente motivato il diniego, considerando il valore non irrisorio del telefono e il fatto che fosse stato reso inservibile, impedendone l’uso alla proprietaria. La motivazione era quindi logica e immune da censure.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è emblematica perché riafferma con forza la funzione della Corte di Cassazione. Non è un ‘terzo giudice’ dei fatti, ma il custode della corretta applicazione della legge. Per avere successo in Cassazione, un ricorso non può limitarsi a contestare la ricostruzione fattuale o la valutazione probatoria dei giudici di merito. Deve, invece, individuare specifici vizi di legge o difetti di motivazione talmente gravi da rendere la decisione illogica o contraddittoria. In assenza di tali vizi, la valutazione compiuta nei precedenti gradi di giudizio rimane intangibile, e il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo e le prove?
No, non è consentito. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, ovvero verifica solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove, che sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Perché un motivo di ricorso può essere considerato una semplice riproposizione di argomenti già respinti?
Quando un motivo di ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza criticare in modo specifico e puntuale le ragioni esposte nella sentenza impugnata, viene considerato ‘aspecifico’ o ‘apparente’. In pratica, non assolve alla sua funzione di critica argomentata e per questo è inammissibile.
La decisione di non concedere una circostanza attenuante può essere contestata in Cassazione?
Sì, ma solo a condizioni molto restrittive. La concessione delle attenuanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione a sostegno del diniego è palesemente illogica, arbitraria o del tutto assente, ma non se si tratta semplicemente di un’opinione diversa sulla valutazione degli elementi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 352 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 352 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. nella ipotesi del danneggiamento, denunciando la correttezza della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante l preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. (si vedano, in particolare, le pagine da 11 a 14 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente condivisibile la scelta operata dal Tribunale di riqualificare il fatto nell fattispecie di reato del furto con strappo, che risultava integrato tanto sotto a profilo materiale quanto a quello soggettivo);
che, inoltre, le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riguardo alla seconda censura, che deduce il vizio di travisamento della prova in ordine al ritenuto impossessamento da parte dell’imputato del telefono cellulare della persona offesa, atteso che la stessa è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” e l’intangibilità del valutazione nel merito del risultato probatorio;
considerato che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi la censura proposta nella mera considerazione che il telefono de quo fosse stato ritrovato dagli operanti nei pressi del negozio dove si erano svolti i fatti, circostanza che non incide in alcun modo sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata, che anzi risulta aver congruamente e specificamente esaminato anche tale risultanza probatoria;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di lesion aggravate dall’uso di un’arma, non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso considerato che anche il quarto motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 14, paragrafo 4, della sentenza impugnata, ove si rileva il valore economico non irrisorio del telefono cellulare sottratto alla persona offesa, reso comunque inservibile con conseguente impossibilità per la legittima proprietaria di recuperarlo alla sua funzione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.