Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7368 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7368 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 14/02/2025
R.G.N. 38510/2024
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Siracusa il 29/08/1984, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza emessa il 25/03/2024 dalla Corte di appello di Catania,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con le quali il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto che il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa in data 06/02/2017 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile dei reati di rapina e lesioni aggravate condannandolo, previo riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. stimata prevalente sulla ritenuta recidiva reiterata e specifica, alla pena di un anno sei mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il difensore fiduciario, proponendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, la violazione di legge in relazione agli artt.628, comma primo, e 624 bis cod. pen., nonchØ la carenza e illogicità manifesta della motivazione per non avere la Corte di appello riqualificato il fatto in furto con
strappo avendo l’imputato esercitato la violenza direttamente sulla somma di denaro custodita nella tasca del giubbotto della persona offesa ove aveva infilato le mani e solo incidentalmente sulla persona di quest’ultima.
2.2.Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche.
Osserva che la Corte di appello ha ritenuto erroneamente che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse dal giudice di primo grado con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, quando invece il Tribunale ha riconosciuto la diminuente di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Ai fini della invocata diminuente militava in senso positivo il comportamento dell’imputato che ha ammesso i fatti contestati mostrando in tal modo resipiscenza.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine al diniego della attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen.
Rileva il ricorrente che la Corte di appello non si Ł pronunziata in ordine a tale diminuente che doveva essere riconosciuta in quanto l’imputato ha risarcito o comunque riparato il danno cagionato, come documentato in atti.
2.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art. 99 cod. pen., nonchØ la illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di mancata esclusione della ritenuta recidiva.
La Corte di appello ha laconicamente argomentato sul punto richiamando semplicemente le condanne apposte nel casellario giudiziale e senza operare, quindi, alcun giudizio in ordine alla relazione qualificata tra i precedenti penali ed i reatioggetto di giudizio dalla quale desumere (anche valutando il tempo decorso tra gli uni e gli altri) che questi ultimi fossero effettivo sintomo di maggiore pericolosità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso Ł inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La Corte di appello ha esaminato la doglianza difensiva in punto di qualificazione giuridica del fatto e ha correttamente sussunto la condotta dell’imputato nell’alveo della rapina propria consumata, come contestato in imputazione, escludendo la fattispecie meno grave di furto con strappo.
Nella sentenza impugnata (pagg.2 e 3) i giudici di secondo grado hanno ricostruito la materialità del fatto avvenuto all’interno di un bar sulla scorta del portato dichiarativo della persona offesa NOME COGNOME e delle immagini estrapolate dalle telecamere installate nell’esercizio evidenziando che, proprio come riferito dalla vittima, le registrazioni del sistema di videosorveglianza davano conto che COGNOME, dopo avere ritirato da un apparecchio elettronico da gioco una somma di denaro, l’aveva riposta nella tasca del proprio giubbotto; subito dopo era stato spintonato e bloccato nei pressi dell’uscita del locale da parte dell’imputato il quale gli aveva sottratto con forza il denaro infilandogli la mano nel giaccone.
Alla luce di tale ricostruzione, la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie di rapina poichØ l’imputato aveva usato violenza direttamente sulla persona del Ricupero in funzione strumentale rispetto allo spossessamento della somma di 15,00 euro che questi aveva vinto poco prima utilizzando i videogiochi installati nel locale e riposto nella tasca del proprio giubbotto.
Con motivazione adeguata, non manifestamente illogica e fondata sulle risultanze probatorie, ha fatto dunque corretta applicazione del consolidato principio di diritto, che il Collegio ribadisce, secondo cui ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra
possessore e cosa sottratta, giacchØ in tal caso Ł la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 276558; Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262281; Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751; Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, COGNOME, Rv. 234776).
Manifestamente infondato Ł anche il quarto motivo di ricorso relativo alla mancata disapplicazione della recidiva reiterata e specifica.
A fronte della manifesta a-specificità della doglianza contenuta nell’atto di appello ove si deduceva in modo del tutto apodittico che ‘il reato commesso dal COGNOME non Ł espressione di una maggiore pericolosità sociale’ (pag. 2), la Corte territoriale ha sufficientemente motivato la scelta di non escludere l’aggravante in questione, evidenziando che gli illeciti in contestazione erano due ed espressivi della particolare proclività a commettere illeciti contro il patrimonio in capo all’imputato, gravato da condanne per reati di tal fatta non solo precedenti ma anche successive ai fatti di cui Ł causa, come attestato nel certificato del casellario giudiziale.
Sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso con i quali si deduce che la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche e della diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. che erano state invocate nell’atto di appello censurando la sentenza di primo grado.
Della proposizione di tali specifiche doglianze il Collegio di secondo grado ha dato espressamente conto (pagina 1), tuttavia sulle stesse non si Ł pronunciato con conseguente mancanza di motivazione sul punto; con riguardo alle attenuanti generiche ha erroneamente affermato che esse erano già state concesse dal giudice di primo grado con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, quando invece il Tribunale aveva riconosciuto la diversa diminuente di cui all’art. 62 n. 4 cp.
Limitatamente a tali profili specificamente devoluti, la sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania che provvederà all’esame degli stessi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti ex artt. 62 n. 6 e 62 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così Ł deciso, 14/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME