Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33313 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33313 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il 05/01/2000
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza del 27 gennaio 2025 con cui la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri che, per i reati di cui all’art.624-bis, 337, 582, 585 cod. pen., riuniti in continuazione, ha condannato l’imputato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1000,00 di multa.
Il ricorso deduce: 1) violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) per erronea qualificazione giuridica del fatto come furto con strappo ex art.624bis cod. pen. anziché furto con destrezza di cui all’art.624 cod. pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art.56 cod. pen., per mancata qualificazione del fatto come tentato furto, dato il brevissimo lasso temporale tra la sottrazione e l’intervento delle forze dell’ordine; 3) violazione di legge per esclusione della scrinninante di cui all’art.393-bis cod. pen, difettando l’elemento soggettivo del reato e sussistendo una reazione istintiva dell’imputato configurabile come resistenza a pubblico ufficiale in stato di esasperazione; 4) violazione di legge per omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen.,.
3. Il ricorso é inammissibile.
À– rig . uaitlo -noh·può che rlb -t adirsi qUan – to “già 0Tel voTtei ri o – C1 GLYPH atte di ciutsta Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838).
Ed invero la Corte di merito con motivazione logica e puntuale ha respinto la richiesta riqualificazione del fatto in furto con destrezza in applicazione del principio secondo cui in tema di furto, l’aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell’impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo “strappo”, di cui all’art. 624 bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (Sez.5, n. 44976 del 09/06/2016, Rv. 268148). Ed invero nella specie é stato accertato che il telefono cellulare é stato strappato dalle mani della persona offesa.
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Del pari ha correttamente motivato ritenendo infondata la richiesta di qualificazione della fattispecie come tentata atteso che non vi é stata solo la sottrazione del telefono ma anche il suo impossessamento da parte dell’autore del delitto che solo successivamente veniva fermato dalle forze dell’ordine,
Parimenti la Corte di merito ha rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.393-bis cod. pen., atteso che non emerge alcun atto arbitrario delle forze dell’ordine valutabile come eccedente i limiti delle loro attribuzioni.
Con riguardo al diniego del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen., la Corte di merito ha fatto applicazione del principio secondo cui in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l’entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un “post factum” non valutabile a tale fine. (Sez.5, n. 19728 del 11/04/2019, Rv. 275922).
In conclusione, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.9.2025