Furto con Strappo: Anche Sottrarre una Bicicletta è Reato Aggravato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio in materia di reati contro il patrimonio, chiarendo che anche la sottrazione di una bicicletta può configurare il reato di furto con strappo. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere i confini di tale fattispecie e i limiti del sindacato di legittimità della Suprema Corte.
Il Caso: il Tentativo di Furto di una Bicicletta
Il caso trae origine dalla condanna, confermata in appello, di un individuo per il reato di tentato furto con strappo. L’imputato aveva tentato di sottrarre una bicicletta alla persona offesa che la stava utilizzando in quel momento, afferrandola dal portapacchi. Ritenendo errata la qualificazione giuridica del fatto e illogica la motivazione della sentenza di condanna, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
Il motivo del ricorso e il ruolo della Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su un unico motivo: la motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata manifestamente illogica nel qualificare il fatto come tentato furto con strappo e nell’affermare la sua responsabilità penale. Con questo argomento, la difesa mirava a ottenere una riconsiderazione del giudizio di colpevolezza.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito precisato i limiti del proprio intervento. Il giudizio di legittimità, infatti, non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare le prove. Il compito della Suprema Corte è verificare la correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dai giudici dei gradi precedenti, senza poter entrare nel merito delle acquisizioni processuali. Citando una consolidata giurisprudenza (Sez. U, n. 47289/2003), la Corte ha ribadito che il suo sindacato si limita a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo logico, non la sua rispondenza ai fatti.
La Decisione della Cassazione sul Furto con Strappo
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici e pienamente conforme alla legge.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione dell’art. 624-bis del codice penale. I giudici hanno chiarito che la fattispecie di furto con strappo si realizza quando la violenza viene esercitata direttamente sulla cosa, strappandola di mano o di dosso alla vittima. Ciò che rileva è che la cosa sia in una relazione fisica e diretta con la persona.
Nel caso specifico, sottrarre la bicicletta mentre la vittima la stava utilizzando, afferrandola e tirandola a sé, integra perfettamente questo schema. La Corte ha specificato che la norma incriminatrice non opera alcuna distinzione riguardo alla tipologia di bene mobile oggetto del reato. Che si tratti di una borsa, di un gioiello o, come in questo caso, di una bicicletta, il reato si configura allo stesso modo se vi è l’azione di strappare il bene dalla sfera di diretto controllo fisico della persona.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Con questa ordinanza, la Cassazione consolida un’interpretazione ampia del reato di furto con strappo. La decisione sottolinea che l’elemento cruciale non è l’oggetto rubato, ma la modalità violenta con cui viene sottratto dalla disponibilità fisica della vittima. Questo principio ha importanti implicazioni pratiche: chi sottrae un oggetto, qualunque esso sia, direttamente collegato a una persona (come un monopattino, un bagaglio a mano o una bicicletta in uso), risponderà del più grave reato di furto con strappo e non di furto semplice. La conseguenza è una pena più severa e una maggiore tutela per la vittima, il cui rapporto diretto con il bene viene violentemente interrotto.
Sottrarre una bicicletta a una persona che la sta usando può essere considerato furto con strappo?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’azione di sottrarre una bicicletta afferrandola mentre la vittima la sta utilizzando integra la fattispecie di furto con strappo, poiché la violenza è esercitata sulla cosa in diretta relazione con la persona.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza d’appello era logicamente coerente e che il ricorrente, criticandola, tentava in realtà di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Il reato di furto con strappo si applica solo a oggetti indossati o tenuti in mano?
No. La sentenza chiarisce che la norma non fa distinzioni sulla natura delle cose mobili. Ciò che conta è che l’oggetto sia sottratto attraverso uno ‘strappo’ dalla sfera di diretto controllo fisico della persona, che include anche oggetti come una bicicletta che si sta utilizzando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19491 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia una motivazione manifestamente illogica in merito alla qualificazione giuridica del fatto e alla responsabilità penale è manifestamente infondato poiché non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); inoltre la motivazione della sentenza impugnata ( pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Con motivazione immune da vizi illogici la sentenza riconduce alla fattispecie di furto con strappo la sottrazione della bicicletta alla persona offesa che la stava utilizzando afferrandola dal portapacchi, non operando la norma incriminatrice alcuna distinzione all’interno delle cose mobili in relazione all’oggetto dell’impossessamento.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il c GLYPH glier GLYPH tensore GLYPH
Il Presidente