Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42799 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42799 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA COGNOME nato a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA COGNOME nato a ROVIGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con tre distinti a avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato, per quanto qui interesse, la condanna riportata dalle predette in primo grado in ordine al reato di fur strappo di cui all’art. 624 bis e 625 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, articolato in modo identico in tutti e ricorsi, con cui si lamenta la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. è generico per aspecificità, senza confronto con le motivazioni della sentenza impugnata (cf pag. 3): la pronuncia d’appello, con logica e coerente valutazione dei dati probatori, ha esc la sussistenza dell’attenuante, evidenziando il valore di non poco momento della refurtiva ( contemplava carte di credito, mazzi di chiavi e altri vari effetti personali);
Considerato che il secondo motivo di impugnazione, articolato in modo analogo in tutti tre i ricorsi, con cui si lamenta l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma n. 5), cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze fatto e generico per aspecificità; del resto, la ricorrenza della circostanza aggravante del commesso il fatto in tre persone riunite è stata del tutto logicamente tratta dalla dinamic reato per come accertata;
Rilevato che il terzo motivo del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME, con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., lamentando l’incompatibilità tra il suddetto diniego e la concessione, ad una d imputate, della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto merita continuità l’orientamento interpretativo di questa Corte secondo cui “Non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concess della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupp e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un’ade commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche. (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Rv. 280047 – 02);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conda delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente