Furto con Strappo: Cassazione Dichiara Ricorso Inammissibile per Errore di Diritto
Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un caso di furto con strappo, evidenziando l’importanza di una corretta impostazione dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di una donna condannata per aver sottratto denaro e una collanina d’oro, poiché la difesa ha erroneamente basato le proprie argomentazioni su un reato diverso da quello per cui era stata emessa la condanna.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Perugia nei confronti di una donna per il reato di furto con strappo, previsto dall’articolo 624-bis del codice penale. La Corte d’Appello di Perugia, in un secondo momento, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo alcune aggravanti ma confermando la responsabilità penale dell’imputata per il delitto contestato. L’episodio specifico riguardava la sottrazione di denaro e di una collana d’oro strappata alla persona offesa.
Il Ricorso in Cassazione e l’Erronea Impostazione della Difesa
La difesa dell’imputata ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un unico motivo: la violazione dell’articolo 628 del codice penale, che disciplina il reato di rapina. Secondo il legale, la Corte d’Appello avrebbe sbagliato nel qualificare il fatto come semplice furto con strappo, sostenendo che la violenza fisica esercitata per sottrarre i beni dovesse configurare il più grave delitto di rapina.
Un Errore Fondamentale
L’impostazione del ricorso si è rivelata manifestamente errata. La difesa ha costruito la sua intera argomentazione criticando una presunta condanna per rapina che, in realtà, non era mai stata pronunciata. L’imputata, infatti, era stata ritenuta responsabile del delitto di furto con strappo, non di rapina. Questo errore di base ha viziato l’intero ricorso, rendendolo di fatto inattaccabile nel merito.
Le Motivazioni
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha rilevato con estrema chiarezza l’errore commesso dalla difesa. Il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’ proprio perché basato su una ‘deduzione erronea’. Gli Ermellini hanno sottolineato che non si poteva contestare la violazione dell’articolo sulla rapina (art. 628 c.p.) quando la condanna era stata emessa per un reato diverso, ovvero il furto con strappo (art. 624-bis c.p.). La distinzione tra i due reati è netta: nel furto con strappo, la violenza è diretta verso la cosa per strapparla al possessore; nella rapina, invece, la violenza o la minaccia sono dirette contro la persona per vincerla e impossessarsi del bene. Il ricorso, contestando un reato non addebitato, non aveva alcuna base giuridica su cui fondarsi. Di conseguenza, la Corte non è nemmeno entrata nel merito della distinzione, ma ha semplicemente preso atto dell’errore procedurale, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: i motivi di ricorso devono essere pertinenti e specifici rispetto alla decisione impugnata. Un errore nella qualificazione giuridica del fatto contestato può compromettere irrimediabilmente l’esito dell’impugnazione. Per la ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa vicenda serve da monito sull’importanza della precisione e del rigore tecnico nella redazione degli atti giudiziari.
Per quale reato è stata condannata l’imputata in via definitiva?
L’imputata è stata condannata per il delitto di furto con strappo, disciplinato dall’articolo 624-bis del codice penale, e non per il reato di rapina.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La difesa ha basato la sua argomentazione sulla presunta violazione della norma sulla rapina (art. 628 c.p.), mentre l’imputata era stata condannata per un reato diverso, ossia il furto con strappo.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45387 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45387 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Perugia, escluse le aggravanti contestate ex artt. 625, comma primo, n. 2), e 61, comma primo, n. 5), cod. pen. ha confermato la penale responsabilità dell’imputata in ordine al delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo proposto, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 628 cod. pen. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza della violenza fisica nella mera sottrazione del denaro e della collanina d’oro alla persona offesa, è manifestamente infondato in quanto fondato su una deduzione erronea, atteso che l’imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di furto con strappo e non del delitto di rapina.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/07/2023