Furto con scasso: la forzatura di un infisso basta per l’aggravante
L’aggravante del furto con scasso è una delle circostanze più comuni nei reati contro il patrimonio, ma quali sono i suoi esatti confini applicativi? È necessario un danno ingente o è sufficiente una minima forzatura per farla scattare? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, confermando un orientamento consolidato: ciò che conta è la violenza sulla cosa, non l’entità del danno. Analizziamo insieme la decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto in abitazione emessa dalla Corte di Appello. All’imputato era stata contestata, e confermata in secondo grado, la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 del codice penale, ovvero l’aver commesso il fatto “con violenza sulle cose”.
Nello specifico, l’imputato si era introdotto nell’abitazione della vittima dopo aver forzato e danneggiato un infisso. L’imputato, non condividendo la decisione dei giudici di merito, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo: la contestazione della sussistenza di tale aggravante.
L’aggravante del furto con scasso nel ricorso in Cassazione
L’unico motivo di ricorso presentato dalla difesa verteva sulla presunta insussistenza della circostanza aggravante del furto con scasso. Secondo la tesi difensiva, la condotta tenuta non integrava gli estremi della violenza sulle cose richiesta dalla norma, probabilmente perché il danno arrecato all’infisso era considerato di lieve entità.
La questione giuridica posta alla Corte Suprema era, quindi, quella di stabilire se, per la configurabilità dell’aggravante, sia necessario un danneggiamento di una certa consistenza o se, al contrario, sia sufficiente la semplice manomissione violenta di un ostacolo posto a difesa della proprietà.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ritenuto il ricorso “manifestamente infondato”, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato come l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito, che aveva stabilito in modo inequivocabile l’ingresso nell’abitazione “grazie alla forzatura e danneggiamento di un infisso”, non fosse sindacabile in sede di legittimità.
Il punto centrale della motivazione risiede nell’interpretazione della norma. La Corte ha ribadito che per integrare l’aggravante del furto con scasso è sufficiente che l’agente usi la forza per superare una qualsiasi difesa posta dal proprietario (come una serratura, una porta, una finestra). È del tutto “irrilevante stabilire l’essenza o consistenza dell’asserito danneggiamento”.
In altre parole, la ratio dell’aggravante non è punire più severamente chi provoca un danno economico maggiore, ma chi dimostra una maggiore capacità a delinquere, vincendo con la forza le difese apposte al bene. La violenza sulla cosa si concretizza nell’energia fisica impiegata per superare l’ostacolo, indipendentemente dal risultato finale in termini di rottura o deterioramento.
Conclusioni
La decisione della Suprema Corte consolida un principio fondamentale in materia di reati contro il patrimonio. Per l’applicazione dell’aggravante del furto con scasso, l’attenzione del giudice deve concentrarsi sulla condotta dell’agente e non sull’entità del danno materiale. La semplice forzatura di una porta, di una finestra o di una qualsiasi altra barriera fisica è sufficiente a far scattare l’aumento di pena. Questa interpretazione ha importanti implicazioni pratiche: chiunque tenti di introdursi in un luogo protetto, anche causando un danno minimo, si esporrà a conseguenze sanzionatorie più severe, poiché la sua azione viene considerata espressione di una maggiore pericolosità sociale.
Per configurare l’aggravante del furto con scasso è necessario un danno di notevole entità?
No, secondo la Corte di Cassazione, è del tutto irrilevante l’essenza o la consistenza del danneggiamento. È sufficiente che l’agente abbia usato violenza sulla cosa, come la forzatura di un infisso, per superare le difese a protezione del bene.
Cosa si intende per ricorso manifestamente infondato?
Si intende un ricorso i cui motivi sono palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico, tanto da non richiedere un esame approfondito. La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso.
Qual è la conseguenza pratica della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La sentenza impugnata diventa definitiva e non più modificabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7954 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7954 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna del predetto imputato per il furto in contestazione, riqualificato però ai sensi degli artt. 56, 624 – bis, 625 n.2 cod. pen. nella ipotesi del tentativo, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n.2 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché, come risulta dall’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, insindacabile in questa sede, l’imputato ha fatto ingresso nell’abitazione grazie alla forzatura e danneggiamento di un infisso; il che è sufficiente ad acclarare la sussistenza dell’aggravante in contestazione, essendo del tutto irrilevante stabilire “l’essenza o consistenza dell’asserito danneggiamento”;
Vista la memoria depositata dal difensore dell’imputato, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025