Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32166 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32166 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il 10/06/1982
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. NOME COGNOME ha depositat conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In data 31 maggio 2024 la difesa della ricorrente ha inoltrato conclusioni in replica a quelle Procuratore generale.
Ritenuto in fatto
1.NOME NOMECOGNOME tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l sentenza della Corte d’appello di Napoli del 29 settembre 2023, che ha confermato quella di
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primo grado, resa nel rito abbreviato, a sua volta dichiarativa della sua penale responsabilità ordine al delitto di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen..
2.L’impugnazione si è affidata a tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari di all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha denunciato l’inosservanza, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., dell’art. 414 cod. proc. pen., perché il pubblico ministero avrebbe esercita l’azione penale in presenza di un decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminar senza aver preventivamente richiesto la sua autorizzazione alla riapertura delle indagini; tr l’altro, la riapertura delle indagini sarebbe stata ordinata dal pubblico ministero sulla scort medesimi atti investigativi che lo avevano indotto ad instare per l’archiviazione.
2.2.11 secondo motivo ha lamentato assenza di motivazione, travisamento di prova e violazione di legge a riguardo della ritenuta attendibilità del riconoscimento fotografico eseguito da persona offesa.
2.3.11 terzo motivo si è appuntato sui vizi di inosservanza della legge penale e dell motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante contestata, ravvisabile solo nel caso di adozione di modalità particolarmente astute e scaltre, non ricorrent nel caso in esame poiché la prevenuta avrebbe semplicemente acquistato della merce e sarebbe uscita dalla pescheria prima di pagarla, una volta allontanatasi la titolare dal banco vendita.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.11 primo motivo non può essere accolto, dal momento che è costante principio di diritto, affermato da questa Corte, che nel procedimento contro ignoti – regolato dall’art. 415 cod proc. pen. – non è richiesta l’autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini do provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto regime autorizzatorio prescritto dall’art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posiz della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l’archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, sen alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricolle direttamente al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (sez. U n. 13040 d 28/03/2006, P.M. in proc. contro ignoti, Rv. 233198; sez. 2, n. 42655 del 13/10/2015, Sabato, Rv. 265128; sez. 1, n. 42518 del 14/07/2022, Beneduce, Rv. 283686). Dal tenore degli atti allegati al ricorso, si evince univocamente che l’ufficio requirente ha richiesto al giudice p
indagini preliminari la restituzione del fascicolo – in quella fase definito con decre archiviazione per essere ignoto l’autore del reato – una volta pervenuto il “seguito” de investigazioni svolte d’iniziativa dai Carabinieri di San Giorgio del Sannio ed ha procedut correttamente, ad iscrivere il nome della persona sottoposta alle indagini nel registro di all’art. 335 cod. proc. pen. e ad esercitare nei suoi confronti l’azione penale.
2.11 secondo motivo è aspecifico, totalmente fuori fuoco e manifestamente infondato, dal momento che il processo si è svolto con il rito abbreviato, richiesto dall’imputato, nel qu sono pienamente utilizzabili, sotto il profilo probatorio, gli atti di indagine contenu fascicolo del pubblico ministero, tra cui l’atto di querela nei suoi contenuti narrativi e ricognitivo successivo. La giurisprudenza vagamente citata nell’atto d’impugnazione si riferisce al caso, ben diverso, di acquisizione al fascicolo del dibattimento, celebrato con il rito ordin delle dichiarazioni predibattimentali rese dalle persone informate sui fatti che non siano sta ascoltate nel contraddittorio delle parti (sez. U n. 27918 del 25/11/2010, D. F., Rv. 250199) La sentenza impugnata, in un contesto peraltro di doppia conforme, nel quale le decisioni dei gradi di merito si integrano vicendevolmente, ha richiamato le proposizioni logiche e lineari de primo giudice a riguardo della credibilità delle dichiarazioni e del riconoscimento fotograf operato dalla querelante, avvalorata dall’esito di altre indagini nelle quali l’imputata è identificata come autrice di furti analoghi (pag.3 sentenza di appello, pag. 3 sentenza de giudice di prime cure).
3.Anche il terzo motivo presta il fianco a censura di genericità e manifesta infondatezza perché omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza di primo grado – fatte proprie da quella della Corte territoriale – che hanno descritto le modalità limpidament decettive del contegno della prevenuta, che, dopo essersi fatta consegnare dalla negoziante merce per il discreto importo di 400 euro, ha pretestuosamente richiesto altri generi alimentar che si trovavano in fondo al locale, così profittando del momentaneo allontanamento e dell’allentamento della vigilanza della vittima, per dileguarsi senza pagare il corrispettivo tratta proprio di azione artificiosa, accompagnata da particolare astuzia, che presenta attitudine fraudolenta ai sensi dell’art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen. (tra le tante, sez. 5 32847 del 03/04/2019, COGNOME, Rv. 276924, che ha richiamato sez. U n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv.255974).
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso, consegue condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 19/06/2024
Il consigNere estensore
Il Presidente