Furto con Mezzo Fraudolento o Truffa? La Fuga con il Denaro Fa la Differenza
Quando un inganno porta alla perdita di denaro, la distinzione tra truffa e furto con mezzo fraudolento può sembrare sottile, ma è cruciale per la legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: se l’inganno serve solo a preparare il terreno per una successiva sottrazione fisica del bene, si tratta di furto. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: L’Inganno dello Scambio di Denaro
Due individui sono stati condannati in primo e secondo grado per aver orchestrato un piano ai danni di alcune persone. Il principale artefice del reato, dopo aver messo in atto una serie di raggiri per adescare le vittime, si è incontrato con loro con il pretesto di effettuare uno scambio di denaro: una busta contenente 10.000 euro in banconote di piccolo taglio in cambio di banconote di taglio maggiore.
Nel momento cruciale, dopo aver ricevuto la busta contenente il denaro dalle mani della proprietaria, l’uomo si è dato repentinamente alla fuga, impossessandosi della somma. Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come truffa e non come furto aggravato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno ritenuto corretta la qualificazione del reato come furto aggravato dall’uso di mezzi fraudolenti. La tesi difensiva, che puntava a derubricare il fatto a truffa, è stata respinta sulla base di argomentazioni giuridiche consolidate.
Le Motivazioni: Perché si Tratta di Furto con Mezzo Fraudolento e non di Truffa
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra l’atto di disposizione patrimoniale della vittima e l’atto di impossessamento dell’autore del reato. La Corte ha spiegato che nel reato di truffa (art. 640 c.p.), la vittima, a causa degli artifici e raggiri, compie un atto di disposizione patrimoniale volontario, anche se viziato dall’inganno. In pratica, è la vittima stessa che, ingannata, consegna il bene al truffatore.
Nel caso del furto con mezzo fraudolento, invece, l’inganno ha un ruolo diverso. Non serve a indurre la vittima a consegnare volontariamente il bene, ma a creare le condizioni favorevoli per poterlo sottrarre più facilmente. Come sottolineato dalla Corte, l’azione decisiva è stata lo ‘spossessamento unilaterale’. L’imputato ha sottratto la busta dalle mani della proprietaria e si è dato alla fuga. L’azione finale non è stata un atto dispositivo della vittima, ma un’azione predatoria dell’agente, che si è inserita tra la consegna temporanea per il presunto scambio e l’effettivo impossessamento.
In sintesi, i raggiri sono stati solo l’attività preparatoria per consentire all’imputato di avere un contatto diretto con il denaro, ma il momento consumativo del reato si è verificato con la sottrazione violenta e la fuga, un’azione tipica del furto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un principio giurisprudenziale di notevole importanza pratica. La linea di demarcazione tra truffa e furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento dipende dalla natura dell’azione finale. Se l’ultimo atto è una volontaria (sebbene viziata) consegna del bene da parte della vittima, si ha truffa. Se, invece, l’ultimo atto è una sottrazione unilaterale del bene da parte dell’agente, a cui gli inganni precedenti hanno solo spianato la strada, si configura il reato di furto. Questa distinzione è fondamentale non solo per la corretta applicazione della legge, ma anche per le diverse conseguenze sanzionatorie previste per i due reati.
Qual è la differenza fondamentale tra truffa e furto con mezzo fraudolento secondo la Corte?
La differenza risiede nell’azione della vittima. Nella truffa, la vittima, ingannata, compie un atto volontario di disposizione del proprio bene (lo consegna). Nel furto con mezzo fraudolento, l’impossessamento avviene tramite un’azione unilaterale del ladro contro la volontà della vittima, che subisce la sottrazione.
Perché in questo caso l’inganno iniziale non ha trasformato il reato in truffa?
Perché l’inganno è servito solo come fase preparatoria per avvicinare la vittima e avere accesso fisico al denaro. Il reato si è perfezionato non con la consegna consensuale, ma con l’atto successivo e autonomo della sottrazione fisica della busta e della fuga, che costituisce uno spossessamento tipico del furto.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Di conseguenza, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39885 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39885 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BRUNICO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GEMONA DEL FRIULI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine il 18. 11. 2022, che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.400 di multa per i reati, ritenuti in continuazione tra loro, di cui ai capi a) b) dell’imputazione e COGNOME NOME alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 950 di multa per il reato di cui al capo a) dell’imputazione.
Gli imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) nell’ipotesi di cui all’art. 640 cod. pen.
Il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 10-11-12 e 13 della sentenza impugnata). La Corte di appello, con deduzioni logiche oltre che esaustive, sottolinea che, nel caso di specie è corretto l’inquadramento giuridico nell’ipotesi di furto aggravato dai mezzi fraudolenti, in quanto il COGNOME, in primo luogo, ha posto in essere condotte connotate da raggiri e artifizi finalizzate ad adescare le vittime, e poi, una volta trovatosi loro compagnia per lo scambio della somma di €10.000,00 in banconote da piccolo taglio e per la consegna ai venditori di €20.000,00 a titolo di caparra, ha sottratto la busta contenente i soldi con cui effettuare il cambio dalle mani della proprietaria e si è dato alla fuga, così configurando un’azione di spossessamento unilaterale che ha anteceduto il momento in cui la persona offesa avrebbe disposto, con volontà e coscienza, della somma di denaro da lei detenuta (pag. 12). La pronuncia è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e non di truffa la condotta di colui che, dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente alla fuga (Sez.2, n. 47416 del 26/09/2013, Rv. 257491; Sez.5, n. 6412 del 28/10/2024, Rv. 262725) e che si configura un’ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l’atto dispositivo di questa ed il risultato dell’impossessamento si inserisca l’azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez.2, n. 29567 del 27/03/2019, Rv. 276113).
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con l conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2025.