Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3344 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3344 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria scritta depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 1 luglio 2025, confermava la sentenza emessa in data 6 luglio 2021 dal Tribunale di Locri, che aveva condanNOME NOME COGNOME alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 927,00 di multa, per il delitto di furto aggravat o dall’uso del mezzo fraudolento, di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (reato commesso in Locri il 28 settembre 2019) , così modificando l’aggravante originariamente contestata (furto con destrezza).
1.1. In punto di fatto, secondo la ricostruzione accertata dai giudici di merito, NOME COGNOME, in concorso con altra persona rimasta ignota, dopo aver trattato, telefonicamente e a mezzo whatsapp , con la persona offesa NOME COGNOME, presentandosi col falso nome di NOME COGNOME, fingendosi interessato all’acquisto di due ciclomotori d’epoca, che il predetto aveva messo in vendita su un sito ecommerce, concordava l’appuntamento per la consegna dei veicoli in Locri in data 28 settembre 2019. In tale circostanza, gli inviava dapprima la foto della ricevuta di un bonifico (risultata poi non veritiera), come prova dell’avvenuto versamento dell’acconto , e quindi, dopo avergli fatto scaricare i ciclomotori in INDIRIZZO, si faceva accompagnare a Siderno presso un istituto di credito dove avrebbe dovuto prelevare il denaro necessario per il saldo. Da qui si allontanava, all’insaputa del COGNOME, impossessandosi dei veicoli di sua proprietà.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Col primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen., violazione degli artt. 420ter e 178, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen.
Si lamenta, invero, che all’udienza del 1 luglio 2025 la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta di differimento per impedimento dell’imputato per motivi di salute, sul solo presupposto che nella certificazione medica prodotta non si facesse menzione della «impossibilità fisica assoluta di comparire», senza operare alcuna autonoma valutazione sul carattere assoluto dell’impedimento dedotto, che , peraltro, aveva già determiNOME il rinvio della precedente udienza, con conseguente nullità della dichiarazione di assenza e di tutti gli atti conseguenti.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., violazione d ell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sulla individuazione dell’imputato. Si deduce, altresì, ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e) , violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale.
Si lamenta, invero, che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che la individuazione operata dal COGNOME in dibattimento era stata condizionata dal fatto che il fascicolo fotografico offertogli in visione conteneva la sua sigla sotto l’effige del COGNOME, aveva poi va lorizzato l’individuazione fotografica operata nella fase delle indagini, non confermata nel corso dell’esame testimoniale dalla persona offesa, che si era limitata a ricordare genericamente di aver compiuto tale atto senza riferirlo specificamente all’imputato, con ciò incorrendo in un travisamento della prova. Si afferma, inoltre, che , per il principio del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost., la mera rievocazione di una individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini, in assenza d ell’imputato e del suo difensore, non consente, in mancanza di una conferma dibattimentale dell’avvenuto riconoscimento, di ritenere sussistente la prova sul punto.
Si assume, altresì, che, in tale contesto, la Corte di appello aveva disatteso, senza valide argomentazioni, la richiesta difensiva di acquisizione di verbali di prove di altro procedimento (tesi a dimostrare che il giudicabile aveva una vistosa cicatrice, mentre il COGNOME aveva escluso la presenza di cicatrici evidenti), nonostante si trattasse di una prova decisiva al fine di valutare la corretta identificazione del COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione dell’art. 624 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie criminosa contestata.
Si assume, invero, che la vicenda deve essere correttamente inquadrata nell’offerta al pubblico sicché l’accordo deve ritenersi raggiunto nel momento in cui la proposta è stata accettata, con la conseguenza che, essendo il venditore obbligato alla consegna dei beni, non può ipotizzarsi né sottrazione, né fraudolenza. Si sostiene, inoltre, che non sarebbe ravvisabile nemmeno il diverso reato di truffa , atteso che l’atto di disposizione patrimoniale (offerta al pubblico) non è stato determiNOME da artifizi o raggiri.
Si chiede , pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata .
Il P.G. presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo, riguardante il rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire dell’imputato, è infondato.
2.1. Come emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata, il certificato medico allegato all’istanza di rinvio dell’udienza del 1 luglio 2025, datato 30 giugno 2025, attestava che il COGNOME era «affetto da coliche renali recidivanti, necessita di giorni dieci (10) di riposo e cura». Nel rigettare la richiesta, la Corte di appello, evidenziava la mancanza di prova circa l’assolutezza dell’impedimento, rilevando che nulla era rappresentato al riguardo nella certificazione medica.
2.2. In primo luogo, va rammentato che la valutazione in ordine alla ricorrenza o meno del legittimo impedimento è esclusiva del giudice di merito, potendo il giudice di legittimità sindacare unicamente la rispondenza della motivazione ai canoni della non manifesta illogicità e completezza, oltre che la corretta applicazione del diritto. Tanto premesso, ad avviso di questa Corte, la motivazione offerta dalla Corte di appello risulta congrua e conforme ai principi sanciti in materia dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento costante, ritiene legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l’istanza di rinvio dell’udienza, per impedimento del l’imputato a comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare un’infermità e ad indicare una prognosi, senza precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l’impossibilità a lasciare l’abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione, spettante al giudice, della fondatezza, serietà e gravità dell’impedimento, non riscontrabili laddove si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l’insussistenza di una condizione tale da comportare l’impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Sez. 4, n. 13102 del 21/12/2018, dep. 2019, Falcione, Rv. 275285 -01; Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262846 – 01; Sez. 4, n. 7979 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 259287 -01; Sez. 6, n. 24398 del 26/02/2008, COGNOME, Rv. 240352 -01).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha disatteso l’istanza, sull’assunto che si trattasse di una certificazione generica, inidonea a provare l’assoluta impossibilità dell’imputato di presentarsi in udienza; lo stesso ricorrente conferma che nel certificato non vi era menzione di una assoluta impossibilità di presenziare all’udienza. N é il giudice aveva l’obbligo di disporre accertamenti fiscali per verificare l’impedimento o di integrare l’insufficiente documentazione prodotta (Sez. 5, n. 35170 del 20/09/2005, COGNOME, Rv. 232568 – 01).
Del tutto ininfluente è, poi, la circostanza che alla precedente udienza la Corte di appello, non applicando la norma con eguale correttezza, abbia accolto l’istanza di rinvio sulla base di certificazione analoga, trattandosi di evenienza che non si riflette sulla incensurabilità della successiva decisione di rigetto.
Il secondo motivo, con cui si lamenta travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della deposizione testimoniale della persona offesa, nella parte relativa alla individuazione del COGNOME, risulta manifestamente infondato.
3.1. È noto che, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, non è deducibile nel giudizio di legittimità il «travisamento del fatto», stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del l’ 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01).
È, invece, deducibile, ex art. 606 cod. proc. pen., il vizio di travisamento della prova, il quale chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo «significante» (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione).
In questi casi, dunque, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215 – 01). Invero, «il vizio di ‘c ontraddittorietà processuale ‘ vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova» (cfr., tra le più recenti, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01).
Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugNOME o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza
dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del ” devolutum ” in caso di cosiddetta «doppia conforme» e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01).
Quanto all’ipotesi della “doppia conforme”, è stato, inoltre, affermato che il vizio in questione può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, RV. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L., Rv. 272018).
Il ricorso che invoca il vizio di travisamento ha, quindi, l’onere , a pena di inammissibilità, per genericità intrinseca o estrinseca, di «inequivoca individuazione e specifica rappresentazione degli atti processuali» nonché di specifica indicazione delle ragioni per le quali l’errore accertato è idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione posta alla base della sentenza gravata (sez. 5, n. 17820 del 23/04/2025, Di DoNOME, Rv. 288126 -01).
In tale solco, giova rammentare, ancora, come, secondo l’insegnamento di questa Corte in tema di «travisamento della prova dichiarativa», il vizio è deducibile quando abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702 -01).
3.2. Tanto precisato, ritiene questa Corte di legittimità che il motivo concernente il vizio di travisamento, afferente al contenuto delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME, che, a dire del ricorrente, non avrebbe confermato, nel corso dell’esame dibattimentale, l’individuazione fotografica dell’imputato compiuta nella fase delle indagini, non superi il vaglio di ammissibilità.
Va, innanzitutto, evidenziato, dovendo la sentenza impugnata essere considerata come una «doppia conforme» della decisione di primo grado, che tale specifica doglianza non ha costituito oggetto dei motivi di appello, laddove il ricorrente lamentava che il riconoscimento della foto dell’imputato in dibattimento (la n. 52) era stata condizionata dalla presenza della sua firma e la inutilizzabilità del fascicolo fotografico acquisito al fascicolo per il dibattimento, oltre alla piena valenza
probatoria attribuita ad un atto formatosi nella fase delle indagini in deroga al principio del contraddittorio (secondo motivo dell’atto di appello pagg. 15 e ss.) .
A ciò si aggiunga che dell’asserito travisamento non si rinviene traccia né nella sentenza di primo grado, né nella sentenza impugnata: i giudici di merito non hanno mai affermato che nel corso della testimonianza il COGNOME avesse riconosciuto l’imputato, ma solo che lo stesso aveva ricordato, già prima di visionare l’album con la sua sottoscrizione, di aver eseguito un riconoscimento su un album intonso e di aver in quella sede indicato il fantomatico «COGNOME» nella persona effigiata nella foto recante la sua sigla , così rievocando l’individuazione fotografica compiuta nella fase delle indagini. Il ragionamento, poi, seguito dai giudici di merito per affermare che l’esito di quell’individuazione riguardasse proprio il giudicabile, che esula evidentemente dal perimetro del vizio dedotto, attiene alla valutazione di tutto il materiale probatorio acquisito, che annoverava anche il fascicolo fotografico, con allegata legenda, legittimamente entrato a far parte del patrimonio conoscitivo quale prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., oggetto di censura in sede di appello, non reiterata in tale sede.
3.3. In ordine alla valenza probatoria di tale atto, va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte, che inquadra l’atto di individuazione (personale o fotografica), compiuto nel corso delle indagini preliminari, nella categoria generale delle manifestazioni riproduttive di una percezione visiva; in quanto tale, esso «rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice» (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279437 – 01). Si tratta, dunque, di prova non espressamente disciplinata dal codice di rito utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023 – 01). Sia che l’atto di individuazione entri a far parte del patrimonio probatorio rilevante per il giudizio per effetto della scelta processuale della definizione allo stato degli atti, sia che di esso riferisca il testimone escusso nell’istruttoria dibattimentale (richiamando quanto avvenuto nel corso delle indagini preliminari, oppure quando l’individuazione avvenga direttamente nel corso del dibattimento), i criteri di valutazione di tale prova devono essere quelli propri dei risultati dichiarativi acquisiti: ciò comporta che «l’affidabilità e la valenza probatoria dell’individuazione informale discendono dall’attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice» (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015,
COGNOME, Rv. 262908 – 01). Si è, così, più volte affermato che «l’individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell’esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall’attendibilità del teste e della deposizione da questi resa» (Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, COGNOME, Rv. 277471 -03; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271041 – 01), mettendo in rilievo la decisività del giudizio di «congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell’affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza» (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267562 – 01).
3.4. Di tali regole ermeneutiche la Corte di merito ha fatto buon governo, valorizzando, con motivazione esauriente e conforme alle risultanze probatorie in atti, non già la individuazione effettuata in dibattimento, la cui valenza, per la presenza della firma apposta sotto la foto, ha ritenuto limitata alla rievocazione dell’atto compiuto innanzi ai Carabinieri , bensì quella operata nella fase delle indagini, sottolineando l’affidabilità del COGNOME, che non si era costituito parte civile, e ribadendo il giudizio di attendibilità di tale riconoscimento effettuato dal giudice di primo grado, che aveva rimarcato il brevissimo intervallo temporale intercorrente tra tale atto e la condotta criminosa.
3.5. A fronte di un apparato argomentativo congruo e rispettoso dei principi sopra richiamati, il ricorrente formula doglianze prive di specifici rilievi critici, omettendo di confrontarsi con le ragioni di fatto e di diritto poste alla base del provvedimento impugNOME, proponendo argomentazioni in contrasto con i consolidati orientamenti di questa Corte.
3.6. In tale contesto, anche la doglianza relativa al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale risulta generica.
Questa Corte, da tempo, ha sottolineato che la rinnovazione di cui all’art. 603 cod. proc. pen. è subordinata a specifiche condizioni e rappresenta un passaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio di appello. Più in particolare, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti, accertamento che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 7, n. 36410 del 10/09/2024, non mass.; Sez. 4, n. 31188 del 4/07/2024, non mass.; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, COGNOME,
Rv. 274996 -02; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620 – 01; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086 – 01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, COGNOME e altro, Rv. 228353 – 01).
Nel rispetto di tali coordinate ermeneutiche, la Corte territoriale ha ritenuto di non esercitare tali poteri di integrazione probatoria, valutando, con decisione esente dai vizi denunciati, la completezza della piattaforma probatoria quanto alla individuazione del COGNOME come uno degli autori del delitto in contestazione, giustificando congruamente la superfluità degli ulteriori adempimenti istruttori richiesti, in ragione della assoluta attendibilità della persona offesa.
Il ricorrente, di contro, si limita a formulare critiche generiche, che, richiamando il denunciato travisamento della prova o asserite caratteristiche fisiche dell’imputato, per il cui apprezzamento sarebbe stato sufficiente comparire in giudizio, non si confrontano con le ragioni poste alla base del rigetto, rivelandosi, altresì, inidonee a dimostrare la decisività delle nuove prove richieste rispetto all’affermazione di responsabilità del prevenuto.
I nfondato risulta l’u ltimo motivo, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie di furto contestata e della aggravante del mezzo fraudolento.
4.1. Va preliminarmente osservato che, ai fini di un inquadramento giuridico della fattispecie sottoposta all’esame della Corte, elemento indefettibile connaturato al delitto di truffa è la «cooperazione artificiosa della vittima» che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellammare, Rv. 212080 -01; Sez. 2, n. 18762 del 15/01/2013, COGNOME, Rv. 255194). Il furto aggravato dal mezzo fraudolento prescinde, invece, dal consenso (seppur viziato dall’errore indotto dall’agente) della vittima all’atto di disposizione patrimoniale, essendo tale delitto consumato contro la volontà della vittima e quindi con un atto unilaterale, a facilitare il quale mirano l’artificio o il raggiro (vedi sul punto Sez. 4, n. 9523 del 18/09/1997, Grillo, Rv. 208784). La giurisprudenza di questa Corte, con riferimento al criterio differenziale tra le fattispecie di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 2, n. 2, cod. pen., e truffa, ha tradizionalmente affermato che «il criterio distintivo tra il reato di furto, aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, e il reato di truffa, va ravvisato nello impossessamento mediante sottrazione invito domino che caratterizza il primo e manca nel secondo, nel quale, invece, il trasferimento del possesso della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, consenso viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall’agente» ( ex multis , Sez. 5, Sentenza n. 32687 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 273498 -01; Sez. 5, n. 31691 del 06/06/2001 n. 31691, COGNOME, Rv. 219319
-01; Sez. 5, n. 22196 del 05/04/2001, COGNOME e altro, Rv. 218977; Sez. 5, n. 6876 del 06/04/1999 n. 6876, COGNOME e altro, Rv. 213601 – 01).
Con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, caratterizzate da una cesura tra le condotte artificiose e l’impossessamento della res , si è condivisibilmente affermato che si configura un’ipotesi di furto, aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l’atto dispositivo di questa ed il risultato dell’impossessamento si inserisca l’azione del predetto con carattere di «usurpazione unilaterale» (cfr. Sez. 2, n. 3710 del 21/01/2009, Busato e altro, Rv. 242678 -01, in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, e non di truffa, nella condotta di colui che, manifestando interesse all’acquisto di un veicolo, richieda alla vittima di provarlo, dandosi repentinamente alla fuga a bordo del medesimo, in quanto tale condotta integra uno spossessamento invito domino ).
Nello stesso senso, la sentenza Sez. 2, n. 1109 del 21/6/1966, COGNOME, Rv. 103018 -01 ha espresso molto chiaramente che, per qualificare il carattere dell’offesa e stabilire se essa integri gli estremi del furto o quelli della truffa, deve aversi riguardo alla fase risolutiva del processo causale: se il risultato è l’impossessamento mediante sottrazione, si versa nell’ipotesi di furto, ancorché l’attività unilaterale volta a operare il trasferimento sia preparata dall’agente col ricorso a mezzi fraudolenti, sicché non può aversi truffa se tra il fatto della vittima ed il risultato si inserisce l’azione del reo con carattere di usurpazione unilaterale (ancora una volta in una fattispecie in cui è stata riconosciuta la correttezza della configurazione del reato come furto ai danni di un negoziante).
Il principio è stato ribadito anche di recente da Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323 -01, in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto aggravato, anziché come truffa, la condotta dell’imputato il quale, avendo esibito un assegno provento di furto all’atto del pagamento, richiesto di giustificare la propria identità per completare la transazione, si impossessava della merce dandosi alla fuga.
4.2. Nella fattispecie in esame, secondo la ricostruzione operata dalle sentenze di primo e secondo grado -che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale ( ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01) -, il ricorrente, dopo una fase preparatoria caratterizzata dal ricorso a più mezzi fraudolenti finalizzati ad eludere il controllo e la sorveglianza sulla res da parte del possessore (uso di un nome falso, invio di un
messaggio contenente la foto di una falsa ricevuta di un bonifico dell’acconto concordato, induzione della vittima, con il pretesto di farsi accompagnare a prelevare i soldi per il saldo, a lasciare i veicoli in un luogo, per poi condurlo lontano e fargli perdere il contatto materiale e visivo con i beni), ha poi attuato un’azione di spossessamento unilaterale, allontanandosi all’insaputa del COGNOME e sottraendo i veicoli dal luogo dove lo stesso li aveva lasciati, così bypassando la volontà dispositiva del soggetto passivo, realizzando una vera e propria apprensione dei beni invito domino .
4.3. Su tali presupposti, quindi, i giudici di merito, nell’inquadrare la fattispecie nell’alveo del furto aggravato dal mezzo fraudolento, con motivazione specifica, coerente e logica, nel rispetto dei principi elaborati in materia, sopra ricordati, hanno evidenziato che la consegna delle vespe, nel luogo indicato dal sedicente COGNOME, non era avvenuta con l’animus di spogliarsene, tant’è che il COGNOME, come precisato nel corso della escussione, aveva trattenuto i documenti dei veicoli con l’intento di consegnarli solo al perfezionamento della vendita, con il pagamento del saldo e successivo passaggio di proprietà. In tale contesto si è osservato, con congruo sviluppo argomentativo, che la consegna non costituiva adempimento di un obbligo, ma atto di pura cortesia, e che la successiva sottrazione e impossessamento, in quanto avvenuti invito domino , integravano perfettamente il reato di furto, e non già quello di truffa, in cui la consegna della res avviene con l’animus di spossessarsene, in ragione del raggiro subito.
In ordine all’aggravante del mezzo fraudolento (così qualificata dal giudice di primo grado l’originaria aggravante contestata della destrezza), si è osservato che tutta l’attività preparatoria del reato (uso di un nome falso, invio di una falsa ricevuta, espediente utilizzato per indurre la persona offesa a perdere il contatto visivo con i beni di sua proprietà) era stata caratterizzata da espedienti insidiosi idonei ad eludere il controllo e la sorveglianza sulla res da parte del possessore, secondo lo sc hema strutturale dell’aggravante in oggetto.
Tali conclusioni risultano conformi, come già detto, agli indirizzi interpretativi forniti dalla giurisprudenza di legittimità, mentre del tutto inconferenti risultano i richiami del ricorrente alla disciplina civilistica dell’offerta al pubblico, che , peraltro, mal si attaglia agli annunci di vendita effettuati da un privato su una piattaforma e-commerce, che, per le loro caratteristiche, sono piuttosto inviti, rivolti ad una generalità di persone, a formulare proposte contrattuali o a iniziare trattative per la conclusione di un determiNOME negozio. Tale invito, non contenendo tutti gli essenzialia negotii , non può considerarsi proposta contrattuale in senso stretto, sicché, perché si perfezioni l’accordo, tanto più che la trattativa si svolge a distanza tra soggetti che non si conoscono, è necessaria una accettazione adeguata (correlata come nella specie al pagamento del prezzo), tale non potendo ritenersi il
semplice consenso espresso a mezzo whatsapp o altro strumento di comunicazione elettronica.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/12/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME