Furto con Jammer: L’Uso del Dispositivo è Mezzo Fraudolento per la Cassazione
L’evoluzione tecnologica offre nuovi strumenti non solo per la vita quotidiana, ma anche per le attività criminali. Un esempio emblematico è il furto con jammer, un dispositivo capace di neutralizzare i sistemi di allarme. Con l’ordinanza n. 19523/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di questo tipo, fornendo chiarimenti cruciali sulla qualificazione giuridica di tale condotta e sulle conseguenze per l’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per furto pluriaggravato. L’imputato si era impossessato di un veicolo utilizzando un dispositivo elettronico noto come “jammer”. Questo apparecchio, disturbando le frequenze, aveva impedito l’attivazione del sistema di allarme e la chiusura centralizzata degli sportelli, permettendo al ladro di agire indisturbato.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui la presunta assenza di volontà punitiva della vittima, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la contestazione delle aggravanti, inclusa quella dell’uso del mezzo fraudolento.
L’Analisi della Corte sul Furto con Jammer
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo punto per punto tutti i motivi sollevati dalla difesa. L’analisi dei giudici si è concentrata su alcuni aspetti fondamentali del diritto penale applicato a questa specifica modalità di furto.
Il Jammer come Mezzo Fraudolento
Il cuore della questione risiedeva nel qualificare l’uso del jammer. La difesa sosteneva che non si trattasse di un mezzo fraudolento ai sensi dell’art. 625, n. 2 del codice penale. La Cassazione ha nettamente respinto questa tesi, affermando che il jammer è, per sua natura, un dispositivo ingannevole. Il suo scopo è proprio quello di eludere, con astuzia tecnologica, le cautele e i sistemi di sicurezza predisposti dalla vittima a protezione dei propri beni. Pertanto, il suo impiego configura a pieno titolo l’aggravante del mezzo fraudolento.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Un altro punto cruciale riguardava l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per fatti di particolare tenuità. La Corte ha ribadito un principio consolidato: nella valutazione della tenuità, si deve tener conto anche delle circostanze aggravanti a effetto speciale, ovvero quelle che comportano un aumento di pena superiore a un terzo. Le aggravanti contestate nel caso di specie, previste dall’art. 625 c.p., rientrano in questa categoria. La loro presenza è stata quindi correttamente valutata dal giudice di merito come ostativa alla concessione del beneficio.
La Valutazione della Recidiva
Infine, la Corte ha confermato la corretta gestione della recidiva. Sebbene i precedenti penali dell’imputato (per rapina e ricettazione) fossero datati, i giudici hanno sottolineato che non conta solo l’arco temporale, ma il legame tra i reati passati e quello attuale. Le modalità esecutive del furto con jammer, che rivelavano una collaudata attività delinquenziale e un’accresciuta capacità criminale, dimostravano una perdurante inclinazione al delitto, giustificando pienamente il rigetto della richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla manifesta infondatezza e sulla natura ripetitiva dei motivi di ricorso. I giudici di legittimità hanno constatato che l’appellante si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici e giuridici. La Corte ha evidenziato come l’uso di un jammer sia intrinsecamente fraudolento, in quanto progettato per aggirare le difese passive. Inoltre, la valutazione complessiva della condotta, dei precedenti specifici e della personalità dell’imputato ha giustificato sia il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto sia il bilanciamento delle circostanze a sfavore del reo.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante orientamento giurisprudenziale: l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati per commettere reati, come il furto con jammer, viene trattato con particolare severità. La qualifica di tale condotta come furto aggravato da mezzo fraudolento comporta un inasprimento della pena e preclude l’accesso a benefici come la non punibilità per tenuità del fatto. La decisione serve da monito, chiarendo che l’ordinamento giuridico si adatta per contrastare le nuove forme di criminalità, punendo non solo l’atto predatorio in sé, ma anche l’astuzia e la pianificazione che lo caratterizzano.
L’uso di un “jammer” per rubare un’auto è considerato un’aggravante?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’utilizzo di un dispositivo “jammer” per neutralizzare i sistemi di allarme di un veicolo costituisce un “mezzo fraudolento”, integrando la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2 del codice penale.
Perché non è stata applicata la non punibilità per “particolare tenuità del fatto” in questo caso di furto con jammer?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché, ai fini della sua concessione, si deve tener conto delle circostanze aggravanti a effetto speciale (che aumentano la pena di oltre un terzo), come quelle previste per il furto aggravato. La presenza di tali aggravanti è stata ritenuta ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La presenza di precedenti penali, anche se datati, influenza la valutazione di un nuovo reato?
Sì, la Corte ha chiarito che i precedenti penali, anche se non recenti, sono rilevanti se indicano una “perdurante inclinazione al delitto”. Nel caso specifico, i precedenti per reati omogenei (rapina e ricettazione), uniti alle modalità professionali del furto, hanno dimostrato una consolidata capacità criminale, influenzando negativamente la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche in prevalenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19523 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt.624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.)
Ritenuto che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta la mancanza della volontà punitiva della persona offesa – è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag. 2 della sentenza impugnata che evidenzia che in sede di denuncia – presentata in data 8.10.21 risulta manifesta l’intenzione di perseguire l’autore del reato. Trattasi di una richiesta punitiva idonea ad integrare la condizione di procedibilità del reato).
Ritenuto che il secondo motivo – con cui il ricorrente denunzia la mancata applicazione dell’istituto di cui all’art.131 bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto- è ripetitivo e già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (pag.2 della sentenza impugnata in cui si evidenza che ai fini della determinazione della pena detentiva, utile all’applicazione dell’istituto della esclusione della punibilità, ai sensi dell’art. 1 bis cod. pen., si deve tenere conto delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. La Corte territoriale ha operato buon governo del principio fissato da questa Corte secondo cui ai fini della determinazione della pena per l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen, si deve tener conto delle circostanze di cui all’art. 625 cod. pen. in quanto ad effetto speciale perché implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo. (Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, Rv. 272190 – 01).
Ritenuto che il terzo motivo – con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all’ad 625 comma primo n.2 cod. pen. – è ripetitivo e manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione in fatto immune da vizi della sentenza (pag.2): l’imputato si è impossessato del veicolo utilizzando il dispositivo “Jammer” che è un dispositivo elettronico disturbatore di frequenze, attraverso il quale è stata impedita l’attivazione del sistema di allarme del veicolo e la chiusura degli sportelli. Il suddetto dispositivo è certamente un mezzo fraudolento, in quanto volto ad eludere le cautele approntate dal soggetto passivo a tutela delle proprie cose.
Ritenuto che il quarto motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di lege e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della contestata
recidiva – è ripetitivo e manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (pag. 2): nel caso di specie, le condanne riportate dall’imputato, sebbene siano risalenti negli anni, riguardano anche i reati di rapina e di ricettazione, dunque, omogenei rispetto al reato contestato le cui modalità esecutive – utilizzo di un dispositivo atto a neutralizzare il sistema di allarme – rivelando l’assenza di resipiscenza e una collaudata attività delinquenziale, dunque non occasionale, che è sintomatica di una accresciuta capacità criminale.
Ritenuto che il quinto motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. in regime di prevalenza – è ripetitivo e manifestamente infondato in presenza di motivazione in fatto immune da vizi logici (pag.3): le attenuanti generiche sono state concesse esclusivamente in ragione dell’ammissione del fatto, del comportamento processuale e delle gravissime condizioni familiari. Sono elementi di non rilevante peso di fronte ad aggravanti significative in termini di determinazione delinquenziale di personalità negativa. Talché un eventuale giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche apparirebbe del tutto gratuito ed ingiustificato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 ensore COGNOME
Il Presidente