Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21496 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 9 novembre 2022 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto NOME colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 2 cod.pen. condannandola alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Il ricorso é nel complesso manifestamente infondato.
Manifestamente infondata é la prima censura afferente alla mancata applicazione della prescrizione in appello atteso che il termine di prescrizione per il reato contestato pari ad anni dieci non era ancora decorso.
Inammissibili sono le restanti censure in quanto meramente reiterative dei motivi d’appello senza un adeguato confronto con le statuizioni sul punto della sentenza impugnata.
Con riguardo alla seconda censura, la sentenza impugnata correttamente non ha ritenuto di inquadrare la condotta ascritta all’imputata nell’alveo della desistenza volontaria atteso lo stadio dell’azione già posta in essere. Nè, con riguardo alla terza censura, comunque ha ritenuto che vi fossero gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 614 cod. pen. stante la finalità dell’azione realizzata.
Con riguardo all’ultima censura, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di furto, si configura la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. qualora l’agente si introduca in un locale non attraverso il normale ingresso, ma attraverso una finestra, non assumendo a tal fine rilievo né l’altezza dell’apertura dal suolo, né la circostanza che questa sia chiusa o aperta, dal momento che la “ratio” dell’aggravante risiede nell’esigenza di tutelare la fiducia del detentore nell’inviolabilità passaggi non naturali e che il concetto di “frode” racchiude qualsiasi espediente o accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione delle cose (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Rv. 273633).
I restanti profili della censura afferenti al trattamento sanzioNOMErio sono inammissibili in quanto generici.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 3.000,00
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 17.4.2024