Furto con destrezza: l’abilità del ladro è decisiva, anche senza distrazione della vittima
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione torna a fare luce sui criteri per l’applicazione dell’aggravante del furto con destrezza. Con l’ordinanza in esame, i giudici supremi hanno confermato la condanna per un individuo accusato di aver sottratto un portafoglio, ribadendo principi consolidati sia sulla nozione di destrezza sia sulla valutazione del danno ai fini della concessione dell’attenuante della lieve entità.
I fatti di causa e il percorso giudiziario
Il caso ha origine dalla condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello nei confronti di un uomo per il reato di furto aggravato. L’imputato era stato riconosciuto colpevole di aver sottratto un portafoglio dalla borsa di una donna. La difesa, non accettando la decisione dei giudici di merito, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione su due punti specifici: il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità (art. 62, n. 4 c.p.) e l’erronea applicazione dell’aggravante della destrezza (art. 625, n. 4 c.p.).
L’inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come l’atto presentato dalla difesa si limitasse a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, con adeguata motivazione, dalla Corte d’Appello. Questo approccio, che non si confronta criticamente con le ragioni della sentenza impugnata, rende il ricorso non meritevole di esame nel merito. La Corte ha colto l’occasione per ribadire la propria giurisprudenza consolidata su entrambi i punti contestati.
L’analisi della Cassazione sul furto con destrezza
Il fulcro della decisione risiede nella definizione dei confini applicativi dell’aggravante della destrezza e dell’attenuante del danno di lieve entità.
I requisiti per l’aggravante della destrezza
Per quanto riguarda l’aggravante del furto con destrezza, la Corte ha sottolineato che questa non richiede necessariamente una condizione di disattenzione o di distrazione della persona offesa. Nel caso di specie, la vittima teneva la borsa “saldamente a tracolla”, dimostrando quindi di non essere negligente. La sottrazione del portafoglio è stata possibile unicamente grazie alla “particolare abilità” dell’imputato, che ha agito in modo talmente rapido e furtivo da non farsi notare. È proprio questa speciale abilità, superiore a quella di un ladro comune, che integra la nozione di destrezza secondo la legge. L’aggravante scatta quando l’agente sfrutta una capacità tale da superare la normale vigilanza che una persona è solita esercitare sui propri beni.
La non configurabilità del danno di lieve entità
In merito alla richiesta di applicare l’attenuante del danno di lieve entità, la Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito. Il danno non può essere considerato solo sotto il profilo del valore del denaro sottratto. Nel portafoglio, infatti, erano contenuti anche diversi documenti personali. La perdita di tali documenti comporta un pregiudizio ulteriore per la vittima, legato non solo ai costi per il loro rifacimento, ma anche al disagio e al disturbo derivanti dalle necessarie procedure burocratiche. Pertanto, la presenza di documenti insieme al denaro esclude che il danno complessivo possa essere qualificato di “speciale tenuità”.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità basandosi su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo di legittimità sulle decisioni precedenti. Un ricorso che si limita a ripetere le doglianze già esaminate e respinte in appello, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Nel merito, le motivazioni della Corte d’Appello sono state giudicate logiche, puntuali e conformi alla giurisprudenza di legittimità, sia nel definire la destrezza come particolare abilità dell’agente, sia nel valutare il danno in modo complessivo, includendo il pregiudizio derivante dalla perdita dei documenti.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, consolida l’interpretazione dell’aggravante del furto con destrezza, legandola intrinsecamente all’abilità superiore del reo piuttosto che a una mancanza di attenzione da parte della vittima. In secondo luogo, ribadisce che la valutazione del danno, ai fini dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., deve essere globale e considerare ogni pregiudizio subito dalla persona offesa, compresi i disagi non strettamente patrimoniali come la perdita di documenti. La decisione conferma quindi un approccio rigoroso nella repressione di reati predatori che, grazie all’abilità dell’autore, riescono a violare la sfera personale e patrimoniale dei cittadini.
Quando un furto si considera commesso con destrezza?
Un furto è commesso con destrezza quando l’autore agisce con una particolare abilità, rapidità e agilità, superiore a quella comune, tale da eludere la normale vigilanza della vittima sui propri beni, anche se quest’ultima non è distratta.
Perché il furto di un portafoglio contenente documenti non è considerato di lieve entità?
Perché il danno non si limita al valore del denaro sottratto, ma include il pregiudizio complessivo arrecato alla vittima, che comprende anche il disagio e i costi necessari per ottenere nuovamente i documenti personali smarriti. Questo pregiudizio aggiuntivo esclude la “speciale tenuità” del danno.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Perché il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se contesta vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione) della sentenza impugnata. Se si limita a ripetere le stesse argomentazioni già valutate e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di secondo grado, il ricorso manca del requisito di specificità e non può essere esaminato nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38061 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38061 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma in data 18.01.2022 che aveva condannato NOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.4 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo con cui deduce il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità ex art.62, comma 1, n.4 cod. pen., nonché in ordine all’asserita insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.625 n.4 cod. pen.,
Il ricorso é inammissibile.
A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838).
Nella specie la Corte territoriale, riprendendo consolidata giurisprudenza, ha ritenuto che considerando sia l’entità del denaro sottratto che una serie di documenti contenuti nel portafoglio, il danno arrecato non possa essere definito di speciale tenuità (pagg.7-8 della sent. impugnata).
Con riguardo al riconoscimento dell’aggravante della destrezza, la Corte di merito con motivazione logica e puntuale ha dato conto che, nel caso di specie, non possa ravvisarsi alcuna disattenzione da parte della persona offesa, la quale teneva la borsa saldamente a tracolla, sicché la sottrazione del portafoglio è stata possibile solo grazie alla particolare abilità dell’imputato, il quale ha agito in modo tale d non consentire alla vittima neppure di avvedersi dell’asportazione (pag. 7 della sent. impugnata).
Il ricorso va pertantd dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso GLYPH Roma, il 28.10.2025