Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37931 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37931 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Reggio Calabria
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOME, confermando l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in data 5 giugno 2025, aveva applicato al medesimo la misura cautelare degli arresti domiciliari, corredata dal braccialetto elettronico.
Al ricorrente è contestato il reato di furto aggravato, commesso in concorso con NOME il 3 aprile 2025 in Reggio Calabria, ai danni di NOME COGNOME. Secondo la ricostruzione accolta nell’ordinanza, i due indagati, a bordo di uno scooter, si avvicinavano all’autovettura della vittima, in sosta momentanea in INDIRIZZO, a bordo della quale era presente il conducente . Approfittando del fatto che la vittima rimaneva seduta al posto di guida, NOME NOME apriva con gesto repentino lo sportello posteriore e si impossessava del borsello custodito sui sedili posteriori, contenente effetti personali. Il fatto è contestato con le aggravanti della destrezza e dell’esposizione alla pubblica fede, oltre alla recidiva reiterata.
Il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento cautelare, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.
Quanto alla circostanza aggravante della destrezza, il Tribunale ha evidenziato la particolare abilità dimostrata nell’approfittare del momento in cui il NOME rimaneva seduto al posto di guida, per aprire repentinamente lo sportello posteriore e impossessarsi del borsello contro ogni previsione o possibilità di reazione.
Anche l’esposizione alla pubblica fede è stata ritenuta sussistente, osservando che il borsello si trovava all’interno di un veicolo parcheggiato su pubblica via, in un luogo in cui il detentore non poteva averne immediata disponibilità.
In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha rilevato la particolare spregiudicatezza delle modalità del fatto e la personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali.
Avverso tale ordinanza COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo, lamenta la violazione di legge in relazione all’articolo 625, comma 1, n. 4, cod.pen. e il vizio di motivazione con riferimento all’aggravante della destrezza.
La difesa censura l’ordinanza impugnata per essersi limitata a richiamare quanto argomentato dal Giudice per le indagini preliminari, senza porre alla base del proprio ragionamento elementi concreti, configurando una motivazione meramente apparente.
Il Tribunale avrebbe affermato apoditticamente la sussistenza dell’aggravante, senza motivare adeguatamente sul punto e senza operare un’autonoma valutazione degli elementi di fatto.
La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui in sede cautelare è necessaria un’autonoma valutazione che, pur potendo avvenire mediante richiamo ad altri atti, deve accompagnarsi a un effettivo vaglio degli elementi ritenuti decisivi.
Nel caso di specie difetterebbe una valutazione autonoma, essendosi i giudici trincerati su quanto affermato dal primo giudice.
D’altro canto, si osserva che l’autore del furto si sarebbe limitato a prelevare il bene dall’autovettura, aprendo lo sportello posteriore, senza adottare una condotta particolarmente abile o astuta.
La difesa richiama la giurisprudenza secondo cui non sussiste l’aggravante quando l’agente approfitti di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa o di una frazione di tempo in cui questa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, in quanto la condotta non sarebbe caratterizzata da particolare abilità nell’eludere il controllo della vittima, ma dalla semplice capacità di cogliere un’opportunità in assenza di controllo. I giudici del riesame non avrebbero verificato la sussistenza di quel quid pluris necessario per ritenere integrata l’aggravante.
2.2 Con il secondo motivo, la difesa contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’esposizione a pubblica fede delle cose rubate, invocandone l’esclusione poiché il borsello sottratto non sarebbe parte integrante dell’autovettura.
Il furto di oggetti che si trovano all’interno di un’autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via risulta aggravato per l’esposizione alla pubblica fede solo quando si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati in modo durevole al servizio o all’ornamento dello stesso, o che per necessità o consuetudine non sono portati via quando l’autovettura viene lasciata incustodita.
Inoltre, con la censura si evidenzia che, nel momento in cui veniva prelevato il borsello, il derubato si trovava a bordo del veicolo seduto sul posto del conducente, sicché era presente e poteva vigilare sulla cosa; in tale contesto, la semplice disattenzione della vittima non sarebbe stata sufficiente a integrare la circostanza in commento. La difesa richiama la giurisprudenza secondo cui l’aggravante è esclusa in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a garantire l’interruzione dell’azione criminosa.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
All’esame dei motivi di ricorso, occorre premettere che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'”an” o sul “quomodo” della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284489; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275028; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014 -Rv. 260256).
Nella fattispecie in esame, pur ammettendo che l’interesse al ricorso debba essere concreto ed attuale, e non meramente teorico in riferimento alla custodia cautelare, ne’ propedeutico unicamente alla successiva valutazione del merito in fase di cognizione (per l’autonomia del subprocedimento cautelare rispetto a quello di cognizione), non sembra possibile negare la concretezza e attualità dell’interesse alla esclusione delle aggravanti della destrezza e della esposizione alla pubblica fede, a cui possa concretamente conseguire l’inapplicabilità della misura, in ipotesi di esclusione di entrambe le circostanze, e comunque, l’applicazione di un differente termine di fase per l’ipotesi in cui venga esclusa anche una sola aggravante, con perdita di efficacia della misura per decorrenza dei termini di cui all’art.303 cod.proc.pen..
Incidentalmente, va segnalato che, secondo le Sezioni Unite, la recidiva reiterata, pure contestata nel caso in esame, non deve essere considerata nella determinazione della pena ai fini dell’applicazione delle misure cautelari (Sez. U, n. 17386 del 24/02/2011, Rv. 249482-01).
2. Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata si sottrae a ogni censura di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, avendo adeguatamente e congruamente argomentato la valutazione degli elementi indiziari a carico del ricorrente in relazione al reato contestato, con particolare riguardo alla circostanza aggravante della destrezza.
I giudici della cautela hanno infatti logicamente osservato che l’indagato ha posto in essere un’azione furtiva connotata da particolare abilità e astuzia.
E’ stato evidenziato che la condotta si è consumata mentre l’autovettura si trovava in sosta e la moglie della persona offesa era scesa dal veicolo per aprire il cancello, rimanendo il NOME seduto al posto di guida. In tale frangente, con gesto repentino e del tutto imprevedibile, l’indagato ha aperto lo sportello posteriore lato guida, impossessandosi del borsello ivi custodito, senza che la persona offesa potesse opporre alcuna efficace reazione (pagina 4 dell’ordinanza impugnata).
Siffatta argomentazione – già evidenziata nell’ordinanza genetica e condivisa pienamente in sede di riesame – si colloca nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità di questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste allorché l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res. Non è invece sufficiente che l’agente si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. Un. n. 34090 del 27 aprile 2017, Rv. 270088).
Il principio è stato ribadito dalla costante giurisprudenza.
In particolare, è stato precisato che la circostanza aggravante della destrezza sussiste anche nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la
sorveglianza del detentore sulla res (Sez. 5, sent. n. 48915 del 1/10/2018, Rv. 274018-01, in fattispecie relativa a furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa, con inserimento celere della mano all’interno della stessa, mentre la parte offesa era distratta dall’acquisto di prodotti farmaceutici).
In conclusione, immune dai vizi denunciati è la ritenuta configurazione del furto aggravato dalla destrezza, ex art. 624 e 625, primo comma, n. 4, cod. pen., ipotesi che rientra comunque nei limiti edittali previsti dall’art. 280 cod. proc. pen. per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
3. Fondato è il secondo motivo.
Il Tribunale, come è stato correttamente eccepito in ricorso, ha richiamato principi giurisprudenziali che non si attagliano al caso di specie, caratterizzato dalla presenza del conducente all’interno dell’autoveicolo nel momento in cui è stata effettuata la sottrazione del borsello posizionato sul sedile posteriore.
Viene infatti citata in ordinanza una massima secondo cui la necessità dell’esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite ( Sez. 5, n.5226 del 19/11/2013 ), ovvero, seppur momentaneamente, sottratte a custodia e sorveglianza continuativa.
Nella giurisprudenza di legittimità, si è – con prevalenza – ritenuto che ricorra l’aggravante della esposizione ala pubblica fede non solo in relazione all’azione furtiva avente per oggetto l’auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili ovvero a quegli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l’uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall’autovettura (Sez. 4, n. 21262 del 26/3/2015, COGNOME, Rv. 263891, in una fattispecie in cui erano stati asportati “cd” contenuti nel lettore in dotazione dell’auto e borse della spesa; Sez. 5, n. 44580 del 30/6/2015, COGNOME, Rv. 264744; Sez. 5, n. 34409 del 8/6/2015, COGNOME, Rv. 264360 e Sez. 5, n. 44171 del 14/9/2015, COGNOME, Rv. 264926 in relazione al furto di un navigatore satellitare; Sez. 5, n. 12373 del 3/2/2003, COGNOME, Rv. 224066, in relazione ad un casco da moto lasciato sul veicolo in sosta in area di parcheggio).
L’orientamento, maggiormente attento agli elementi specifici che influenzano il concetto di esposizione a pubblica fede normativamente previsto, più aderente all’attuale realtà storicosociale e meglio rispondente alla ratio dell’aggravamento previsto dall’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., interpreta la volontà del legislatore nel senso di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che, per “necessità” o per “consuetudine” , sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non ha tenuto in adeguata considerazione il fatto che, al momento del furto, era presente il conducente all’interno dell’autovettura dalla quale è stato prelevato il borsello, lasciato sul sedile posteriore dal passeggero momentaneamente sceso dal veicolo.
Non è stato spiegato – e in ciò si ravvisa il difetto di motivazione -, per quali ragioni, le circostanze di fatto, possano portare a ritenere che, in tale contesto, il bene sottratto fosse stato lasciato dal possessore, per un certo tempo, senza diretta e continua custodia.
L’ordinanza, sul punto, deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale del riesame affinchè evidenzi quali ragioni conducano ad affermare che il borsello posizionato sul sedile posteriore del veicolo fosse rimasto, per un certo tempo, esposto per “necessità” o per “consuetudine” alla pubblica fede, senza diretta e continua custodia, essendo perciò più facilmente sottraibile, nonostante la presenza del conducente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 (esposizione delle cose alla pubblica fede) con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7 c.p.p. . Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così è deciso, 13/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME