Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24471 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo dei difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in ordine all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 625 comma 1 n. 4 cod. pen., poiché la distrazione della persona offesa che ha consentito la consumazione del furto non sarebbe stata provocata dall’imputata e dunque sarebbe stata erroneamente riconosciuta la destrezza con cui la stessa ha agito. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Va premesso che, diversamente da quanto dedotto con il ricorso, in base alla linea interpretativa proveniente dalla giurisprudenza, la contestata aggravante ricorre anche quando, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res” (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S, Rv. 274018- 0 in un caso furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con inserimento celere della mano all’interno della borsa, mentre la parte offesa era distratta dall’acquisto di prodotti farmaceutici; vedi anche Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017 – dep. 2018, COGNOME e altro, Rv. 272688). Ciò nel solco del dictum di Sez. U, n. 34090 de í 27/04/2017, COGNOME, Rv. 270088 – 01 secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari
abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.
E ancora recentemente si è ribadito che, in tema di furto, sussiste la circostanza aggravante della destrezza nel caso in cui l’agente abbia posto in essere accorgimenti ulteriori rispetto a quanto essenziale al compimento dell’azione predatoria e idonei a sorprendere la vigilanza della persona offesa (Sez. 5, n. 2236 del 17/11/2022, dep. 2023, R. Rv. 284116 – 01 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la destrezza nell’azione dell’imputato che, al fine di eludere la vigilanza, si era introdotto, at traverso una finestra, in una delle stanze della RAGIONE_SOCIALE in cui era ospitato e si era servito di una graffetta, opportunamerCe manipolata, per aprire la cassetta di sicurezza contenente il denaro asportato).
Nel caso in esame, come rileva la Corte territoriale, dal verbale di arresto che riporta il contenuto delle immagini di videosorveglianza e dalle dichiarazioni dell’addetto alla sicurezza emerge chiaramente come l’imputata abbia introdotto fugacemente la mano nella borsa della persona offesa sottraendole il portafoglio, non semplicemente approfittandosi di una situazione di distrazione, ma agendo con astuzia e abilità, avendo seguito per più tempo la persona offesa e avendo provato in più occasioni a commettere il furto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024