Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10154 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN DANIELE DEL FRIULI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il reato di furto aggravato dalla destrezza.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato (attualmente detenuto per altra causa), mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione della pronuncia impugnata poiché dalle emergenze istruttorie il COGNOME non sarebbe stato individuato al di là di ogni ragionevole dubbio quale autore del furto.
2.2. Mediante il secondo motivo l’imputato deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen., con riguardo alla ritenuta integrazione dell’aggravante della destrezza che, in virtù dei principi espressi dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, non potrebbe desumersi, così come invece era avvenuto nella fattispecie concreta, dall’aver semplicemente il reo approfittato di un momento di distrazione del detentore del bene sottratto.
2.3. Il COGNOME assume infine, con il terzo motivo, manifesta illogicità e omessa motivazione nonché errata valutazione delle prove da parte della decisione impugnata che ne avrebbe desunto la responsabilità penale in base a meri indizi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo e il terzo motivo di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono inammissibili, in quanto reiterativi di identiche censure già formulate dall’imputato con l’atto di appello e rispetto alle quali la Corte territoriale fornito un’adeguata motivazione che, pertanto, si sottrae al controllo di legittimità.
Invero, come ha evidenziato la pronuncia impugnata, l’attribuzione della condotta al COGNOME risulta da una serie di inizi che, in quanto gravi, precisi e concordanti tra loro rendono il giudizio inferenziale condotto dal giudice di merito corretto perché condotto in conformità al canone di logicità.
Più in particolare, sia la persona offesa che il teste COGNOME hanno dichiarato, nel corso del dibattimento, di aver visto dopo il fatto un uomo con la felpa verde che si stava allontanando a bordo di una bicicletta azzurra.
Inoltre gli operanti di P.G. accorsi sul posto avevano individuato tale bicicletta, ripresa dalle telecamere del supermercato, in quella del COGNOME che, proprio il giorno prima, era stato fermato e identificato per un controllo a bordo di essa.
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Soprattutto assume rilievo, come ha correttamente evidenziato la decisione impugnata, che un operatore di polizia giudiziaria ha riconosciuto l’imputato, noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, nel giovane con la felpa verde ritratto dalle telecamere di videosorveglianza.
Il secondo motivo non è fondato.
E’ vero che nella sentenza “Quarticelli” le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio per il quale la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 – 01).
Nondimeno la circostanza aggravante della destrezza resta integrata, come ha puntualmente ricordato la decisione censurata, anche a fronte di una distrazione non provocata del detentore del bene, se l’azione del reo si caratterizza per una peculiare abilità e repentinità.
Vi è infatti che la circostanza aggravante della destrezza sussiste in ogni caso qualora, mentre la parte offesa sia momentaneamente distratta, l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res” (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 – 01).
Su questo aspetto la Corte territoriale, ponendosi nel solco dei richiamati principi interpretativi, ha congruamente evidenziato (pag. 5) che l’imputato, con un gesto fulmineo, ha aperto la cassa impossessandosi del denaro, non trascurando di osservare che la repentinità del gesto sarebbe stata di per sé idonea ad eludere la vigilanza del detentore, ossia anche prescindere dalla distrazione dello stesso (determinata, nella fattispecie concreta, dalla necessità di seguire un cliente al banco).
Il ricorso deve dunque essere complessivamente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
COGNOME Il Presidente